Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18560/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti ascritti ai capi 24) e 25) dell'imputazione, commessi nella veste di amministratore formale della società fallita [OSCURATO:SOCIETA].; Considerato che l'imputato, con l'unico motivo proposto, lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 10-quater DEL d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 24) nonché agli artt. 110 cod. pen., 223, 216, comma 1, n. 1 e 2, comma 2, n. 2, 219, commi 1 e 2,

I. fall. (capo 25) e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il dolo dei delitti ascritti, travisando le prove in senso contrario; Rilevato che, a fondamento delle censure, il Palaferri sottolinea, innanzi tutto, che egli, pur essendo amministratore formale, era stato completamente estromesso dalla gestione della società, e che, alla luce di tale sua peculiare posizione, ritraibile anche dalla motivazione delle pronunce di merito, non si comprenderebbe da quali elementi sarebbe stato desunto sul piano soggettivo il dolo dei delitti ascritti; Ritenuto che, rispetto al delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10- quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per il quale l'amministratore di diritto, come mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso con l'amministratore di fatto per omesso impedimento dell'evento, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ. (Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019, dep. 2020, Passoni, Rv. 277507 — 01), essendo stato ritratto il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice da una serie di elementi convergenti (ovvero dalla partecipazione del ricorrente a riunioni nei quali era emersa la problematica degli F24 presentati, dalla circostanza che egli era rimasto nella società anche dopo che la situazione era stata denunciata, dalla percezione di un ragguardevole compenso per l'attività svolta, dalla possibilità di comprendere le questioni sottese considerata la sua laurea in giurisprudenza); Considerato, quanto alla bancarotta documentale, che, nello stesso motivo, il ricorrente formula censure generiche in ordine alla problematica del dolo che non si confrontano in maniera adeguata con le argomentazioni sottese alla pronuncia impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti ascritti ai capi 24) e 25) dell'imputazione, commessi nella veste di amministratore formale della società fallita [OSCURATO:SOCIETA].; Considerato che l'imputato, con l'unico motivo proposto, lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 10-quater DEL d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 24) nonché agli artt. 110 cod. pen., 223, 216, comma 1, n. 1 e 2, comma 2, n. 2, 219, commi 1 e 2, I. fall. (capo 25) e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il dolo dei delitti ascritti, travisando le prove in senso contrario; Rilevato che, a fondamento delle censure, il Palaferri sottolinea, innanzi tutto, che egli, pur essendo amministratore formale, era stato completamente estromesso dalla gestione della società, e che, alla luce di tale sua peculiare posizione, ritraibile anche dalla motivazione delle pronunce di merito, non si comprenderebbe da quali elementi sarebbe stato desunto sul piano soggettivo il dolo dei delitti ascritti; Ritenuto che, rispetto al delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10- quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per il quale l'amministratore di diritto, come mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso con l'amministratore di fatto per omesso impedimento dell'evento, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ. (Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019, dep. 2020, Passoni, Rv. 277507 — 01), essendo stato ritratto il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice da una serie di elementi convergenti (ovvero dalla partecipazione del ricorrente a riunioni nei quali era emersa la problematica degli F24 presentati, dalla circostanza che egli era rimasto nella società anche dopo che la situazione era stata denunciata, dalla percezione di un ragguardevole compenso per l'attività svolta, dalla possibilità di comprendere le questioni sottese considerata la sua laurea in giurisprudenza); Considerato, quanto alla bancarotta documentale, che, nello stesso motivo, il ricorrente formula censure generiche in ordine alla problematica del dolo che non si confrontano in maniera adeguata con le argomentazioni sottese alla pronuncia impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 18560/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris