CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 27032/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 16266-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], da cui è rappresentato e difeso, in unione con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2017 n. 16266 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -2- avverso la sentenza n. 3017/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/12/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazionenotificato in data 15.02.2003, [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti il Tribunale di Belluno il fratello [OSCURATO:PERSONA], la cognata [OSCURATO:PERSONA] e la madre [OSCURATO:PERSONA], affermando la lesione della sua quota di legittima sia in conseguenza delle disposizioni testamentarie del padre [OSCURATO:PERSONA],sia per effetto delle donazioni indirette effettuate in vita dal de cuius . Lamenta va in particolare che i genitori, riservandosi l'usufrutto, avevano simulatamente venduto al figlio Roberto e alla di lui alla moglie un bene con un atto che celava una donazione o in subordine un negozio misto con donazione ed esponeva che il defunto padre aveva donato al figlio Roberto un altro bene. Chiedeva l'attribuzione di singoli cespiti ereditari pari alla quota di legittima in piena ed esclusiva proprietà. Instava infine per lo scioglimento della comunione ereditaria previa collazione, oltre alla resa di conto da parte dei convenuti per l'utilizzo in via esclusiva dei beni paterni e al riconoscimento di un'indennità per il godimento esclusivo di tali beni. 2. Si costituivano in giudizio i convenuti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insistevano per il rigetto della domanda e chiedevano procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria sui soli beni indicati nella dichiarazione di successione del de cuius , con rendiconto di una somma percepita dall'attore per avviare la sua attività professionale, con richiesta di computo, per la denegata ipotesi di accoglimento Ric. 2017 n. 16266 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -3- della domanda di simulazione, di migliorie apportate all'immobile. 3. La causa veniva istruita con l'espletamento di interrogatorio formale dei convenuti, l’audizione di testi e l’espletamento di una CTU. 4. In data 11/06/2009 il Tribunale di Belluno emetteva sentenza non definitiva n. 450/2009,con la quale, accerta to che il contratto di compravendita tra i genitori e il figlio Roberto e la di lui moglie integrava una donazione indiretta della quota di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA] per un valore di euro 227.195,45, disponevala riduzione di tale attribuzione patrimoniale nei limiti necessari a consentire il soddisfacimento della quota di riserva spettante a [OSCURATO:PERSONA] erigettava per il resto l a domand a attoreadi condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità per il godimento esclusivo dei beni oggetto del predetto contratto. Respingeva parimenti la domanda dei convenuti di condanna dell'attore al pagamento di somme a titolo di rimborso e/o conguaglio per migliorie ed a titolo di rimborso per prestiti ricevuti, rimettendo la causa in istruttoria per lo svolgimento delle operazioni divisionali. 5. Entrambe le parti formalizzavano riserva di appello avverso la sentenza non definitiva. 6. Il processo perseguiva con conferimento dell'incarico a nuovo CTU per l’integrazione della precedente perizia. 7. Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 304/2013, faceva propria la soluzione prospettata dal CTU, dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria e attribuiva all’attore [OSCURATO:PERSONA] i beni immobili elencati in dispositivo e ai convenuti, in comunione tra loro, i residui beni dell’asse ereditario. Ric. 2017 n. 16266 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -4- 8. La sentenza venivaimpugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduta nelle more del giudizio, e da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedevano in via principale, in riforma della pronunzia parziale non definitiva e di quella definitiva,lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni facenti parte del patrimonio relitto di [OSCURATO:PERSONA], nel rispetto delle quote di spettanza e in subordine la revisione del dispositivo della sentenza definitiva, nella parte relativa agli assegni divisionali,invertiti rispetto alla motivazione della pronunzia. 9. Si costituivain giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità del gravame per mancata proposizione di valido appello avverso la sentenza non definitiva n. 450/2009. Chiedeva nel merito il rigetto dell’impugnazione e proponeva anch’egli appello incidentale per la corretta assegnazione dei lotti alle parti. 10. Con sentenza n. 3017 del 30.12.2016,la Corte d’Appello di Venezia ha acco lto parzialmente l’appello principale e interamente l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] e riformato, in modo parziale, la sola sentenza definitiva del Tribunale di Belluno (n. 304/2013). In particolare,la decisione impugnata ha dichiara to che non era stato proposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 450/2009 del Tribunale di Belluno, accogliendo l'eccezione sollevata da parte appellata circa l'inammissibilità dell'appello con riferimento agli aspetti già decisi con tale pronunzia, sulla quale riteneva formato il giudicato. 11. Avverso la sentenza della corte distrettuale propongono ricorso per cassazione, articolato in due motivi,i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2017 n. 16266 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -5- 12. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, chiedendoil rigetto della proposta impugnazione. 13. Il ricorso è stato avviat o alla trattazione in camera di consiglio ex artt. 375 comma 2 e 380bis.1 c.p.c. 14. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo , così rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e 340 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, i ricorrenti contesta no la declaratoria di mancata proposizione dell’appello avverso la sentenza non definitiva n. 450/2009 e quindi la declaratoria di inammissibilità di numerosi motivi di gravame avanzati nei confronti di tale decisione (erronea determinazione del valore commerciale del bene compravenduto: primo motivo; conseguente erronea qualifica dell'atto; secondo motivo; erroneo conferimento nell'asse ereditario della quota acquistata da [OSCURATO:PERSONA]: terzo motivo; erronea conclusione che vi sia stata lesione della quota di legittima spettante a Riccardo: quarto motivo; cui aggiungere le censure sulla modalità di calcolo della quota disponibile, l’errata considerazione in sentenza di valori mobiliari nella determinazione degli assegni divisionali e l’erroneità del progetto divisionale con richiesta di nomina di nuovo CTU). Il motivo è rivolto a criticarela sentenza di seconde cure, la quale non avrebbe tenuto conto della riserva di appello formulatadagli odierni ricorrenti nel corso del giudizio di primo grado e, dando preminenza al dato “formale” piuttosto che a l contenuto “sostanziale” dell’impugnazione, dal quale si evince che questa era rivolta al riesame anche del la sentenza non Ric. 2017 n. 16266 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -6- definitiva, ha dichiara to inammissibil i le censure rivolte a quest’ultima. 2.- Il secondo motivo prospetta la “V iolazione e falsa applicazione artt. 112 e 347, comma 2, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”. Con esso iricorrenti c ontesta no c he la pro duzione della copia semplice della sentenza non definitiva n. 450/09 possa essere invocata, come argomentato dal giudice a quo, come elemento rivelatore formale dell’asserita mancata impugnazione della sentenza non definitiva, utile per la dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità dell’appello. 3.- Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni avanzate dal controricorrente riguardo alla inammissibilità del ricorso, per violazione degli artt. 366 e 360 bisc.p.c. Sostiene il controricorrente che dai motivi di ricorso, entrambi erroneamente prospettati subart. 360 comma 1, n. 4 anziché come ipotesi di violazione di legge ex art. 360 comma 1, n. 3, nonè consentito comprendere in modo sufficientemente chiaro e intelligibile quali s iano i passaggi dell'impugnata sentenza in relazione ai quali si assume la violazione delle norme indicate eche comunque la Corte d'appello di Venezia avrebbe deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte,non essendovi elementi per discostarsi dal suo orientamento. Le censure possono essere rigettate, sia perché le ragioni del ricorso appaiono comprensibili e adeguatamente esposte, sia perché – qu anto al la eccepita inammissibilità dell’atto ex art . 360 bisc.p.c. - la sentenza censurata, come si dirà, ha omesso proprio di considerare precedenti di questa Corte. Ric. 2017 n. 16266 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -7- 4. – Passando all’esame dei motivi di ricorso, il primo motivo è fondato e va accolto , essendo pertinenti le critiche svolte dal ricorrentealla sentenza censurata. Va anzitutto rilevato che l’esistenza della riserva di appello avverso la sentenza n. 450/2009 non è contestata neppure dal controricorrente (pag. 5del controricorso) e , anche se la corte di merito non ne fa cenno in motivazione, costituisce il presupposto della sua pronuncia , che ha dichiarato l’appello inammissibile per non essere stato diretto espressamente contro la sentenza non definitiva e non già per l’intervenuto passaggio in giudicatodi quest’ultima. Gli indici sostanziali che denotavano la direzione dell’appello avverso la sentenza non definitiva sono stati posti nel nulla da una interpretazione della domanda da parte della Corte veneziana che si è arrestata agli aspetti formali ( in alcuni passaggi, meramente letterali dell’appello) , ma i motivi di censura sono chiaramente rivolti alla sentenza non definitiva, a partire dall’incipit delle conclusioni degli appellanti riportate a pag. 2 della sentenza impugnata (“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in riforma dell’impugnata sentenza di primo grado, ovvero n. 450/09 n.d….”) Questi passaggi sono elencati puntualmente dai ricorrenti a pag. 9-12 dell’atto introduttivo del presente giudizio ed è comunque sintomatico che in più luoghi della sentenza, per ritenerli inammissibili in quanto rivolti alla decisione non definitiva asserita non impugnata, la Corte abbia testualmente richiamato proprio i motivi di doglianza presentati dai ricorrenti contro quest’ultima. Con questo, la Corte di Appello di Venezia ha trascurato di considerare un significativo precedente di questo Giudice (Cass., Sez. 3, n. 3257/ 20 12 , che a sua volta richiama Cass. n. Ric. 2017 n. 16266 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -8- 6883/1986), ampiamente riportato nel ricorso, attinente ad un caso sovrapponibile a quello di specie. Con tale decisione, i giudici di legittimità hanno infatti preso in considerazione proprio la questione se, “ ai fini della individuazione della inequivoca manifestazione di volontà della parte di impugnare la sentenza non definitiva, il dato “formale” ed “ esterno ” della mancata espressa indicazione che l'impugnazione avverso la sentenza definitiva è diretta anche avverso la sentenza non definitiva possa prevalere sul dato sostanziale costituito dalla presenza nello stesso atto di impugnazione di motivi di censura inequivocabilmente diretti a censurare le statuizioni della sentenza non definitiva”, dando ai quesiti risposta negativa. Di conseguenza, “allorchél’appellante, dopo aver fatto riserva di impugnazione contro una sentenza non definitiva,proponga appello contro la pronuncia definitiva e, pure specificando di indirizzare il proprio gravame con contro quest'ultima, investe effettivamente, con i motivi di censura, anche la precedente, deve ritenersi che l'impugnazione sia diretta contro entrambe: a nulla rilevan do la suddetta limitazione formale, che , essendo in contrasto con la concreta intenzione espressa mediante il contenuto sostanziale delle argomentazioni svolte,deve ritenersi frutto di errore materiale”. Questa giurisprudenza merita di essere confermata, tanto più alla luce del ripudio di interpretazioni eccessivamente formaliste, oggi provenienti dalla giurisprudenza europea,riguardo al diritto ad avere la propria causa esaminata da un tribunale (CEDU, causa Succi e altri c/o Italia, 28ottobre 2021). Sussiste dunque la denunciata violazione degli artt. 112 e 340 c.p.c. per avere la sentenza gravataomesso di considerare la riserva di appello effettuata e il contenuto sostanziale dell'impugnazione. Ric. 2017 n. 16266 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -9- 4.-Vist o quanto argomentato riguardo al primo motivo di ricorso, ilsecondo motivo deve considerarsi assorbito . Il punto , tuttavia, n on costituisce un’autonoma ratio decidendidella sentenza impugnata e , comunque, la produzione di copia semplice della sentenza non è causa di improcedibilità dell’appello, come riconosciuto da precedenti di questa Corte (Cass. n. 23713/2016). 5.- In con seguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, la decisione impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Venezia la quale, in diversa composizione, alla stregua delle considerazioni svolte, si atterrà al principio di diritto sopra riportato e pronuncerà sututti i motivi di appello proposti dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza non definitiva. Provvederà altresì alla regolazione delle spese di giudizio. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;dichiara assorbito il seco