CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 gennaio 1983
Cassazione n. 50899/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ARDIAN nato il 06/01/1983 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che GJINA.1 Ardian - imputato dei reati di detenzione e di plurime cessioni di sostanze stupefacenti, come meglio specificato ai capi B), C) e D) - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18/01/2023 (con cui la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Forlì), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n 309 del 1990, e al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (censure riprese e ribadite con la memoria tempestivamente depositata); ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione esaminata e motivatamente disattesa in appello, alla luce di quanto esaustivamente illustrato dalla Corte d'Appello alla luce delle risultanze in atti (cfr. pag. 9: rete di contatti per il costante approvvigionamento, elevato numero di cessioni dimostrative di un'attività di spaccio non episodica né occasionale, continuità nel tempo della condotta illecita in favore di almeno sei acquirenti in numerose occasioni nell'arco di un anno, contesto organizzativo emergente dalle intercettazioni), e della non illogica esclusione dell'ipotesi lieve all'esito di una valutazione congiunta e coordinata degli elementi acquisiti; ritenuto che alle stesse conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, avuto riguardo a quanto osservato dalla Corte territoriale in ordine alla esclusione dell'ipotesi lieve e comunque della impossibilità di ricondurre nell'alveo dell'attenuante la sistematica cessione di droga per un corrispettivo variabile dai 50 ai 100 Euro (cfr. pag. 9, cit.): valutazione da ritenersi incensurabile in questa sede (cfr. sul punto Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01, secondo cui per l'applicabilità dell'attenuante deve aversi riguardo ad un "valore economico pressoché irrisorio"); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] stenso