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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22043/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di truffa, appropriazione indebita, esercizio abusivo di una professione e falso, in rubrica ascrittigli, dichiarando prescritti i reati di truffa ed appropriazione indebita commessi fino al 2010, e, di conseguenza rideterminando la pena per i residui reati; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che contesta la logicità e la coerenza della motivazione rispetto ai risultati probatori, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputata, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - tanto è a dirsi per i rilievi in punto di sua utilizzazione di un titolo professionale non spettantegli e di svolgimento di attività che presupponeva tale titolo (cfr, pag. 3, della sentenza impugnata) —, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] maglia Stef9,ny [OSCURATO:PERSONA]/1104~4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di truffa, appropriazione indebita, esercizio abusivo di una professione e falso, in rubrica ascrittigli, dichiarando prescritti i reati di truffa ed appropriazione indebita commessi fino al 2010, e, di conseguenza rideterminando la pena per i residui reati; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che contesta la logicità e la coerenza della motivazione rispetto ai risultati probatori, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputata, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - tanto è a dirsi per i rilievi in punto di sua utilizzazione di un titolo professionale non spettantegli e di svolgimento di attività che presupponeva tale titolo (cfr, pag. 3, della sentenza impugnata) —, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] maglia Stef9,ny [OSCURATO:PERSONA]/1104~4
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