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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21786/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];109/RG. 39786 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativo ed adeguatamente vagliato e disatteso, con corretti e non manifestamente illogici argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 4 ha dato conto delle prove che hanno accertato il reato, a nulla valendo la generica prospettazione alternativa declinata in fatto e non dimostrata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de1123 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];109/RG. 39786 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativo ed adeguatamente vagliato e disatteso, con corretti e non manifestamente illogici argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 4 ha dato conto delle prove che hanno accertato il reato, a nulla valendo la generica prospettazione alternativa declinata in fatto e non dimostrata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de1123 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 21786/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris