CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 marzo 2021
Cassazione n. 41600/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] c/ Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio per l'annullamento del precedente provvedimento con sentenza della Corte di Cassazione del 23 gennaio 2020, sez. 4, con ordinanza dell'Il marzo 2021, ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di C 217.171,3544 (C 310.244,792 ridotta del 30 % in virtù dei riconosciuti profili di colpa lieve nella determinazione della custodia cautelare). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla riconosciuta colpa lieve. Erra la Corte di appello nel ritenere che gli scarsi contatti (tali da non potersi nemmeno definire come una frequentazione) con alcuni pregiudicati possano ritenersi una colpa lieve con la riduzione del 30 % dell'indennizzo riconosciuto per l'ingiusta detenzione sofferta. Nessun elemento di colpa grave ostativa è stato giustamente riscontrato in capo al ricorrente, in quanto gli stessi elementi per la custodia cautelare sono stati considerati per l'assoluzione nel merito delle accuse. Gli stessi contatti con pregiudicati ritenuti insignificanti per la colpa ostativa sono stati contraddittoriamente valutati per una colpa lieve. Tuttavia, dalla condotta del ricorrente non si rinviene nessun elemento idoneo a determinare o a mantenere la misura cautelare. I contatti telefonici sono stati di contenuto "quotidiano" e gli stessi, peraltro, non sono mai stati utilizzati dal G.I.P. per la custodia cautelare. i $ I contatti (in numero di tre), con altri soggetti affiliati ad associazioni di stampo mafioso, sono stati occasionali e in un contesto territoriale ristretto (dall'elettrauto, dal barbiere e in una festa paesana). Infine, nelle conversazioni intercettate il linguaggio risulta comune e non criptico (banali appuntamenti di lavoro o di fornitura di materiali per l'edilizia). Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. 2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con la quale ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni, e con corretta applicazione dei principi in materia della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha rilevato che il ricorrente non ha avuto nella vicenda del suo arresto dei profili di colpa grave ostativa alla riparazione. L'ordinanza impugnata però valuta i contatti che il ricorrente, comunque, ha tenuto con alcuni correi (certamente in numero non eccessivo e poco significativi in relazione ai contesti) e le intercettazioni telefoniche non di sicuro "stampo delinquenziale" e con motivazione adeguata esclude che questi elementi fossero da configurare come colpa ostativa, determinante la sua custodia cautelare, ma la ritiene idonea a ridurre del 30 % il quantum dell'indennizzo. La colpa lieve, infatti, non incide sul diritto alla riparazione ma solo sul quantum dell'importo. Nel caso in giudizio la Corte di appello con motivazione congrua rileva un comportamento non proprio conforme alle regole, in quanto il ricorrente intratteneva rapporti "controindicati", non ostativi s all'indennizzo, ma idonei a determinare la sussistenza di una colpa lieve equamente valutata per la riduzione del 30 % della somma già liquidata nella precedente ordinanza, per l'ingiusta detenzione. La riduzione dell'indennizzo è, infatti, possibile con idoneo accertamento in fatto della colpa lieve e con una motivazione adeguata, come ritenuto da questa Corte di Cassazione: « In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; tuttavia, in tale ipotesi, il giudice della riparazione è tenuto a valutare - al diverso fine della eventuale riduzione dell'entità dell'indennizzo - anche la condotta colposa lieve. In motivazione la Corte ha precisato che il giudice della riparazione, ravvisata la colpa lieve, deve adeguatamente motivare in ordine alla riduzione dell'indennizzo, che non deve comunque risultare spropositata» (Sez. 4, n. 34541 del 24/05/2016 - dep. 05/08/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26750601; in senso difforme vedi però Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018 - dep. 03/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27476501; vedi anche Sez. 4, n. 14000 del 15/01/2014 - dep. 25/03/2014, Franco, Rv. 259151). Il ricorso in cassazione risulta alquanto generico e non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata e deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.; le spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze possono compensarsi interamente tenuto conto della complessità della materia e della riconosciuta assenza di colpa ostativa alla riparazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell