CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 46505/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha riformato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 9 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Antonio, Beniamino ed [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena irrogata ai predetti, in melius, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 416, comma 1 e 2, 110 e 473 cod. pen., con revoca della pena accessoria applicata a Umberto ed [OSCURATO:PERSONA] e conferma, nel resto, dell'impugnato provvedimento. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, stante l'insussistenza del delitto associativo, con configurabilità soltanto dei reati fine, da qualificare ai sensi dell'art. 474 cod. pen. 3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, stante l'assoluta genericità della censura formulata, soltanto enunciata senza la precisa indicazione delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono la critica. Tanto, anche in considerazione della coerente e logica motivazione della sentenza di secondo grado, la quale individua, puntualmente, le ragioni della sussistenza del delitto associativo e della configurabilità, nella specie, quale reato fine, di quello di cui all'art. 473 cod. pen., considerato che agli imputati viene ascritta la diretta produzione e stoccaggio di manufatti contraffatti, alla cui realizzazione partecipavano materialmente. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere est