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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 51256/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] //1968, avverso la sentenza del 26/10/2022 della Corte di appello dh Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna del ricorrente inflittagli dal Tribunale di Frosinone con sentenza del 21 giugno 2021, in relazione al reato di truffa contestatogli, dichiarando prescritte le condotte commesse fino al 26 aprile 2015.

I giudici di merito hanno ritenuto che il ricorrente, titolare di un distributore di carburante, avesse falsamente fatto credere di avere erogato carburante alla società [OSCURATO:PERSONA] alla quale erano riconducibili gli automezzi utilizzati dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], percependo un utile economico. 2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

Le risultanze processuali avrebbero dimostrato soltanto una non corrispondenza temporale tra i rifornimenti di carburante e gli addebiti sulle carte carburante, circostanza provata anche per testimoni da sola non sufficiente a provare il reato, anche tenuto conto della giustificazioni fornite dal ricorrente, del fatto che il suo distributore non fosse il solo a rifornire i mezzi, della mancanza di adeguata contabilizzazione delle spese per il carburante, del fatto che ci si rifornisse anche di oli e miscela, della inattendibilità dei testi che lavoravano presso la società; 2) violazione di legge per mancanza dell'elemento materiale del reato alla luce di quanto argomentato con il primo motivo; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Quanto al primo ed al secondo motivo, che ineriscono al giudizio di responsabilità, le censure del ricorrente tentato di segmentare le risultanze processuali delle quali la Corte ha dato ampiamente atto e che militano in senso convergente a favore della prova della sussistenza del reato contestato.

In tal modo, il ricorrente sostituisce alla ricostruzione operata dai giudici con statuizione conforme nei due gradi, una alternativa di merito non ammissibile.

In particolare, la Corte di appello, affrontando il tema, ha messo in luce una serie di elementi di portata accusatoria, quali il fatto che gli accertamenti di polizia giudiziaria, anche di tipo visivo, avevano dimostrato la non corrispondenza dei rifornimenti effettuati dai mezzi in uso al coimputato [OSCURATO:PERSONA] presso il distributore del ricorrente, con quelli risultanti dalle carte carburante in cui venivano annotati, senza che vi fosse prova documentale che l'imputato lavorasse con l'uso di buoni per regolarizzare in un secondo momento il pagamento nelle occasioni, indimostrate, nelle quali non si era potuto procedere contestualmente.

La versione difensiva centrale si basava su questa ultima circostanza, tuttavia rimasta priva del necessario supporto documentale.

Inoltre, erano emerse diverse anomalie che davano conforto alla tesi accusatoria, come il fatto che vi fosse divergenza tra i nomi dei dipendenti' annotati e quelli che si rifornivano effettivamente, tra i mezzi utilizzati e quelli a riposo, tra la spesa di altri territori e quella del luogo ove si trovava il rifornimento dell'imputato (dove il conto complessivo era molto più alto), tra le annotazioni ritrovate al correo [OSCURATO:PERSONA] in seguito a perquisizione e quanto direttamente rilevato dagli investigatori, anche in relazione ad un avvenuto rifornimento specifico effettuato in misura inferiore.

Ne consegue, alla luce di questi dati, che la ricostruzione operata dai giudici di merito è immune da vizi logico-ricostruttivi e giuridici rilevabili in questa sede.

2. Quanto al terzo motivo, con il quale si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'atto di appello era poco specifico ed i giudici di merito, valutando anche la durata e la gravità del fatto a proposito della pena, hanno dimostrato ed anche sottolineato di ritenere poco significativo lo stato di incensuratezza del ricorrente.

La complessiva motivazione della sentenza è congrua, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 16.11.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],€a Rosi o [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] //1968, avverso la sentenza del 26/10/2022 della Corte di appello dh Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna del ricorrente inflittagli dal Tribunale di Frosinone con sentenza del 21 giugno 2021, in relazione al reato di truffa contestatogli, dichiarando prescritte le condotte commesse fino al 26 aprile 2015. I giudici di merito hanno ritenuto che il ricorrente, titolare di un distributore di carburante, avesse falsamente fatto credere di avere erogato carburante alla società [OSCURATO:PERSONA] alla quale erano riconducibili gli automezzi utilizzati dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], percependo un utile economico. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Le risultanze processuali avrebbero dimostrato soltanto una non corrispondenza temporale tra i rifornimenti di carburante e gli addebiti sulle carte carburante, circostanza provata anche per testimoni da sola non sufficiente a provare il reato, anche tenuto conto della giustificazioni fornite dal ricorrente, del fatto che il suo distributore non fosse il solo a rifornire i mezzi, della mancanza di adeguata contabilizzazione delle spese per il carburante, del fatto che ci si rifornisse anche di oli e miscela, della inattendibilità dei testi che lavoravano presso la società; 2) violazione di legge per mancanza dell'elemento materiale del reato alla luce di quanto argomentato con il primo motivo; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Quanto al primo ed al secondo motivo, che ineriscono al giudizio di responsabilità, le censure del ricorrente tentato di segmentare le risultanze processuali delle quali la Corte ha dato ampiamente atto e che militano in senso convergente a favore della prova della sussistenza del reato contestato. In tal modo, il ricorrente sostituisce alla ricostruzione operata dai giudici con statuizione conforme nei due gradi, una alternativa di merito non ammissibile. In particolare, la Corte di appello, affrontando il tema, ha messo in luce una serie di elementi di portata accusatoria, quali il fatto che gli accertamenti di polizia giudiziaria, anche di tipo visivo, avevano dimostrato la non corrispondenza dei rifornimenti effettuati dai mezzi in uso al coimputato [OSCURATO:PERSONA] presso il distributore del ricorrente, con quelli risultanti dalle carte carburante in cui venivano annotati, senza che vi fosse prova documentale che l'imputato lavorasse con l'uso di buoni per regolarizzare in un secondo momento il pagamento nelle occasioni, indimostrate, nelle quali non si era potuto procedere contestualmente. La versione difensiva centrale si basava su questa ultima circostanza, tuttavia rimasta priva del necessario supporto documentale. Inoltre, erano emerse diverse anomalie che davano conforto alla tesi accusatoria, come il fatto che vi fosse divergenza tra i nomi dei dipendenti' annotati e quelli che si rifornivano effettivamente, tra i mezzi utilizzati e quelli a riposo, tra la spesa di altri territori e quella del luogo ove si trovava il rifornimento dell'imputato (dove il conto complessivo era molto più alto), tra le annotazioni ritrovate al correo [OSCURATO:PERSONA] in seguito a perquisizione e quanto direttamente rilevato dagli investigatori, anche in relazione ad un avvenuto rifornimento specifico effettuato in misura inferiore. Ne consegue, alla luce di questi dati, che la ricostruzione operata dai giudici di merito è immune da vizi logico-ricostruttivi e giuridici rilevabili in questa sede. 2. Quanto al terzo motivo, con il quale si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'atto di appello era poco specifico ed i giudici di merito, valutando anche la durata e la gravità del fatto a proposito della pena, hanno dimostrato ed anche sottolineato di ritenere poco significativo lo stato di incensuratezza del ricorrente. La complessiva motivazione della sentenza è congrua, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 16.11.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],€a Rosi o [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 51256/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris