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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11897/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso, relativo all'accertamento di responsabilità, è inammissibile, in quanto si risolve in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, in particolare sull'esistenza o meno di uno stato di necessità nella condotta di violazione della prescrizione, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); - il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché censura una valutazione discrezionale del giudice del merito circa il peso da attribuire all'offesa arrecata dal reato all'interesse tutelato dal diritto, valutazione che in modo non manifestamente illogico è stata incentrata nella sentenza impugnata sulla futilità dello scopo per cui l'imputato si è allontanato dal domicilio e sulla indole trasgressiva manifestata con il comportamento impugnato, conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilttà per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., pur non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo, invece, sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025, in motivazione; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647);, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine [OSCURATO:PERSONA]" IN 31 i P 2026 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso, relativo all'accertamento di responsabilità, è inammissibile, in quanto si risolve in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, in particolare sull'esistenza o meno di uno stato di necessità nella condotta di violazione della prescrizione, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); - il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché censura una valutazione discrezionale del giudice del merito circa il peso da attribuire all'offesa arrecata dal reato all'interesse tutelato dal diritto, valutazione che in modo non manifestamente illogico è stata incentrata nella sentenza impugnata sulla futilità dello scopo per cui l'imputato si è allontanato dal domicilio e sulla indole trasgressiva manifestata con il comportamento impugnato, conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilttà per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., pur non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo, invece, sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025, in motivazione; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647);, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine [OSCURATO:PERSONA]" IN 31 i P 2026 2
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