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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39282/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La citata sentenza ha confermato quella del Tribunale di Forlì del 15 gennaio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata per i reati di rapina e lesioni; rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (ex multis, Sez. 5, n. 38899 del 24/06/2021 Imp.

B. Rv. 282029 - 01; Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 283262 - 01 e n. 13434 del 26/01/2021 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 281148 - 01) secondo cui, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, come avvenuto nel caso concreto, l'istanza di rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni non consente alcun differimento dell'udienza camerale; Considerato che il secondo motivo di ricorso è privo di concreta specificità e tende semplicemente a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Osservato, quanto al terzo motivo, che la doglianza è stata formulata solamente nel ricorso in Cassazione ma non è stata oggetto di specifico motivo in grado di appello, con conseguente inammissibilità; trova applicazione infatti la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La citata sentenza ha confermato quella del Tribunale di Forlì del 15 gennaio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata per i reati di rapina e lesioni; rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (ex multis, Sez. 5, n. 38899 del 24/06/2021 Imp. B. Rv. 282029 - 01; Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 283262 - 01 e n. 13434 del 26/01/2021 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 281148 - 01) secondo cui, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, come avvenuto nel caso concreto, l'istanza di rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni non consente alcun differimento dell'udienza camerale; Considerato che il secondo motivo di ricorso è privo di concreta specificità e tende semplicemente a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Osservato, quanto al terzo motivo, che la doglianza è stata formulata solamente nel ricorso in Cassazione ma non è stata oggetto di specifico motivo in grado di appello, con conseguente inammissibilità; trova applicazione infatti la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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