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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23093/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 160) [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

L'imputato ricorre per la cassazione della prefata sentenza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato oggetto d'imputazione.

L'unico motivo proposto risulta inammissibile, in quanto si risolve in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette . di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 - 01).

Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione (v. p. 3 sent.) in ordine alla irrilevanza delle condizioni di salute del prevenuto rispetto alla prospettata impossibilità del medesimo di avere conoscenza del reddito del proprio nucleo familiare; invero, il dolo del Battistíni è stato ragionevolmente desunto dalla convivenza con gli altri appartenenti al nucleo familiare e dalla conseguente consapevolezza dell'imputato che i suoi familiari percepivano le erogazioni previste per le loro invalidità.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 maggio 2024 Il C lie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 160) [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L'imputato ricorre per la cassazione della prefata sentenza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato oggetto d'imputazione. L'unico motivo proposto risulta inammissibile, in quanto si risolve in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette . di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 - 01). Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione (v. p. 3 sent.) in ordine alla irrilevanza delle condizioni di salute del prevenuto rispetto alla prospettata impossibilità del medesimo di avere conoscenza del reddito del proprio nucleo familiare; invero, il dolo del Battistíni è stato ragionevolmente desunto dalla convivenza con gli altri appartenenti al nucleo familiare e dalla conseguente consapevolezza dell'imputato che i suoi familiari percepivano le erogazioni previste per le loro invalidità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il C lie
Sentenza Cassazione n. 23093/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris