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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 07382/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23763/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-controricorrente e ricorrente incidentale-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 100/2017depositata il 01/03/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da distinti avvisi di accertamentoper l’anno di imposta 2005 e 2006, sull’assunto di maggior reddito occulto,ricavato dall’attività di commerciante nel settore caseario, per interpostepersone (la moglie e la suocera), in assenza totale di esposizione dei relativiredditi al fisco.Più precisamente, gli atti impositivi scaturivano da istruttoria iniziata nel2011 sugli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, cui è seguita la denunciaalla competente Procura della Repubblica per ipotesi delittuosa di omessadichiarazione fiscale.L’Ufficio infatti riteneva che il contribuente avesse continuato ilcommercio caseario valendosi delle strutture della soc. [OSCURATO:PERSONA].a.s., di cui era stato accomandatario e che era stata posta in liquidazionenel 2004.All’esisto dell’autorizzazione giudiziale per l’utilizzo delle risultanzepenali anche a fini tributari, in data 8 settembre 2014 erano svolte indaginifinanziarie e invitato il contribuente al giustificare i propri movimentibancari, donde poi veniva notificato il 21 novembre 2014 il processo verbaledi constatazione, cui seguivano gli avvisi di accertamento per le duepredette annualità, il primo in data 30 dicembre 2014 ed il secondo in data8 gennaio 2015.Il giudice di prossimità apprezzava solo in parte le ragioni delcontribuente, ritenendo giustificati alcuni movimenti bancari e riducendo diconseguenza la ripresa a tassazione.Appellavano entrambe le parti per i capi di propria soccombenza, laparte contribuente riproponendo le proprie doglianze in ordine alla sequenzaprocedimentale della ripresa a tassazione, l’Ufficio stigmatizzando che ilcontribuente non avesse contestato il quantum, donde ultronea dovevaritenersi la pronuncia riduttiva dell’imposizione.La sentenza di secondo grado rigettava entrambe le impugnazioni,donde ricorre per cassazione la parte contribuente, agitando nove strumentiNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026di ricorso, cui replica l’Agenzia delle entrate, con il patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso edinterponendo, altresì, ricorso incidentale, affidato a due motivi.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti nove motivi di ricorso principale.1.

Con il primo motivo di ricorso principale si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per carenzaed inadeguatezza assoluta di motivazione in ordine a tutte le eccezioniformulate nel ricorso introduttivo, da intendersi in violazione dell’art. 36 deld.lgs. n. 546/1992.1.1.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Ed infatti,deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI- 5, n. 9105/2017)ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenzaallorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui hatratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita lorodisamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenzaresta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla notapronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014,seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018).

In termini si veda anche quantostabilito in altro caso (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nelquale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione deimotivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia soloapparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratiodecidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass.

S.U. n.34476/2019).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, masolo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921;Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testodell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

Un. 7aprile 2014 n. 8053).Donde il primo motivo di ricorso principale non può essere accolto.2.

Con il secondo motivo di ricorso principale si prospetta censura aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, perviolazione di cui all’art. 12, settimo comma, l. n. 212/2000, nella sostanzacontestando il mancato rispetto del termine di sessanta giorni fra notificadel processo verbale di constatazione e notifica dell’avviso di accertamento.2.1.

Neppure questo motivo può essere accolto.

Ed infatti, come chiaritoda questa corte, (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013) in temadi diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12,comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nelsenso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni perl'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascioal contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso,un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, dellacopia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di persé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'attoimpositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanziadel pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisceprimaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, dicollaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è direttoal migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

Il vizioinvalidante non consiste quindi nella mera omessa enunciazione nell'attoNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata,bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanzadel termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di taleemissione, deve essere provata dall'ufficio (cfr. Cass.

V, n. 24313/2018).Se pure è stato detto che è stato ritenuto che l’imminente scadenza deltermine per l’accertamento non costituisca ragione d’urgenza tale dagiustificare la deroga al termine dilatoria posto a difesa del contribuente(Cass.

VI – 5 n. 8749/2018), nel caso di specie, l’urgenza è motivata nontanto dall’imminente scadenza dei termini, quanto dalla complessità delleindagini, dimostrata dalla ricostruzione dei contatti intercorsi con la Procuradella Repubblica per l’utilizzo dei dati emersi dalle indagini penali, peraltroavviando interlocuzione con il contribuente, invitato a giustificare imovimenti bancari contestati.In limine, il termine di decadenza per l’anno 2005 era proprio al 31dicembre 2014 (e non al 31 dicembre 2016, come affermato a pag. 21 delricorso principale), poiché l’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, nella formulazionevigente ratione temporis anteriore alla l. n. 208/2015, il termine per lanotifica dell’accertamento al 31 dicembre del quarto anno successivo allapresentazione della dichiarazione che, per il 2005, era il 2006, donde ilquadriennio raddoppiato, veniva a scadere il 31 dicembre 2014.In questo senso, la sentenza in scrutinio ha fatto buon governo deiprincipi espressi da questa Suprema Corte di legittimità, donde il secondomotivo del ricorso principale è infondato e non può essere accolto.3.

Con il terzo motivo di ricorso principale si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, perviolazione dei disposti di cui all’art. 7, primo comma, art. 10, primo comma,art. 12, comma settimo, l. n. 212/2000, nel concreto lamentando violazionedel dovere di motivazione degli atti e, in particolare, di valutazione delleosservazioni di parte contribuente.Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026Nello specifico si contesta non sia stato ritenuto esistente l’obbligo divalutazione delle osservazioni della parte privata e di indicazione dei motiviper cui non se ne è tenuto conto, in spregio del principio del contraddittorio.Il motivo non può essere accolto.

L'art.12, comma settimo, l. 27 luglio2000 n.212 prevede un termine dilatorio di sessanta giorni tra la data delrilascio di copia del verbale di chiusura delle operazioni di verifica el'emissione dell'avviso di accertamento, la cui inosservanza costituiscecausa di nullità dell'avviso di accertamento emesso prematuramente,poiché l'inosservanza del termine comprime il diritto del contribuente adesercitare il contraddittorio procedimentale mediante la presentazione diosservazioni e richieste all'Ufficio prima che sia emesso l'atto impositivo(Sez.

U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013).

La norma in oggetto si limitaa stabilire che le osservazioni del contribuente "devono essere valutatedall'Ufficio", attività da ritenersi implicitamente presupposta dallamotivazione dell'avviso di accertamento che fa proprie le riprese fiscalicontenute nel prodromico verbale di constatazione.

La norma non prevedeinvece uno specifico obbligo di motivazione "rafforzata" dell'atto impositivo,estesa alla espressa confutazione delle osservazioni presentate dalcontribuente, né commina la sanzione di nullità nel caso in cui l'attoimpositivo non motivi specificamente in relazione alle giustificazioni fornitedal contribuente (come invece stabilito espressamente stabilito dall'art.37bis comma 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 nel diverso caso diapplicazione delle disposizioni antielusive) (cfr. Cass.

V, n. 24004/2018).Donde il terzo motivo di ricorso principale è infondato e non può essereaccolto.4.

Con il quarto motivo di ricorso principale si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazionedel previgente art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzocomma, d.P.R. n. 633/1972, nella sostanza lamentando un utilizzostrumentale e distorto del raddoppio dei termini della notitia criminis.Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/20264.1.

Il motivo non può essere accolto.

Per giurisprudenza costante,infatti, da cui non viene offerta ragione per discostarsi, è stato affermatoche in tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 deld.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., conmodif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi direato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale,anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza,senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'impostaprecedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati,incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n.208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiamal'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sonofatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass.

T., n. 666/2025).Specularmente, in tema di accertamento tributario,il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis, consegue almero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensidell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione delladenuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato,anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta una decisionepenale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass.

T., n.600/2025).Ne consegue, pertanto, che nel caso in esame è irrilevante se e quandola notizia di reato sia stata trasmessa all’Autorità giudiziaria, vertendosi diperiodi di imposta precedenti al 31 dicembre 2016.5.

Con il quinto motivo si protesta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per i vizi procedimentali di cui èaffetto l’atto istruttorio a causa del mancato rispetto delle prescrizionipreviste dall’art. 220 delle disposizioni attuative del codice di procedurapenale, in combinato disposto ai previgenti articoli 43 d.P.R. n. 600/1973 eNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026art. 57 d.P.R. n. 633/1972.

Nel concreto si lamenta che l’indagine tributariasia conseguente ad indagine penale ed avrebbe quindi dovuto essere svoltacon le guarentigie di cui all’art. 220 delle disposizioni attuative del codice diprocedura penale.5.1.

In disparte la circostanza che la giurisprudenza richiamata in ricorsopenale e tributario.

Ed infatti, in materia tributaria, gli elementi raccolti acarico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispettodelle formalità di garanzia difensiva prescritte per ilprocedimento penale sono utilizzabili nel procedimento di accertamentofiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello diaccertamento tributario, secondo un principio che, oltre ad essere sancitodalle norme sui reati tributari, è desumibile anche dalle disposizioni generalidettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220disp. att. c.p.p. il quale impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni delcodice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emerganoindizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale (cfr.Cass.

T., n. 13939/2025).In ogni caso il motivo è inammissibile per due ragioni: da un lato non siconfronta con alcuna ratio decidendi della sentenza in scrutinio, dall’altro -ove anche si dovesse intendere lamentare un’omessa pronuncia- nonriporta compiutamente i passi degli atti dei gradi di merito ove taledoglianza sia stata proposta e non debba essere considerato motivo nuovo,proposto per la prima volta avanti questa Suprema Corte di legittimità.Ed infatti, il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché noncontiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui sichiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere lavalutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvioe accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o attiNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026«costituisce principio giurisprudenziale reiterato e consolidato quellosecondo cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio dimerito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error inprocedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura,onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto dellacritica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fattiprocessuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazioneessere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso percassazione, per il principio di autosufficienza di esso.» (Cfr. Cass., T., n.29203/2023).

Non sfugge dunque alla declaratoria di inammissibilità ilmotivo in cui il ricorrente censuri l’apparenza della motivazione dellasentenza impugnata, che nulla avrebbe statuito sulle osservazionidell’Ufficio, ove lo stesso ricorrente ometta di riportare il contenuto minimodelle osservazioni disattese dalla CTR, non potendo limitarsi a rinviareall'atto di appello o ad altri atti del giudizio (Cass. 06/09/2021, n. 24048).Il quinto motivo non può quindi essere accolto.6.

Con il sesto motivo di ricorso principale si lamenta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazionedel previgente art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzocomma, d.P.R. n. 633/1972, nel concreto lamentando decadenza daitermini di accertamento sull’anno 2005 per tardività della notizia di reato.6.1.

Valgono qui le ragioni già illustrate nel precedente quarto motivo,ove si è richiamato l’orientamento consolidato -ed anche di recenteconfermato- per cui l’unico elemento richiesto ai fini del più lungo termineper adottare l’atto impositivo è la presenza di fatti astrattamente costituentireato e comportanti l’obbligo d motivazione, a prescindere se e quando talecomunicazione (notitia criminis) sia stata inoltrata e abbia portatoall’esercizio dell’azione penale (Cfr. Cass.

T., n. 600/2025 e n. 666/2025,sopra citate).Donde il sesto motivo non può essere accolto.Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/20267.

Con il settimo motivo di ricorso principale si lamenta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazionedel previgente art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzocomma, d.P.R. n. 633/1972, nel concreto lamentando decadenza daitermini di accertamento ai fini Irap e dei contributi previdenziali, nonsoggetti a raddoppiamento.7.1.

Con riguardo ai contributi previdenziali, si tratta di materia sottrattaalla giurisdizione tributaria e quindi eccentrica al presente giudizio.di accertamento, il cd. raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del d.P.R.n. 600 del 1973, non si applica all'IRAP, poiché le violazioni delle relativedisposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (cfr. da ultimo, Cass.

T.,n. 600/2025).La sentenza in scrutinio non ha fatto buon governo di questi principi,donde dev’essere cassata con rinvio, rideterminando il dovuto, senza tenerconto della ripresa a fini IRAP.8.

Con l’ottavo motivo di ricorso principale si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazionedel previgente art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzocomma, d.P.R. n. 633/1972, nel concreto lamentando contrasto con gliarticoli 25 delle Costituzione, nonché con l’art. 3, primo comma, l. n.212/2000.

Nello specifico si lamenta irretroattività del d.l. n. 223/2006 inmateria di raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento.8.1.

Come già ricordato esaminando il quarto motivo di ricorso, si deveevidenziare che il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis,consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penaleai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazionedella denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale delreato, anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta unaNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass.

T.,n. 600/2025).Detto diversamente, i termini raddoppiati introdotti dal d.l. n. 223/2006trovano applicazione per tutte le annualità per le quali -alla data di entratain vigore di tale decreto legge- fossero ancora pendenti i termini ordinariper l’accertamento.

Nel nostro caso, erano pacificamente pendenti i terminiper gli anni di imposta 2005 e 2006.Pertanto, il motivo non può essere accolto.9.

Con il nono ed ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione delprevigente art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e art. 56 d.P.R. n. 633/1972, nelconcreto lamentando violazione dell’obbligo di motivazione deiprovvedimenti amministrativi e mancato assolvimento dell’onere dellaprova.9.1.

Il motivo non può essere accolto.

In tema di atto amministrativofinale di imposizione tributaria, nella specie avviso di accertamento, lamotivazione "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nelverbale redatto dalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di poliziatributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da partedell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicementeche l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare unaeconomia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta dielementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al correttosvolgimento del contraddittorio. (Sez.

V, n. 30560 del 2017 (Rv. 646303 -01; in termini analoghi Sez.

V, n. 28060 del 2017, Rv. 646225).9.2.

Per quanto attiene alle indagini bancarie, occorre ricordare che lapresunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito,desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n.2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito diimpresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità deiNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardantel'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allostesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Cortecost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valorepresuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelledi versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possonocontrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nelreddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr. Cass.

T. n. 9403/2024).Nel caso in esame, ritenendosi imprenditore occulto quale continuatorein fatto della formalmente cessata attività di vendita formaggi, alcontribuente è stata applicata la presunzione sia per i prelievi che per iversamenti, cui il contribuente ha contro dedotto solo parzialmente, aparere della sentenza in scrutinio che ha svolto un accertamento in fatto edi bilanciamento dell’apporto probatorio che supera il perimetro dicognizione di questa Suprema Corte di legittimità.Il motivo, pertanto, non può essere accolto.10.

In definitiva, il ricorso principale è fondato limitatamente alle ragionitermini per l’emissione dell’avviso di accertamento in materia di Irap, cioèun’imposta la cui violazione non è assistita da sanzione penale.11.

Può essere ora esaminato il ricorso incidentale, articolato su duemotivi.Il primo motivo di ricorso incidentale propone censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art.112 del medesimo codice di rito.

Nello specifico, si lamenta non sia statadata risposta alla doglianza d’appello incidentale per cui il contribuente nonaveva sollevato doglianze in ordine al quantum dell’accertamento, ma soloprofili di legittimità della ripresa a tassazione, donde sarebbe andata ultrapetita la sentenza di primo grado che ne ha ridotto la ripresa a tassazione.Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026Il motivo è ammissibile, riportando a pag. 38 lo stralcio di pag. 16dell’atto di appello incidentale del patrono erariale dove tale doglianza erastata proposta (cfr. Cass.

T., n. 1030/2024).

A fronte di un tanto, lasentenza in scrutinio non offre riscontro, esponendosi quindi alla lamentatacensura di omissione di pronuncia; né può trovare qui applicazione ladisciplina del rigetto implicito o silente, vertendosi di una denuncia specifica,tale da non poter essere ritenuta implicitamente rigettata dal tenoregenerale della sentenza (cfr. Cass.

V, n. 5583/2011).Pertanto, il motivo è fondato e merita accoglimento.12.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, si propone censura aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, perviolazione dell’art. 32, primo comma, n. 2 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art.51, secondo comma, n. 2 d.P.R. n. 633/1972.

Nello specifico, si lamentache la sentenza in scrutinio abbia ritenuto vinta la presunzione di maggiorreddito derivante da versamenti e prelevamenti bancari, in assenza dellastringente prova richiesta dalla giurisprudenza.12.1.

Per orientamento consolidato, in tema di accertamento fiscale, lapresunzione legale relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, comportal'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazionedelle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine didimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e taleconseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio divicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e chee storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria (cfr. Cass.T., n. 26014/2024).Altresì, è dato acquisto che in tema di accertamento delle imposte suiredditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi suverifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione èsoddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati eNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversionedell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare,con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, chegli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili adoperazioni imponibili (cfr. Cass.

V, n. 6947/2017; Cass.

T., n. 2928/2024).Questi principi non ha ben governato la sentenza in scrutinio, donde ilmotivo è fondato e la sentenza dev’essere cassata con riedizione del giudiziodi merito, per verificare la congruità e precisione della prova liberatoriaofferta dal contribuente per vincere la presunzione di legge.Nel merito, è indubbio che con riguardo alle modalità di utilizzo evalorizzazione delle prove indiziarie, di cui il ricorso denunciasostanzialmente un malgoverno, compete alla Corte di cassazione,nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della correttaapplicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 cod. civ. alla fattispecieconcreta, poiché, se è devoluto al giudice di merito la valutazione dellaricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., pervalorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio èsoggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridiciin tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon usodel materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singolielementi, senza una valutazione di sintesi (Cass., 26 gennaio 2007, n.1715; 5 maggio 2017, n. 10973; 15 novembre 2021, n. 34248; cfr. anche,13 ottobre 2005, n. 19984).13.

In definitiva, il ricorso principale è fondato per le ragioni attinte dalsettimo motivo, in tema di impossibilità di raddoppio dei termini ai finidell’imposizione di maggiore Irap, mentre il ricorso incidentale è fondato inentrambi i motivi, donde la sentenza in scrutinio deve essere cassata,limitatamente a questi aspetti, con rinvio al giudice di merito perché espletii conseguenti accertamenti in fatto, alla luce dei sopra indicati principi.Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*Interposizione diGian [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]. raddoppiamentotermini perSabrina [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereimposizioneRosanna [OSCURATO:PERSONA] Consigliere tributaria – notiziadi reatoLuigi [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23763/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-controricorrente e ricorrente incidentale-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 100/2017depositata il 01/03/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da distinti avvisi di accertamentoper l’anno di imposta 2005 e 2006, sull’assunto di maggior reddito occulto,ricavato dall’attività di commerciante nel settore caseario, per interpostepersone (la moglie e la suocera), in assenza totale di esposizione dei relativiredditi al fisco.Più precisamente, gli atti impositivi scaturivano da istruttoria iniziata nel2011 sugli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, cui è seguita la denunciaalla competente Procura della Repubblica per ipotesi delittuosa di omessadichiarazione fiscale.L’Ufficio infatti riteneva che il contribuente avesse continuato ilcommercio caseario valendosi delle strutture della soc. [OSCURATO:PERSONA].a.s., di cui era stato accomandatario e che era stata posta in liquidazionenel 2004.All’esisto dell’autorizzazione giudiziale per l’utilizzo delle risultanzepenali anche a fini tributari, in data 8 settembre 2014 erano svolte indaginifinanziarie e invitato il contribuente al giustificare i propri movimentibancari, donde poi veniva notificato il 21 novembre 2014 il processo verbaledi constatazione, cui seguivano gli avvisi di accertamento per le duepredette annualità, il primo in data 30 dicembre 2014 ed il secondo in data8 gennaio 2015.Il giudice di prossimità apprezzava solo in parte le ragioni delcontribuente, ritenendo giustificati alcuni movimenti bancari e riducendo diconseguenza la ripresa a tassazione.Appellavano entrambe le parti per i capi di propria soccombenza, laparte contribuente riproponendo le proprie doglianze in ordine alla sequenzaprocedimentale della ripresa a tassazione, l’Ufficio stigmatizzando che ilcontribuente non avesse contestato il quantum, donde ultronea dovevaritenersi la pronuncia riduttiva dell’imposizione.La sentenza di secondo grado rigettava entrambe le impugnazioni,donde ricorre per cassazione la parte contribuente, agitando nove strumentiNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026di ricorso, cui replica l’Agenzia delle entrate, con il patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso edinterponendo, altresì, ricorso incidentale, affidato a due motivi.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti nove motivi di ricorso principale.1.

Con il primo motivo di ricorso principale si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per carenzaed inadeguatezza assoluta di motivazione in ordine a tutte le eccezioniformulate nel ricorso introduttivo, da intendersi in violazione dell’art. 36 deld.lgs. n. 546/1992.1.1.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Ed infatti,deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI- 5, n. 9105/2017)ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenzaallorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui hatratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita lorodisamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenzaresta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla notapronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014,seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018).

In termini si veda anche quantostabilito in altro caso (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nelquale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione deimotivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia soloapparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratiodecidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass.

S.U. n.34476/2019).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, masolo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921;Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testodell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

Un. 7aprile 2014 n. 8053).Donde il primo motivo di ricorso principale non può essere accolto.2.

Con il secondo motivo di ricorso principale si prospetta censura aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, perviolazione di cui all’art. 12, settimo comma, l. n. 212/2000, nella sostanzacontestando il mancato rispetto del termine di sessanta giorni fra notificadel processo verbale di constatazione e notifica dell’avviso di accertamento.2.1.

Neppure questo motivo può essere accolto.

Ed infatti, come chiaritoda questa corte, (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013) in temadi diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12,comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nelsenso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni perl'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascioal contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso,un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, dellacopia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di persé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'attoimpositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanziadel pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisceprimaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, dicollaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è direttoal migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

Il vizioinvalidante non consiste quindi nella mera omessa enunciazione nell'attoNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata,bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanzadel termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di taleemissione, deve essere provata dall'ufficio (cfr. Cass.

V, n. 24313/2018).Se pure è stato detto che è stato ritenuto che l’imminente scadenza deltermine per l’accertamento non costituisca ragione d’urgenza tale dagiustificare la deroga al termine dilatoria posto a difesa del contribuente(Cass.

VI – 5 n. 8749/2018), nel caso di specie, l’urgenza è motivata nontanto dall’imminente scadenza dei termini, quanto dalla complessità delleindagini, dimostrata dalla ricostruzione dei contatti intercorsi con la Procuradella Repubblica per l’utilizzo dei dati emersi dalle indagini penali, peraltroavviando interlocuzione con il contribuente, invitato a giustificare imovimenti bancari contestati.In limine, il termine di decadenza per l’anno 2005 era proprio al 31dicembre 2014 (e non al 31 dicembre 2016, come affermato a pag. 21 delricorso principale), poiché l’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, nella formulazionevigente ratione temporis anteriore alla l. n. 208/2015, il termine per lanotifica dell’accertamento al 31 dicembre del quarto anno successivo allapresentazione della dichiarazione che, per il 2005, era il 2006, donde ilquadriennio raddoppiato, veniva a scadere il 31 dicembre 2014.In questo senso, la sentenza in scrutinio ha fatto buon governo deiprincipi espressi da questa Suprema Corte di legittimità, donde il secondomotivo del ricorso principale è infondato e non può essere accolto.3.

Con il terzo motivo di ricorso principale si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, perviolazione dei disposti di cui all’art. 7, primo comma, art. 10, primo comma,art. 12, comma settimo, l. n. 212/2000, nel concreto lamentando violazionedel dovere di motivazione degli atti e, in particolare, di valutazione delleosservazioni di parte contribuente.Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026Nello specifico si contesta non sia stato ritenuto esistente l’obbligo divalutazione delle osservazioni della parte privata e di indicazione dei motiviper cui non se ne è tenuto conto, in spregio del principio del contraddittorio.Il motivo non può essere accolto.

L'art.12, comma settimo, l. 27 luglio2000 n.212 prevede un termine dilatorio di sessanta giorni tra la data delrilascio di copia del verbale di chiusura delle operazioni di verifica el'emissione dell'avviso di accertamento, la cui inosservanza costituiscecausa di nullità dell'avviso di accertamento emesso prematuramente,poiché l'inosservanza del termine comprime il diritto del contribuente adesercitare il contraddittorio procedimentale mediante la presentazione diosservazioni e richieste all'Ufficio prima che sia emesso l'atto impositivo(Sez.

U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013).

La norma in oggetto si limitaa stabilire che le osservazioni del contribuente "devono essere valutatedall'Ufficio", attività da ritenersi implicitamente presupposta dallamotivazione dell'avviso di accertamento che fa proprie le riprese fiscalicontenute nel prodromico verbale di constatazione.

La norma non prevedeinvece uno specifico obbligo di motivazione "rafforzata" dell'atto impositivo,estesa alla espressa confutazione delle osservazioni presentate dalcontribuente, né commina la sanzione di nullità nel caso in cui l'attoimpositivo non motivi specificamente in relazione alle giustificazioni fornitedal contribuente (come invece stabilito espressamente stabilito dall'art.37bis comma 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 nel diverso caso diapplicazione delle disposizioni antielusive) (cfr. Cass.

V, n. 24004/2018).Donde il terzo motivo di ricorso principale è infondato e non può essereaccolto.4.

Con il quarto motivo di ricorso principale si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazionedel previgente art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzocomma, d.P.R. n. 633/1972, nella sostanza lamentando un utilizzostrumentale e distorto del raddoppio dei termini della notitia criminis.Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/20264.1.

Il motivo non può essere accolto.

Per giurisprudenza costante,infatti, da cui non viene offerta ragione per discostarsi, è stato affermatoche in tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 deld.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., conmodif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi direato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale,anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza,senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'impostaprecedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati,incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n.208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiamal'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sonofatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass.

T., n. 666/2025).Specularmente, in tema di accertamento tributario,il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis, consegue almero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensidell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione delladenuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato,anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta una decisionepenale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass.

T., n.600/2025).Ne consegue, pertanto, che nel caso in esame è irrilevante se e quandola notizia di reato sia stata trasmessa all’Autorità giudiziaria, vertendosi diperiodi di imposta precedenti al 31 dicembre 2016.5.

Con il quinto motivo si protesta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per i vizi procedimentali di cui èaffetto l’atto istruttorio a causa del mancato rispetto delle prescrizionipreviste dall’art. 220 delle disposizioni attuative del codice di procedurapenale, in combinato disposto ai previgenti articoli 43 d.P.R. n. 600/1973 eNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026art. 57 d.P.R. n. 633/1972.

Nel concreto si lamenta che l’indagine tributariasia conseguente ad indagine penale ed avrebbe quindi dovuto essere svoltacon le guarentigie di cui all’art. 220 delle disposizioni attuative del codice diprocedura penale.5.1.

In disparte la circostanza che la giurisprudenza richiamata in ricorsopenale e tributario.

Ed infatti, in materia tributaria, gli elementi raccolti acarico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispettodelle formalità di garanzia difensiva prescritte per ilprocedimento penale sono utilizzabili nel procedimento di accertamentofiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello diaccertamento tributario, secondo un principio che, oltre ad essere sancitodalle norme sui reati tributari, è desumibile anche dalle disposizioni generalidettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220disp. att. c.p.p. il quale impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni delcodice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emerganoindizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale (cfr.Cass.

T., n. 13939/2025).In ogni caso il motivo è inammissibile per due ragioni: da un lato non siconfronta con alcuna ratio decidendi della sentenza in scrutinio, dall’altro -ove anche si dovesse intendere lamentare un’omessa pronuncia- nonriporta compiutamente i passi degli atti dei gradi di merito ove taledoglianza sia stata proposta e non debba essere considerato motivo nuovo,proposto per la prima volta avanti questa Suprema Corte di legittimità.Ed infatti, il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché noncontiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui sichiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere lavalutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvioe accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o attiNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026«costituisce principio giurisprudenziale reiterato e consolidato quellosecondo cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio dimerito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error inprocedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura,onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto dellacritica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fattiprocessuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazioneessere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso percassazione, per il principio di autosufficienza di esso.» (Cfr. Cass., T., n.29203/2023).

Non sfugge dunque alla declaratoria di inammissibilità ilmotivo in cui il ricorrente censuri l’apparenza della motivazione dellasentenza impugnata, che nulla avrebbe statuito sulle osservazionidell’Ufficio, ove lo stesso ricorrente ometta di riportare il contenuto minimodelle osservazioni disattese dalla CTR, non potendo limitarsi a rinviareall'atto di appello o ad altri atti del giudizio (Cass. 06/09/2021, n. 24048).Il quinto motivo non può quindi essere accolto.6.

Con il sesto motivo di ricorso principale si lamenta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazionedel previgente art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzocomma, d.P.R. n. 633/1972, nel concreto lamentando decadenza daitermini di accertamento sull’anno 2005 per tardività della notizia di reato.6.1.

Valgono qui le ragioni già illustrate nel precedente quarto motivo,ove si è richiamato l’orientamento consolidato -ed anche di recenteconfermato- per cui l’unico elemento richiesto ai fini del più lungo termineper adottare l’atto impositivo è la presenza di fatti astrattamente costituentireato e comportanti l’obbligo d motivazione, a prescindere se e quando talecomunicazione (notitia criminis) sia stata inoltrata e abbia portatoall’esercizio dell’azione penale (Cfr. Cass.

T., n. 600/2025 e n. 666/2025,sopra citate).Donde il sesto motivo non può essere accolto.Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/20267.

Con il settimo motivo di ricorso principale si lamenta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazionedel previgente art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzocomma, d.P.R. n. 633/1972, nel concreto lamentando decadenza daitermini di accertamento ai fini Irap e dei contributi previdenziali, nonsoggetti a raddoppiamento.7.1.

Con riguardo ai contributi previdenziali, si tratta di materia sottrattaalla giurisdizione tributaria e quindi eccentrica al presente giudizio.di accertamento, il cd. raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del d.P.R.n. 600 del 1973, non si applica all'IRAP, poiché le violazioni delle relativedisposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (cfr. da ultimo, Cass.

T.,n. 600/2025).La sentenza in scrutinio non ha fatto buon governo di questi principi,donde dev’essere cassata con rinvio, rideterminando il dovuto, senza tenerconto della ripresa a fini IRAP.8.

Con l’ottavo motivo di ricorso principale si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazionedel previgente art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzocomma, d.P.R. n. 633/1972, nel concreto lamentando contrasto con gliarticoli 25 delle Costituzione, nonché con l’art. 3, primo comma, l. n.212/2000.

Nello specifico si lamenta irretroattività del d.l. n. 223/2006 inmateria di raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento.8.1.

Come già ricordato esaminando il quarto motivo di ricorso, si deveevidenziare che il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis,consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penaleai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazionedella denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale delreato, anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta unaNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass.

T.,n. 600/2025).Detto diversamente, i termini raddoppiati introdotti dal d.l. n. 223/2006trovano applicazione per tutte le annualità per le quali -alla data di entratain vigore di tale decreto legge- fossero ancora pendenti i termini ordinariper l’accertamento.

Nel nostro caso, erano pacificamente pendenti i terminiper gli anni di imposta 2005 e 2006.Pertanto, il motivo non può essere accolto.9.

Con il nono ed ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione delprevigente art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e art. 56 d.P.R. n. 633/1972, nelconcreto lamentando violazione dell’obbligo di motivazione deiprovvedimenti amministrativi e mancato assolvimento dell’onere dellaprova.9.1.

Il motivo non può essere accolto.

In tema di atto amministrativofinale di imposizione tributaria, nella specie avviso di accertamento, lamotivazione "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nelverbale redatto dalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di poliziatributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da partedell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicementeche l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare unaeconomia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta dielementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al correttosvolgimento del contraddittorio. (Sez.

V, n. 30560 del 2017 (Rv. 646303 -01; in termini analoghi Sez.

V, n. 28060 del 2017, Rv. 646225).9.2.

Per quanto attiene alle indagini bancarie, occorre ricordare che lapresunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito,desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n.2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito diimpresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità deiNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardantel'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allostesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Cortecost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valorepresuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelledi versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possonocontrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nelreddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr. Cass.

T. n. 9403/2024).Nel caso in esame, ritenendosi imprenditore occulto quale continuatorein fatto della formalmente cessata attività di vendita formaggi, alcontribuente è stata applicata la presunzione sia per i prelievi che per iversamenti, cui il contribuente ha contro dedotto solo parzialmente, aparere della sentenza in scrutinio che ha svolto un accertamento in fatto edi bilanciamento dell’apporto probatorio che supera il perimetro dicognizione di questa Suprema Corte di legittimità.Il motivo, pertanto, non può essere accolto.10.

In definitiva, il ricorso principale è fondato limitatamente alle ragionitermini per l’emissione dell’avviso di accertamento in materia di Irap, cioèun’imposta la cui violazione non è assistita da sanzione penale.11.

Può essere ora esaminato il ricorso incidentale, articolato su duemotivi.Il primo motivo di ricorso incidentale propone censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art.112 del medesimo codice di rito.

Nello specifico, si lamenta non sia statadata risposta alla doglianza d’appello incidentale per cui il contribuente nonaveva sollevato doglianze in ordine al quantum dell’accertamento, ma soloprofili di legittimità della ripresa a tassazione, donde sarebbe andata ultrapetita la sentenza di primo grado che ne ha ridotto la ripresa a tassazione.Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026Il motivo è ammissibile, riportando a pag. 38 lo stralcio di pag. 16dell’atto di appello incidentale del patrono erariale dove tale doglianza erastata proposta (cfr. Cass.

T., n. 1030/2024).

A fronte di un tanto, lasentenza in scrutinio non offre riscontro, esponendosi quindi alla lamentatacensura di omissione di pronuncia; né può trovare qui applicazione ladisciplina del rigetto implicito o silente, vertendosi di una denuncia specifica,tale da non poter essere ritenuta implicitamente rigettata dal tenoregenerale della sentenza (cfr. Cass.

V, n. 5583/2011).Pertanto, il motivo è fondato e merita accoglimento.12.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, si propone censura aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, perviolazione dell’art. 32, primo comma, n. 2 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art.51, secondo comma, n. 2 d.P.R. n. 633/1972.

Nello specifico, si lamentache la sentenza in scrutinio abbia ritenuto vinta la presunzione di maggiorreddito derivante da versamenti e prelevamenti bancari, in assenza dellastringente prova richiesta dalla giurisprudenza.12.1.

Per orientamento consolidato, in tema di accertamento fiscale, lapresunzione legale relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, comportal'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazionedelle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine didimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e taleconseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio divicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e chee storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria (cfr. Cass.T., n. 26014/2024).Altresì, è dato acquisto che in tema di accertamento delle imposte suiredditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi suverifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione èsoddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati eNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversionedell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare,con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, chegli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili adoperazioni imponibili (cfr. Cass.

V, n. 6947/2017; Cass.

T., n. 2928/2024).Questi principi non ha ben governato la sentenza in scrutinio, donde ilmotivo è fondato e la sentenza dev’essere cassata con riedizione del giudiziodi merito, per verificare la congruità e precisione della prova liberatoriaofferta dal contribuente per vincere la presunzione di legge.Nel merito, è indubbio che con riguardo alle modalità di utilizzo evalorizzazione delle prove indiziarie, di cui il ricorso denunciasostanzialmente un malgoverno, compete alla Corte di cassazione,nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della correttaapplicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 cod. civ. alla fattispecieconcreta, poiché, se è devoluto al giudice di merito la valutazione dellaricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., pervalorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio èsoggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridiciin tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon usodel materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singolielementi, senza una valutazione di sintesi (Cass., 26 gennaio 2007, n.1715; 5 maggio 2017, n. 10973; 15 novembre 2021, n. 34248; cfr. anche,13 ottobre 2005, n. 19984).13.

In definitiva, il ricorso principale è fondato per le ragioni attinte dalsettimo motivo, in tema di impossibilità di raddoppio dei termini ai finidell’imposizione di maggiore Irap, mentre il ricorso incidentale è fondato inentrambi i motivi, donde la sentenza in scrutinio deve essere cassata,limitatamente a questi aspetti, con rinvio al giudice di merito perché espletii conseguenti accertamenti in fatto, alla luce dei sopra indicati principi.

P.Q.MNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026La Corte accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale nei termini dicui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al settimomotivo di ricorso principale ed ai due motivi di ricorso incidentale e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNOP.Q.MNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026La Corte accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale nei termini dicui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al settimomotivo di ricorso principale ed ai due motivi di ricorso incidentale e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23763/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-controricorrente e ricorrente incidentale-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 100/2017depositata il 01/03/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da distinti avvisi di accertamentoper l’anno di imposta 2005 e 2006, sull’assunto di maggior reddito occulto,ricavato dall’attività di commerciante nel settore caseario, per interpostepersone (la moglie e la suocera), in assenza totale di esposizione dei relativiredditi al fisco.Più precisamente, gli atti impositivi scaturivano da istruttoria iniziata nel2011 sugli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, cui è seguita la denunciaalla competente Procura della Repubblica per ipotesi delittuosa di omessadichiarazione fiscale.L’Ufficio infatti riteneva che il contribuente avesse continuato ilcommercio caseario valendosi delle strutture della soc. [OSCURATO:PERSONA].a.s., di cui era stato accomandatario e che era stata posta in liquidazionenel 2004.All’esisto dell’autorizzazione giudiziale per l’utilizzo delle risultanzepenali anche a fini tributari, in data 8 settembre 2014 erano svolte indaginifinanziarie e invitato il contribuente al giustificare i propri movimentibancari, donde poi veniva notificato il 21 novembre 2014 il processo verbaledi constatazione, cui seguivano gli avvisi di accertamento per le duepredette annualità, il primo in data 30 dicembre 2014 ed il secondo in data8 gennaio 2015.Il giudice di prossimità apprezzava solo in parte le ragioni delcontribuente, ritenendo giustificati alcuni movimenti bancari e riducendo diconseguenza la ripresa a tassazione.Appellavano entrambe le parti per i capi di propria soccombenza, laparte contribuente riproponendo le proprie doglianze in ordine alla sequenzaprocedimentale della ripresa a tassazione, l’Ufficio stigmatizzando che ilcontribuente non avesse contestato il quantum, donde ultronea dovevaritenersi la pronuncia riduttiva dell’imposizione.La sentenza di secondo grado rigettava entrambe le impugnazioni,donde ricorre per cassazione la parte contribuente, agitando nove strumentiNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026di ricorso, cui replica l’Agenzia delle entrate, con il patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso edinterponendo, altresì, ricorso incidentale, affidato a due motivi.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti nove motivi di ricorso principale.1. Con il primo motivo di ricorso principale si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per carenzaed inadeguatezza assoluta di motivazione in ordine a tutte le eccezioniformulate nel ricorso introduttivo, da intendersi in violazione dell’art. 36 deld.lgs. n. 546/1992.1.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Ed infatti,deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017)ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenzaallorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui hatratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita lorodisamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenzaresta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla notapronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014,seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quantostabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nelquale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione deimotivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia soloapparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratiodecidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n.34476/2019).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, masolo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921;Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testodell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un. 7aprile 2014 n. 8053).Donde il primo motivo di ricorso principale non può essere accolto.2. Con il secondo motivo di ricorso principale si prospetta censura aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, perviolazione di cui all’art. 12, settimo comma, l. n. 212/2000, nella sostanzacontestando il mancato rispetto del termine di sessanta giorni fra notificadel processo verbale di constatazione e notifica dell’avviso di accertamento.2.1. Neppure questo motivo può essere accolto. Ed infatti, come chiaritoda questa corte, (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013) in temadi diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12,comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nelsenso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni perl'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascioal contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso,un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, dellacopia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di persé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'attoimpositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanziadel pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisceprimaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, dicollaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è direttoal migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizioinvalidante non consiste quindi nella mera omessa enunciazione nell'attoNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata,bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanzadel termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di taleemissione, deve essere provata dall'ufficio (cfr. Cass. V, n. 24313/2018).Se pure è stato detto che è stato ritenuto che l’imminente scadenza deltermine per l’accertamento non costituisca ragione d’urgenza tale dagiustificare la deroga al termine dilatoria posto a difesa del contribuente(Cass. VI – 5 n. 8749/2018), nel caso di specie, l’urgenza è motivata nontanto dall’imminente scadenza dei termini, quanto dalla complessità delleindagini, dimostrata dalla ricostruzione dei contatti intercorsi con la Procuradella Repubblica per l’utilizzo dei dati emersi dalle indagini penali, peraltroavviando interlocuzione con il contribuente, invitato a giustificare imovimenti bancari contestati.In limine, il termine di decadenza per l’anno 2005 era proprio al 31dicembre 2014 (e non al 31 dicembre 2016, come affermato a pag. 21 delricorso principale), poiché l’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, nella formulazionevigente ratione temporis anteriore alla l. n. 208/2015, il termine per lanotifica dell’accertamento al 31 dicembre del quarto anno successivo allapresentazione della dichiarazione che, per il 2005, era il 2006, donde ilquadriennio raddoppiato, veniva a scadere il 31 dicembre 2014.In questo senso, la sentenza in scrutinio ha fatto buon governo deiprincipi espressi da questa Suprema Corte di legittimità, donde il secondomotivo del ricorso principale è infondato e non può essere accolto.3. Con il terzo motivo di ricorso principale si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, perviolazione dei disposti di cui all’art. 7, primo comma, art. 10, primo comma,art. 12, comma settimo, l. n. 212/2000, nel concreto lamentando violazionedel dovere di motivazione degli atti e, in particolare, di valutazione delleosservazioni di parte contribuente.Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026Nello specifico si contesta non sia stato ritenuto esistente l’obbligo divalutazione delle osservazioni della parte privata e di indicazione dei motiviper cui non se ne è tenuto conto, in spregio del principio del contraddittorio.Il motivo non può essere accolto. L'art.12, comma settimo, l. 27 luglio2000 n.212 prevede un termine dilatorio di sessanta giorni tra la data delrilascio di copia del verbale di chiusura delle operazioni di verifica el'emissione dell'avviso di accertamento, la cui inosservanza costituiscecausa di nullità dell'avviso di accertamento emesso prematuramente,poiché l'inosservanza del termine comprime il diritto del contribuente adesercitare il contraddittorio procedimentale mediante la presentazione diosservazioni e richieste all'Ufficio prima che sia emesso l'atto impositivo(Sez. U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013). La norma in oggetto si limitaa stabilire che le osservazioni del contribuente "devono essere valutatedall'Ufficio", attività da ritenersi implicitamente presupposta dallamotivazione dell'avviso di accertamento che fa proprie le riprese fiscalicontenute nel prodromico verbale di constatazione. La norma non prevedeinvece uno specifico obbligo di motivazione "rafforzata" dell'atto impositivo,estesa alla espressa confutazione delle osservazioni presentate dalcontribuente, né commina la sanzione di nullità nel caso in cui l'attoimpositivo non motivi specificamente in relazione alle giustificazioni fornitedal contribuente (come invece stabilito espressamente stabilito dall'art.37bis comma 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 nel diverso caso diapplicazione delle disposizioni antielusive) (cfr. Cass. V, n. 24004/2018).Donde il terzo motivo di ricorso principale è infondato e non può essereaccolto.4. Con il quarto motivo di ricorso principale si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazionedel previgente art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzocomma, d.P.R. n. 633/1972, nella sostanza lamentando un utilizzostrumentale e distorto del raddoppio dei termini della notitia criminis.Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/20264.1. Il motivo non può essere accolto. Per giurisprudenza costante,infatti, da cui non viene offerta ragione per discostarsi, è stato affermatoche in tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 deld.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., conmodif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi direato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale,anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza,senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'impostaprecedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati,incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n.208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiamal'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sonofatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass. T., n. 666/2025).Specularmente, in tema di accertamento tributario,il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis, consegue almero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensidell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione delladenuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato,anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta una decisionepenale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass. T., n.600/2025).Ne consegue, pertanto, che nel caso in esame è irrilevante se e quandola notizia di reato sia stata trasmessa all’Autorità giudiziaria, vertendosi diperiodi di imposta precedenti al 31 dicembre 2016.5. Con il quinto motivo si protesta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per i vizi procedimentali di cui èaffetto l’atto istruttorio a causa del mancato rispetto delle prescrizionipreviste dall’art. 220 delle disposizioni attuative del codice di procedurapenale, in combinato disposto ai previgenti articoli 43 d.P.R. n. 600/1973 eNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026art. 57 d.P.R. n. 633/1972. Nel concreto si lamenta che l’indagine tributariasia conseguente ad indagine penale ed avrebbe quindi dovuto essere svoltacon le guarentigie di cui all’art. 220 delle disposizioni attuative del codice diprocedura penale.5.1. In disparte la circostanza che la giurisprudenza richiamata in ricorsopenale e tributario. Ed infatti, in materia tributaria, gli elementi raccolti acarico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispettodelle formalità di garanzia difensiva prescritte per ilprocedimento penale sono utilizzabili nel procedimento di accertamentofiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello diaccertamento tributario, secondo un principio che, oltre ad essere sancitodalle norme sui reati tributari, è desumibile anche dalle disposizioni generalidettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220disp. att. c.p.p. il quale impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni delcodice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emerganoindizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale (cfr.Cass. T., n. 13939/2025).In ogni caso il motivo è inammissibile per due ragioni: da un lato non siconfronta con alcuna ratio decidendi della sentenza in scrutinio, dall’altro -ove anche si dovesse intendere lamentare un’omessa pronuncia- nonriporta compiutamente i passi degli atti dei gradi di merito ove taledoglianza sia stata proposta e non debba essere considerato motivo nuovo,proposto per la prima volta avanti questa Suprema Corte di legittimità.Ed infatti, il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché noncontiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui sichiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere lavalutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvioe accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o attiNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026«costituisce principio giurisprudenziale reiterato e consolidato quellosecondo cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio dimerito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error inprocedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura,onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto dellacritica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fattiprocessuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazioneessere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso percassazione, per il principio di autosufficienza di esso.» (Cfr. Cass., T., n.29203/2023). Non sfugge dunque alla declaratoria di inammissibilità ilmotivo in cui il ricorrente censuri l’apparenza della motivazione dellasentenza impugnata, che nulla avrebbe statuito sulle osservazionidell’Ufficio, ove lo stesso ricorrente ometta di riportare il contenuto minimodelle osservazioni disattese dalla CTR, non potendo limitarsi a rinviareall'atto di appello o ad altri atti del giudizio (Cass. 06/09/2021, n. 24048).Il quinto motivo non può quindi essere accolto.6. Con il sesto motivo di ricorso principale si lamenta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazionedel previgente art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzocomma, d.P.R. n. 633/1972, nel concreto lamentando decadenza daitermini di accertamento sull’anno 2005 per tardività della notizia di reato.6.1. Valgono qui le ragioni già illustrate nel precedente quarto motivo,ove si è richiamato l’orientamento consolidato -ed anche di recenteconfermato- per cui l’unico elemento richiesto ai fini del più lungo termineper adottare l’atto impositivo è la presenza di fatti astrattamente costituentireato e comportanti l’obbligo d motivazione, a prescindere se e quando talecomunicazione (notitia criminis) sia stata inoltrata e abbia portatoall’esercizio dell’azione penale (Cfr. Cass. T., n. 600/2025 e n. 666/2025,sopra citate).Donde il sesto motivo non può essere accolto.Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/20267.  Con il settimo motivo di ricorso principale si lamenta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazionedel previgente art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzocomma, d.P.R. n. 633/1972, nel concreto lamentando decadenza daitermini di accertamento ai fini Irap e dei contributi previdenziali, nonsoggetti a raddoppiamento.7.1. Con riguardo ai contributi previdenziali, si tratta di materia sottrattaalla giurisdizione tributaria e quindi eccentrica al presente giudizio.di accertamento, il cd. raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del d.P.R.n. 600 del 1973, non si applica all'IRAP, poiché le violazioni delle relativedisposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (cfr. da ultimo, Cass. T.,n. 600/2025).La sentenza in scrutinio non ha fatto buon governo di questi principi,donde dev’essere cassata con rinvio, rideterminando il dovuto, senza tenerconto della ripresa a fini IRAP.8. Con l’ottavo motivo di ricorso principale si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazionedel previgente art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzocomma, d.P.R. n. 633/1972, nel concreto lamentando contrasto con gliarticoli 25 delle Costituzione, nonché con l’art. 3, primo comma, l. n.212/2000. Nello specifico si lamenta irretroattività del d.l. n. 223/2006 inmateria di raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento.8.1. Come già ricordato esaminando il quarto motivo di ricorso, si deveevidenziare che il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis,consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penaleai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazionedella denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale delreato, anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta unaNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass. T.,n. 600/2025).Detto diversamente, i termini raddoppiati introdotti dal d.l. n. 223/2006trovano applicazione per tutte le annualità per le quali -alla data di entratain vigore di tale decreto legge- fossero ancora pendenti i termini ordinariper l’accertamento. Nel nostro caso, erano pacificamente pendenti i terminiper gli anni di imposta 2005 e 2006.Pertanto, il motivo non può essere accolto.9. Con il nono ed ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione delprevigente art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e art. 56 d.P.R. n. 633/1972, nelconcreto lamentando violazione dell’obbligo di motivazione deiprovvedimenti amministrativi e mancato assolvimento dell’onere dellaprova.9.1. Il motivo non può essere accolto. In tema di atto amministrativofinale di imposizione tributaria, nella specie avviso di accertamento, lamotivazione "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nelverbale redatto dalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di poliziatributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da partedell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicementeche l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare unaeconomia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta dielementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al correttosvolgimento del contraddittorio. (Sez. V, n. 30560 del 2017 (Rv. 646303 -01; in termini analoghi Sez. V, n. 28060 del 2017, Rv. 646225).9.2. Per quanto attiene alle indagini bancarie, occorre ricordare che lapresunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito,desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n.2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito diimpresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità deiNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardantel'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allostesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Cortecost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valorepresuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelledi versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possonocontrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nelreddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr. Cass. T. n. 9403/2024).Nel caso in esame, ritenendosi imprenditore occulto quale continuatorein fatto della formalmente cessata attività di vendita formaggi, alcontribuente è stata applicata la presunzione sia per i prelievi che per iversamenti, cui il contribuente ha contro dedotto solo parzialmente, aparere della sentenza in scrutinio che ha svolto un accertamento in fatto edi bilanciamento dell’apporto probatorio che supera il perimetro dicognizione di questa Suprema Corte di legittimità.Il motivo, pertanto, non può essere accolto.10. In definitiva, il ricorso principale è fondato limitatamente alle ragionitermini per l’emissione dell’avviso di accertamento in materia di Irap, cioèun’imposta la cui violazione non è assistita da sanzione penale.11. Può essere ora esaminato il ricorso incidentale, articolato su duemotivi.Il primo motivo di ricorso incidentale propone censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art.112 del medesimo codice di rito. Nello specifico, si lamenta non sia statadata risposta alla doglianza d’appello incidentale per cui il contribuente nonaveva sollevato doglianze in ordine al quantum dell’accertamento, ma soloprofili di legittimità della ripresa a tassazione, donde sarebbe andata ultrapetita la sentenza di primo grado che ne ha ridotto la ripresa a tassazione.Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026Il motivo è ammissibile, riportando a pag. 38 lo stralcio di pag. 16dell’atto di appello incidentale del patrono erariale dove tale doglianza erastata proposta (cfr. Cass. T., n. 1030/2024). A fronte di un tanto, lasentenza in scrutinio non offre riscontro, esponendosi quindi alla lamentatacensura di omissione di pronuncia; né può trovare qui applicazione ladisciplina del rigetto implicito o silente, vertendosi di una denuncia specifica,tale da non poter essere ritenuta implicitamente rigettata dal tenoregenerale della sentenza (cfr. Cass. V, n. 5583/2011).Pertanto, il motivo è fondato e merita accoglimento.12. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, si propone censura aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, perviolazione dell’art. 32, primo comma, n. 2 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art.51, secondo comma, n. 2 d.P.R. n. 633/1972. Nello specifico, si lamentache la sentenza in scrutinio abbia ritenuto vinta la presunzione di maggiorreddito derivante da versamenti e prelevamenti bancari, in assenza dellastringente prova richiesta dalla giurisprudenza.12.1. Per orientamento consolidato, in tema di accertamento fiscale, lapresunzione legale relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, comportal'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazionedelle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine didimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e taleconseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio divicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e chee storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria (cfr. Cass.T., n. 26014/2024).Altresì, è dato acquisto che in tema di accertamento delle imposte suiredditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi suverifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione èsoddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati eNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversionedell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare,con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, chegli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili adoperazioni imponibili (cfr. Cass. V, n. 6947/2017; Cass. T., n. 2928/2024).Questi principi non ha ben governato la sentenza in scrutinio, donde ilmotivo è fondato e la sentenza dev’essere cassata con riedizione del giudiziodi merito, per verificare la congruità e precisione della prova liberatoriaofferta dal contribuente per vincere la presunzione di legge.Nel merito, è indubbio che con riguardo alle modalità di utilizzo evalorizzazione delle prove indiziarie, di cui il ricorso denunciasostanzialmente un malgoverno, compete alla Corte di cassazione,nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della correttaapplicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 cod. civ. alla fattispecieconcreta, poiché, se è devoluto al giudice di merito la valutazione dellaricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., pervalorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio èsoggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridiciin tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon usodel materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singolielementi, senza una valutazione di sintesi (Cass., 26 gennaio 2007, n.1715; 5 maggio 2017, n. 10973; 15 novembre 2021, n. 34248; cfr. anche,13 ottobre 2005, n. 19984).13. In definitiva, il ricorso principale è fondato per le ragioni attinte dalsettimo motivo, in tema di impossibilità di raddoppio dei termini ai finidell’imposizione di maggiore Irap, mentre il ricorso incidentale è fondato inentrambi i motivi, donde la sentenza in scrutinio deve essere cassata,limitatamente a questi aspetti, con rinvio al giudice di merito perché espletii conseguenti accertamenti in fatto, alla luce dei sopra indicati principi.Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*Interposizione diGian [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]. raddoppiamentotermini perSabrina [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereimposizioneRosanna [OSCURATO:PERSONA] Consigliere tributaria – notiziadi reatoLuigi [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23763/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-controricorrente e ricorrente incidentale-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 100/2017depositata il 01/03/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da distinti avvisi di accertamentoper l’anno di imposta 2005 e 2006, sull’assunto di maggior reddito occulto,ricavato dall’attività di commerciante nel settore caseario, per interpostepersone (la moglie e la suocera), in assenza totale di esposizione dei relativiredditi al fisco.Più precisamente, gli atti impositivi scaturivano da istruttoria iniziata nel2011 sugli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, cui è seguita la denunciaalla competente Procura della Repubblica per ipotesi delittuosa di omessadichiarazione fiscale.L’Ufficio infatti riteneva che il contribuente avesse continuato ilcommercio caseario valendosi delle strutture della soc. [OSCURATO:PERSONA].a.s., di cui era stato accomandatario e che era stata posta in liquidazionenel 2004.All’esisto dell’autorizzazione giudiziale per l’utilizzo delle risultanzepenali anche a fini tributari, in data 8 settembre 2014 erano svolte indaginifinanziarie e invitato il contribuente al giustificare i propri movimentibancari, donde poi veniva notificato il 21 novembre 2014 il processo verbaledi constatazione, cui seguivano gli avvisi di accertamento per le duepredette annualità, il primo in data 30 dicembre 2014 ed il secondo in data8 gennaio 2015.Il giudice di prossimità apprezzava solo in parte le ragioni delcontribuente, ritenendo giustificati alcuni movimenti bancari e riducendo diconseguenza la ripresa a tassazione.Appellavano entrambe le parti per i capi di propria soccombenza, laparte contribuente riproponendo le proprie doglianze in ordine alla sequenzaprocedimentale della ripresa a tassazione, l’Ufficio stigmatizzando che ilcontribuente non avesse contestato il quantum, donde ultronea dovevaritenersi la pronuncia riduttiva dell’imposizione.La sentenza di secondo grado rigettava entrambe le impugnazioni,donde ricorre per cassazione la parte contribuente, agitando nove strumentiNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026di ricorso, cui replica l’Agenzia delle entrate, con il patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso edinterponendo, altresì, ricorso incidentale, affidato a due motivi.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti nove motivi di ricorso principale.1. Con il primo motivo di ricorso principale si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per carenzaed inadeguatezza assoluta di motivazione in ordine a tutte le eccezioniformulate nel ricorso introduttivo, da intendersi in violazione dell’art. 36 deld.lgs. n. 546/1992.1.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Ed infatti,deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017)ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenzaallorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui hatratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita lorodisamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenzaresta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla notapronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014,seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quantostabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nelquale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione deimotivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia soloapparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratiodecidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n.34476/2019).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, masolo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921;Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testodell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un. 7aprile 2014 n. 8053).Donde il primo motivo di ricorso principale non può essere accolto.2. Con il secondo motivo di ricorso principale si prospetta censura aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, perviolazione di cui all’art. 12, settimo comma, l. n. 212/2000, nella sostanzacontestando il mancato rispetto del termine di sessanta giorni fra notificadel processo verbale di constatazione e notifica dell’avviso di accertamento.2.1. Neppure questo motivo può essere accolto. Ed infatti, come chiaritoda questa corte, (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013) in temadi diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12,comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nelsenso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni perl'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascioal contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso,un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, dellacopia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di persé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'attoimpositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanziadel pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisceprimaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, dicollaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è direttoal migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizioinvalidante non consiste quindi nella mera omessa enunciazione nell'attoNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata,bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanzadel termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di taleemissione, deve essere provata dall'ufficio (cfr. Cass. V, n. 24313/2018).Se pure è stato detto che è stato ritenuto che l’imminente scadenza deltermine per l’accertamento non costituisca ragione d’urgenza tale dagiustificare la deroga al termine dilatoria posto a difesa del contribuente(Cass. VI – 5 n. 8749/2018), nel caso di specie, l’urgenza è motivata nontanto dall’imminente scadenza dei termini, quanto dalla complessità delleindagini, dimostrata dalla ricostruzione dei contatti intercorsi con la Procuradella Repubblica per l’utilizzo dei dati emersi dalle indagini penali, peraltroavviando interlocuzione con il contribuente, invitato a giustificare imovimenti bancari contestati.In limine, il termine di decadenza per l’anno 2005 era proprio al 31dicembre 2014 (e non al 31 dicembre 2016, come affermato a pag. 21 delricorso principale), poiché l’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, nella formulazionevigente ratione temporis anteriore alla l. n. 208/2015, il termine per lanotifica dell’accertamento al 31 dicembre del quarto anno successivo allapresentazione della dichiarazione che, per il 2005, era il 2006, donde ilquadriennio raddoppiato, veniva a scadere il 31 dicembre 2014.In questo senso, la sentenza in scrutinio ha fatto buon governo deiprincipi espressi da questa Suprema Corte di legittimità, donde il secondomotivo del ricorso principale è infondato e non può essere accolto.3. Con il terzo motivo di ricorso principale si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, perviolazione dei disposti di cui all’art. 7, primo comma, art. 10, primo comma,art. 12, comma settimo, l. n. 212/2000, nel concreto lamentando violazionedel dovere di motivazione degli atti e, in particolare, di valutazione delleosservazioni di parte contribuente.Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026Nello specifico si contesta non sia stato ritenuto esistente l’obbligo divalutazione delle osservazioni della parte privata e di indicazione dei motiviper cui non se ne è tenuto conto, in spregio del principio del contraddittorio.Il motivo non può essere accolto. L'art.12, comma settimo, l. 27 luglio2000 n.212 prevede un termine dilatorio di sessanta giorni tra la data delrilascio di copia del verbale di chiusura delle operazioni di verifica el'emissione dell'avviso di accertamento, la cui inosservanza costituiscecausa di nullità dell'avviso di accertamento emesso prematuramente,poiché l'inosservanza del termine comprime il diritto del contribuente adesercitare il contraddittorio procedimentale mediante la presentazione diosservazioni e richieste all'Ufficio prima che sia emesso l'atto impositivo(Sez. U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013). La norma in oggetto si limitaa stabilire che le osservazioni del contribuente "devono essere valutatedall'Ufficio", attività da ritenersi implicitamente presupposta dallamotivazione dell'avviso di accertamento che fa proprie le riprese fiscalicontenute nel prodromico verbale di constatazione. La norma non prevedeinvece uno specifico obbligo di motivazione "rafforzata" dell'atto impositivo,estesa alla espressa confutazione delle osservazioni presentate dalcontribuente, né commina la sanzione di nullità nel caso in cui l'attoimpositivo non motivi specificamente in relazione alle giustificazioni fornitedal contribuente (come invece stabilito espressamente stabilito dall'art.37bis comma 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 nel diverso caso diapplicazione delle disposizioni antielusive) (cfr. Cass. V, n. 24004/2018).Donde il terzo motivo di ricorso principale è infondato e non può essereaccolto.4. Con il quarto motivo di ricorso principale si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazionedel previgente art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzocomma, d.P.R. n. 633/1972, nella sostanza lamentando un utilizzostrumentale e distorto del raddoppio dei termini della notitia criminis.Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/20264.1. Il motivo non può essere accolto. Per giurisprudenza costante,infatti, da cui non viene offerta ragione per discostarsi, è stato affermatoche in tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 deld.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., conmodif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi direato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale,anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza,senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'impostaprecedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati,incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n.208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiamal'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sonofatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass. T., n. 666/2025).Specularmente, in tema di accertamento tributario,il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis, consegue almero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensidell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione delladenuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato,anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta una decisionepenale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass. T., n.600/2025).Ne consegue, pertanto, che nel caso in esame è irrilevante se e quandola notizia di reato sia stata trasmessa all’Autorità giudiziaria, vertendosi diperiodi di imposta precedenti al 31 dicembre 2016.5. Con il quinto motivo si protesta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per i vizi procedimentali di cui èaffetto l’atto istruttorio a causa del mancato rispetto delle prescrizionipreviste dall’art. 220 delle disposizioni attuative del codice di procedurapenale, in combinato disposto ai previgenti articoli 43 d.P.R. n. 600/1973 eNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026art. 57 d.P.R. n. 633/1972. Nel concreto si lamenta che l’indagine tributariasia conseguente ad indagine penale ed avrebbe quindi dovuto essere svoltacon le guarentigie di cui all’art. 220 delle disposizioni attuative del codice diprocedura penale.5.1. In disparte la circostanza che la giurisprudenza richiamata in ricorsopenale e tributario. Ed infatti, in materia tributaria, gli elementi raccolti acarico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispettodelle formalità di garanzia difensiva prescritte per ilprocedimento penale sono utilizzabili nel procedimento di accertamentofiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello diaccertamento tributario, secondo un principio che, oltre ad essere sancitodalle norme sui reati tributari, è desumibile anche dalle disposizioni generalidettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220disp. att. c.p.p. il quale impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni delcodice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emerganoindizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale (cfr.Cass. T., n. 13939/2025).In ogni caso il motivo è inammissibile per due ragioni: da un lato non siconfronta con alcuna ratio decidendi della sentenza in scrutinio, dall’altro -ove anche si dovesse intendere lamentare un’omessa pronuncia- nonriporta compiutamente i passi degli atti dei gradi di merito ove taledoglianza sia stata proposta e non debba essere considerato motivo nuovo,proposto per la prima volta avanti questa Suprema Corte di legittimità.Ed infatti, il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché noncontiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui sichiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere lavalutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvioe accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o attiNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026«costituisce principio giurisprudenziale reiterato e consolidato quellosecondo cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio dimerito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error inprocedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura,onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto dellacritica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fattiprocessuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazioneessere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso percassazione, per il principio di autosufficienza di esso.» (Cfr. Cass., T., n.29203/2023). Non sfugge dunque alla declaratoria di inammissibilità ilmotivo in cui il ricorrente censuri l’apparenza della motivazione dellasentenza impugnata, che nulla avrebbe statuito sulle osservazionidell’Ufficio, ove lo stesso ricorrente ometta di riportare il contenuto minimodelle osservazioni disattese dalla CTR, non potendo limitarsi a rinviareall'atto di appello o ad altri atti del giudizio (Cass. 06/09/2021, n. 24048).Il quinto motivo non può quindi essere accolto.6. Con il sesto motivo di ricorso principale si lamenta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazionedel previgente art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzocomma, d.P.R. n. 633/1972, nel concreto lamentando decadenza daitermini di accertamento sull’anno 2005 per tardività della notizia di reato.6.1. Valgono qui le ragioni già illustrate nel precedente quarto motivo,ove si è richiamato l’orientamento consolidato -ed anche di recenteconfermato- per cui l’unico elemento richiesto ai fini del più lungo termineper adottare l’atto impositivo è la presenza di fatti astrattamente costituentireato e comportanti l’obbligo d motivazione, a prescindere se e quando talecomunicazione (notitia criminis) sia stata inoltrata e abbia portatoall’esercizio dell’azione penale (Cfr. Cass. T., n. 600/2025 e n. 666/2025,sopra citate).Donde il sesto motivo non può essere accolto.Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/20267.  Con il settimo motivo di ricorso principale si lamenta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazionedel previgente art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzocomma, d.P.R. n. 633/1972, nel concreto lamentando decadenza daitermini di accertamento ai fini Irap e dei contributi previdenziali, nonsoggetti a raddoppiamento.7.1. Con riguardo ai contributi previdenziali, si tratta di materia sottrattaalla giurisdizione tributaria e quindi eccentrica al presente giudizio.di accertamento, il cd. raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del d.P.R.n. 600 del 1973, non si applica all'IRAP, poiché le violazioni delle relativedisposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (cfr. da ultimo, Cass. T.,n. 600/2025).La sentenza in scrutinio non ha fatto buon governo di questi principi,donde dev’essere cassata con rinvio, rideterminando il dovuto, senza tenerconto della ripresa a fini IRAP.8. Con l’ottavo motivo di ricorso principale si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazionedel previgente art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzocomma, d.P.R. n. 633/1972, nel concreto lamentando contrasto con gliarticoli 25 delle Costituzione, nonché con l’art. 3, primo comma, l. n.212/2000. Nello specifico si lamenta irretroattività del d.l. n. 223/2006 inmateria di raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento.8.1. Come già ricordato esaminando il quarto motivo di ricorso, si deveevidenziare che il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis,consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penaleai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazionedella denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale delreato, anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta unaNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass. T.,n. 600/2025).Detto diversamente, i termini raddoppiati introdotti dal d.l. n. 223/2006trovano applicazione per tutte le annualità per le quali -alla data di entratain vigore di tale decreto legge- fossero ancora pendenti i termini ordinariper l’accertamento. Nel nostro caso, erano pacificamente pendenti i terminiper gli anni di imposta 2005 e 2006.Pertanto, il motivo non può essere accolto.9. Con il nono ed ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione delprevigente art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e art. 56 d.P.R. n. 633/1972, nelconcreto lamentando violazione dell’obbligo di motivazione deiprovvedimenti amministrativi e mancato assolvimento dell’onere dellaprova.9.1. Il motivo non può essere accolto. In tema di atto amministrativofinale di imposizione tributaria, nella specie avviso di accertamento, lamotivazione "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nelverbale redatto dalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di poliziatributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da partedell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicementeche l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare unaeconomia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta dielementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al correttosvolgimento del contraddittorio. (Sez. V, n. 30560 del 2017 (Rv. 646303 -01; in termini analoghi Sez. V, n. 28060 del 2017, Rv. 646225).9.2. Per quanto attiene alle indagini bancarie, occorre ricordare che lapresunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito,desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n.2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito diimpresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità deiNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardantel'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allostesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Cortecost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valorepresuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelledi versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possonocontrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nelreddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr. Cass. T. n. 9403/2024).Nel caso in esame, ritenendosi imprenditore occulto quale continuatorein fatto della formalmente cessata attività di vendita formaggi, alcontribuente è stata applicata la presunzione sia per i prelievi che per iversamenti, cui il contribuente ha contro dedotto solo parzialmente, aparere della sentenza in scrutinio che ha svolto un accertamento in fatto edi bilanciamento dell’apporto probatorio che supera il perimetro dicognizione di questa Suprema Corte di legittimità.Il motivo, pertanto, non può essere accolto.10. In definitiva, il ricorso principale è fondato limitatamente alle ragionitermini per l’emissione dell’avviso di accertamento in materia di Irap, cioèun’imposta la cui violazione non è assistita da sanzione penale.11. Può essere ora esaminato il ricorso incidentale, articolato su duemotivi.Il primo motivo di ricorso incidentale propone censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art.112 del medesimo codice di rito. Nello specifico, si lamenta non sia statadata risposta alla doglianza d’appello incidentale per cui il contribuente nonaveva sollevato doglianze in ordine al quantum dell’accertamento, ma soloprofili di legittimità della ripresa a tassazione, donde sarebbe andata ultrapetita la sentenza di primo grado che ne ha ridotto la ripresa a tassazione.Numero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026Il motivo è ammissibile, riportando a pag. 38 lo stralcio di pag. 16dell’atto di appello incidentale del patrono erariale dove tale doglianza erastata proposta (cfr. Cass. T., n. 1030/2024). A fronte di un tanto, lasentenza in scrutinio non offre riscontro, esponendosi quindi alla lamentatacensura di omissione di pronuncia; né può trovare qui applicazione ladisciplina del rigetto implicito o silente, vertendosi di una denuncia specifica,tale da non poter essere ritenuta implicitamente rigettata dal tenoregenerale della sentenza (cfr. Cass. V, n. 5583/2011).Pertanto, il motivo è fondato e merita accoglimento.12. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, si propone censura aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, perviolazione dell’art. 32, primo comma, n. 2 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art.51, secondo comma, n. 2 d.P.R. n. 633/1972. Nello specifico, si lamentache la sentenza in scrutinio abbia ritenuto vinta la presunzione di maggiorreddito derivante da versamenti e prelevamenti bancari, in assenza dellastringente prova richiesta dalla giurisprudenza.12.1. Per orientamento consolidato, in tema di accertamento fiscale, lapresunzione legale relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, comportal'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazionedelle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine didimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e taleconseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio divicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e chee storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria (cfr. Cass.T., n. 26014/2024).Altresì, è dato acquisto che in tema di accertamento delle imposte suiredditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi suverifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione èsoddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati eNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversionedell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare,con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, chegli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili adoperazioni imponibili (cfr. Cass. V, n. 6947/2017; Cass. T., n. 2928/2024).Questi principi non ha ben governato la sentenza in scrutinio, donde ilmotivo è fondato e la sentenza dev’essere cassata con riedizione del giudiziodi merito, per verificare la congruità e precisione della prova liberatoriaofferta dal contribuente per vincere la presunzione di legge.Nel merito, è indubbio che con riguardo alle modalità di utilizzo evalorizzazione delle prove indiziarie, di cui il ricorso denunciasostanzialmente un malgoverno, compete alla Corte di cassazione,nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della correttaapplicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 cod. civ. alla fattispecieconcreta, poiché, se è devoluto al giudice di merito la valutazione dellaricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., pervalorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio èsoggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridiciin tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon usodel materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singolielementi, senza una valutazione di sintesi (Cass., 26 gennaio 2007, n.1715; 5 maggio 2017, n. 10973; 15 novembre 2021, n. 34248; cfr. anche,13 ottobre 2005, n. 19984).13. In definitiva, il ricorso principale è fondato per le ragioni attinte dalsettimo motivo, in tema di impossibilità di raddoppio dei termini ai finidell’imposizione di maggiore Irap, mentre il ricorso incidentale è fondato inentrambi i motivi, donde la sentenza in scrutinio deve essere cassata,limitatamente a questi aspetti, con rinvio al giudice di merito perché espletii conseguenti accertamenti in fatto, alla luce dei sopra indicati principi. P.Q.MNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026La Corte accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale nei termini dicui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al settimomotivo di ricorso principale ed ai due motivi di ricorso incidentale e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNOP.Q.MNumero registro generale 23763/2017Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 7382/2026Data pubblicazione 27/03/2026La Corte accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale nei termini dicui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al settimomotivo di ricorso principale ed ai due motivi di ricorso incidentale e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNO
Sentenza Cassazione n. 07382/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris