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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 04531/2026

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guente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 12149-2023 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 50/2023 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/03/2023 R.G.N. 159/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 50, la Corte d’appello di Perugia accoglieva parzialmente il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12149/2023 Cron.

Rep.

Ud.29/01/2026 [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto che aveva rigettato l’opposizione all’avviso di addebito proposta da quest’ultimo, volto a chiedere che fosse accertata l’insussistenza del suo obbligo di versare contributi alla gestione artigiani presso l’Inps, in rapporto ai redditi derivanti dalla partecipazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. , nel periodo compreso tra il 2011 e il 2019.

Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda, perché il contribuente non aveva proposto tempestiva opposizione e la domanda era, pertanto, divenuta tardiva ed il credito irretrattabile.

La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento parziale del gravame del Santacatterina, da una parte ha ritenuto che, effettivamente, l’opposizione all’avviso di addebito fosse tardiva per le annualità dal 2011 al 2015.

Per il periodo dal 2016 al 2019, l’avviso di addebito non era stato ancora emesso e, pertanto, la domanda andava qualificata come diretta ad ottenere l’accertamento negativo dell’obbligo contributivo e, per quella parte era una domanda ammissibile, perché l’omessa impugnazione di un avviso di addebito non preclude al contribuente di contestare provvedimenti riguardanti periodi successivi, seppur basati sul medesimo presupposto.

Secondo la Corte d’appello, non sussisteva l’obbligo contributivo per l’iscritto a una gestione commercianti, in ragione della sua partecipazione, nell’anno di riferimento, a una società di capitali, per la quota di utili di partecipazione a s.r.l. non distribuiti, trattandosi di reddito da capitale investito al solo scopo di ricavarne un utile, mentre erano dovuti i contributi per il solo svolgimento di attività lavorativa.

Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 bis della legge n. 438/92 di conversione, con modificazioni, del decreto n. 384/92 e dell’art. 81 del DPR n. 917/86 e dell’art. 1344 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello, nell’individuare la base imponibile sulla quale il lavoratore autonomo deve versare la propria contribuzione, in quanto iscritto alla Gestione previdenziale Inps, aveva ritenuto che si dovesse tenere conto solo dei redditi connessi allo svolgimento di attività lavorativa e non di tutti i redditi dallo stesso percepiti nel corso dell’anno di riferimento e, quindi, anche di quelli derivanti dalla partecipazione agli utili non distribuiti dalla medesima società, nella quale egli svolgeva sia attività lavorativa che attività di amministratore, per il cui incarico percepiva il relativo compenso: per tali attività egli pagava la relativa contribuzione, nella misura fissa sul minimale contributivo.

L’istituto previdenziale ha sollevato la questione della assoggettabilità alla contribuzione c.d. a percentuale degli utili non distribuiti dalla medesima società di capitali per la quale la parte privata già versa la contribuzione c.d. fissa alla Gestione artigiani presso l’INPS.

In particolare, si controverte se gli utili non distribuiti dalla società di capitali siano qualificabili o meno come redditi d’impresa «denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quali i contributi si riferiscono».

La questione è di particolare rilevanza ex art.375 comma primo cod. proc. civ., sia per la natura seriale del contenzioso, sia perché fondata su una interpretazione dell’art. 3 bis del d.l. n.384/1992 che chiama in causa non solo il criterio della interpretazione letterale, ma anche gli altri canoni interpretativi previsti dall’art.12 delle preleggi.

Deve pertanto disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza, sussistendo i presupposti previsti dall’art. 375 comma primo cod. proc. civ.; P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 12149-2023 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 50/2023 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/03/2023 R.G.N. 159/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 50, la Corte d’appello di Perugia accoglieva parzialmente il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12149/2023 Cron. Rep. Ud.29/01/2026 [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto che aveva rigettato l’opposizione all’avviso di addebito proposta da quest’ultimo, volto a chiedere che fosse accertata l’insussistenza del suo obbligo di versare contributi alla gestione artigiani presso l’Inps, in rapporto ai redditi derivanti dalla partecipazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. , nel periodo compreso tra il 2011 e il 2019. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda, perché il contribuente non aveva proposto tempestiva opposizione e la domanda era, pertanto, divenuta tardiva ed il credito irretrattabile. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento parziale del gravame del Santacatterina, da una parte ha ritenuto che, effettivamente, l’opposizione all’avviso di addebito fosse tardiva per le annualità dal 2011 al 2015. Per il periodo dal 2016 al 2019, l’avviso di addebito non era stato ancora emesso e, pertanto, la domanda andava qualificata come diretta ad ottenere l’accertamento negativo dell’obbligo contributivo e, per quella parte era una domanda ammissibile, perché l’omessa impugnazione di un avviso di addebito non preclude al contribuente di contestare provvedimenti riguardanti periodi successivi, seppur basati sul medesimo presupposto. Secondo la Corte d’appello, non sussisteva l’obbligo contributivo per l’iscritto a una gestione commercianti, in ragione della sua partecipazione, nell’anno di riferimento, a una società di capitali, per la quota di utili di partecipazione a s.r.l. non distribuiti, trattandosi di reddito da capitale investito al solo scopo di ricavarne un utile, mentre erano dovuti i contributi per il solo svolgimento di attività lavorativa. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 bis della legge n. 438/92 di conversione, con modificazioni, del decreto n. 384/92 e dell’art. 81 del DPR n. 917/86 e dell’art. 1344 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello, nell’individuare la base imponibile sulla quale il lavoratore autonomo deve versare la propria contribuzione, in quanto iscritto alla Gestione previdenziale Inps, aveva ritenuto che si dovesse tenere conto solo dei redditi connessi allo svolgimento di attività lavorativa e non di tutti i redditi dallo stesso percepiti nel corso dell’anno di riferimento e, quindi, anche di quelli derivanti dalla partecipazione agli utili non distribuiti dalla medesima società, nella quale egli svolgeva sia attività lavorativa che attività di amministratore, per il cui incarico percepiva il relativo compenso: per tali attività egli pagava la relativa contribuzione, nella misura fissa sul minimale contributivo. L’istituto previdenziale ha sollevato la questione della assoggettabilità alla contribuzione c.d. a percentuale degli utili non distribuiti dalla medesima società di capitali per la quale la parte privata già versa la contribuzione c.d. fissa alla Gestione artigiani presso l’INPS. In particolare, si controverte se gli utili non distribuiti dalla società di capitali siano qualificabili o meno come redditi d’impresa «denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quali i contributi si riferiscono». La questione è di particolare rilevanza ex art.375 comma primo cod. proc. civ., sia per la natura seriale del contenzioso, sia perché fondata su una interpretazione dell’art. 3 bis del d.l. n.384/1992 che chiama in causa non solo il criterio della interpretazione letterale, ma anche gli altri canoni interpretativi previsti dall’art.12 delle preleggi. Deve pertanto disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza, sussistendo i presupposti previsti dall’art. 375 comma primo cod. proc. civ.; P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per l
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