CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 26871/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di lesioni aggravate; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento dell'eccesso colposo di legittima difesa di cui agli artt. 52 e 55 cod. pen., oltre ad essere generico in quanto meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato) non è deducibile in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore 11-PrèSid\e n te