CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 44744/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 29/09/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di FOGGIA in data 14/11/2014 aveva condannato MANDRESCU Paul e MYFTARAJ Merlin a pena di giustizia per il reato di concorso in ricettazione, aggravata ai sensi dell'art. 625 co. 1 n. 7 bis cod. pen., accertato a MANFREDONIA il 13/11/2013. MANDRESCU e MYFTARAJ propongono entrambi ricorso per cassazione, a mezzo di un unico difensore, e deducono i seguenti motivi: come primo, l'inosservanza delle norme processuali, per avere utilizzato ai fini della affermazione della responsabilità verbali di atti che avrebbero dovuto restare confinati nel perimetro delle indagini, come quanto riportato nei verbali di fermo, nel verbale di sequestro e nel verbale dell'udienza di convalida; come secondo, la illogicità della motivazione quanto alla esclusiva disponibilità da parte degli imputati della stalla al cui interno erano stati rinvenuti i cavi di rame oggetto dell'imputazione, poiché anche estranei avevano la possibilità di accedere nella stalla medesima; come terzo, la illogicità della motivazione quanto alla responsabilità degli imputati, accertata anche in dipendenza dalla periodicità e dalla attualità dei furti dei cavi di rame. Rileva come i cavi, a differenza di quanto contestato, non appartenevano a Teleconn; come terzo, l'erronea determinazione della pena, in misura sproporzionata rispetto al fatto; come quarto, il mancato rispetto per il contraddittorio dibattimentale, e comunque l'aver posto a confronto le dichiarazioni rese dagli imputati durante il dibattimento con quelle rese nell'udienza di convalida; come quinto, la violazione di legge in ordine alla determinazione della entità della pena. I ricorsi sono inammissibili, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi. Così è certamente quanto al primo, che pone una questione di utilizzabilità non avanzata in sede di appello senza indicare con precisione quali atti sarebbero colpiti da tale sanzione, e su quali profili dell'affermazione di responsabilità l'ipotetica inutilizzabilità avrebbe incidenza: con l'effetto di non poter essere tenuta per assoluta genericità. Manifestamente infondato è il secondo motivo, che mira a una rivisitazione del fatto, in presenza di una coppia conforme valutazione dei Giudici di merito che hanno illustrato in modo congruo e coerente le ragioni che hanno correlato gli imputati alla refurtiva rinvenuta nella stalla, escludendo spiegazioni differenti dalla ripulitura del rame oggetto di illecita sottrazione dagli involucri e dalle guaine. Sul punto il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La CORTE di APPELLO ha inoltre fornito congrua e logica motivazione: - sulla provenienza del rame anche dai cavi Teleconn, per come attestato da un dipendente di tale società (terzo motivo, pur esso in fatto); - sulla correttezza dello svolgimento del contraddittorio dibattimentale, per il quale ha precisato su quali temi talune delle domande poste dai difensori non erano state ammesse in quanto superflue, se non contraddittorie (quarto motivo, rispetto al quale il ricorso non ha specificato in che cosa sarebbe consistita la violazione del contraddittorio stesso, a fronte delle dettagliate considerazioni svolte dal Collegio di appello); sulla entità della pena, la cui determinazione è stata correlata in modo logico al comportamento processuale non collaborativo. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].nna Verga t n