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CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 17327/2023

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sul ricorso iscritto al n. 19115/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 57; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliata ex lege; -controricorrente – avverso la sentenza n. 15/2017 della Corte d’Appello di Perugia, depositatail 6.2.2017, N.R.G. 268/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.4.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d‘Appello di Perugia ha rigettato il gravame proposto dal lavoratore indicato in epigrafe, dipendente dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento da parte dell’ente della somma pari al 2,5 % della retribuzione lorda trattenuta ai fini del t.f.r.; il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione, resistiti da controricorso dell’Agenzia; [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente ha depositato atto di rinuncia, con accettazione della controparte, il che comporta, ai sensi dell’art. 391, co. 1 e 4, c.p.c., l’estinzione del giudizio senza che nulla debba disporsi sulle spese; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 19115/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 57; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliata ex lege; -controricorrente – avverso la sentenza n. 15/2017 della Corte d’Appello di Perugia, depositatail 6.2.2017, N.R.G. 268/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.4.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d‘Appello di Perugia ha rigettato il gravame proposto dal lavoratore indicato in epigrafe, dipendente dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento da parte dell’ente della somma pari al 2,5 % della retribuzione lorda trattenuta ai fini del t.f.r.; il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione, resistiti da controricorso dell’Agenzia; [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente ha depositato atto di rinuncia, con accettazione della controparte, il che comporta, ai sensi dell’art. 391, co. 1 e 4, c.p.c., l’estinzione del giudizio senza che nulla debba disporsi sulle spese; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale d
Decreto Cassazione n. 17327/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris