CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 23091/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 152) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-bis, cod. strada, commessa il 27.1.2018. L'imputata ricorre per la cassazione della prefata sentenza, deducendo violazione di legge per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della decisione. È stata depositata memoria con motivi nuovi. Il ricorso è fondato. Premesso che «è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Rv. 266819 - 01), occorre prendere atto che il reato per cui si procede — considerati anche i periodi di sospensione intervenuti — è estinto per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, segnatamente in data 1.4.2023. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 15 maggio 2024 ere estensore [OSCURATO:PERSONA]177:':rA Il