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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 32534/2023

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to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18925-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procurain calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il DECRETO delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA], con il decreto in epigrafe, ha solo parzialmente accolto il reclamo che, a norma dell’art. 26 l.fall., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avverso il provvedimento con il quale, in data 21/11/2019, il giudice delegato al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione aveva liquidato in suo favore la somma complessiva di €. 10.000,00 quale compenso per l’attività di assistenza legale svolta dallo stesso nell’interesse della procedura in tre giudizi e, Ric. 2020n.18925 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 precisamente: -in una prima causa, introdotta innanzi al giudice del lavoro, relativa all’impugnativa di un licenziamento e conseguente risarcimento del danno; - in una seconda causa, introdotta innanzi al giudice del lavoro, avente ad oggetto la domanda di accertamento del licenziamento ritenuto illegittimo e conclusa con una transazione; -in una terza causa, proposta mediante opposizione allo stato passivoe parimenti definita con transazione.

1.2. Il tribunale, in particolare, ha rilevato che:i)la prima causa è stata “portata a decisione”, dovendosi pertanto riconoscere “nei minimi tutte le voci di tariffa proposte (studio, introduttiva, trattazione e decisione), ma con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, ma di solo media difficoltà, non risultando dagli atti indicazione di una particolare complessità della causa de qua, conclusasi peraltro con pronuncia di mero mutamento del rito, e senza svolgimento di difese scritte, il che non consente di liquidare il compenso per la fase decisionale, avendo il Giudice preso a riserva il fascicolo direttamente all’esito della fase di trattazione della causa”;ii) le altre due causa “risultano essere una mera ripetizione argomentativa della prima (si vedano gli atti introduttivi), ove si discute in sostanza delle medesime questioni, già sviluppate negli atti della prima causa”, vale a dire “il licenziamento illegittimo nella seconda e i profili risarcitori nella terza”, sicché “l’attività di studio spetta solo per la prima causa”mentre per le altre due spettano le voci relative alla “fase introduttiva” e a quella “decisionale”, liquidando, relativamente agli atti introduttivi della seconda e della terza causa, i minimi ma “ridotti alla metà”, tanto più che il giudice può in ogni caso disapplicare, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 2248/1985 all.

E, l’atto amministrativo illegittimo (e cioè la “tariffa professionale”) per Ric. 2020n.18925 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 mancanza di ragionevolezza o di proporzione; iii) ha quindi liquidato, sulla base dei parametri indicati, i compensi maturati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella misura di €. 3.803,00 per la prima causa (“valore indeterminabile di media difficoltà”), di €. 2.430,00 per la seconda (“scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00”) e di €. 4.540,00 per la terza (“scaglione da €. 520.000,01 ad € 1.000.000,00”), pari alla somma complessiva di €. 10.773,00.

1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 10/7/2020, illustrato da memoria, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione del decreto.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 5 della l. n. 2248/1865, all.

E, nonché degli artt. 1, 3 e 4 delle disp. preliminari al codice civile e del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il giudice può in ogni caso disapplicare, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 2248/1985 all.

E, l’atto amministrativo illegittimo, e cioè la “tariffa professionale”, per mancanza di ragionevolezza o di proporzione, senza, tuttavia, considerare che il d.m. 55/2014, emanato ai sensi dell’art. 13, comma 6, della l. n. 247/2012, non è un atto amministrativo ma un regolamento, e cioè una fonte autonoma, seppur secondaria, di norme giuridiche ed, essendo adottato in esecuzione di una legge, “è necessariamente conforme alla legge” e non è, dunque, suscettibile di disapplicazione, nei parametri minimi ivi indicati, da parte del giudice ordinario.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli art. 1 e 2 del d.m. n.Ric. 2020n.18925 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, e dell’art. 2233 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il compenso relativo agli atti introduttivi della seconda e della terza causa (rispettivamente definite con verbale di conciliazione del 21/3/2018 e decreto di ammissione allo stato passivo del 30/5/2019) dovevano essere liquidati avendo riguardo ai minimi ma ridotti della metà, senza, tuttavia, considerare che, in forza della normativa prevista dai decreti ministeriali invocati, la determinazione del compenso dev’essere stabilita dal giudice sulla base dei valori medi della tariffa, che possono essere aumentati e diminuiti, ma non di quelli minimi, che non possono essere, pertanto, ulteriormente diminuiti in misura non consona al decoro della professione.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando il difetto di motivazione per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 4, commi 1 e 5, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, e dell’art. 2233 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che: a) la prima causa si era conclusa “senza svolgimento di difese scritte”, omettendo, tuttavia, di esaminare fatti decisivi che il reclamante aveva dimostrato nel corso del giudizio, come il parere favorevole del curatore, l’effettivo svolgimento dell’incarico di difensore e il contenuto degli atti introduttivi dei giudizi e dei relativi atti difensivi; b) la prima causa si era conclusa “con pronuncia di mero mutamento del rito … il che non consente di liquidare il compenso per la fase decisionale”, omettendo, tuttavia, di considerare che il compenso per la fase decisionale è dovuto per la precisazione delle conclusioni, l’esame delle Ric. 2020n.18925 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 altrui conclusioni e la discussione orale e che l’ordinanza in questione non è stata di mero mutamento del rito, essendo entrata nel merito della controversia, avendo rigettato ogni domanda afferente il licenziamento illegittimo; c) nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che le altre due cause “risultano essere una mera ripetizione argomentativa della prima” e che, pertanto, “l’attività di studio spetta solo per la prima causa”, senza, tuttavia, considerare che i tre procedimenti si sono svolti in momenti storici differenti, sono stati assegnati a giudici diversi e mai riuniti e sono stati definiti in modi di fferenti con la conseguenza che i compensi della seconda e della terza devono comprendere anche l’attività di studio delle relative controversie pur se aventi ad oggetto questioni di fatto e di diritto comuni.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 5 del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, e dell’art. 2233 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di riconoscere, relativamente alla prima controversia, “tutte le voci di tariffa proposte (studio, introduttiva, trattazione e decisione), ma con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, madi solo media difficoltà, non risultando dagli atti indicazione di una particolare complessità della causa de qua”, senza indicare il compenso liquidato per ciascuna delle fasi del giudizio e senza considerare che, nella liquidazione dei compensi a carico del cliente, si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda, e cioè, nel caso in esame, a quello da €. 52.000,01 a €. 260.000,00, in ragione della domanda di risarcimento del danno proposta in via subordinata per la somma di €. 216.757,44 rispetto a quella principale di valore indeterminabile avente ad oggetto la Ric. 2020n.18925 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 reintegra ai sensi dell’art. 18 l. n. 300/1970 e il pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento all’effettivo reintegro.

2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 25 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale che ha pronunciato sul reclamo è stato composto anche dal giudice che, in qual ità di magistrato coordinatore, aveva a sua volta sottoscritto il provvedimento del giudice delegato che era stato oggetto di reclamo.

3.1. Il quinto motivo, che dev’essere esaminato in via prioritaria, è infondato.

L’art. 25, comma 2°, l.fall., infatti, lì dove prevede che il giudice delegato non può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti, non dispone affattol’esclusione da tale collegio del magistrato che, in qualità di coordinatore della sezione, si è limitato, com’è rimasto incontestato nel caso in esame, ad apporvi la sua sottoscrizione in funzione, evidentemente, di mero controllo interno, senza tuttavia acquisirne in alcun modo la paternità giuridica, la quale spetta e resta esclusivamente in capo al giudice delegato che l’ha pronunciato.

La partecipazione al collegio di tale magistrato, pertanto, non dà luogo ad alcuna nullità deducibile in sede di impugnazione del decreto reso all’esito del reclamo, integrando, al più, in ragione della pronuncia (di positivo riscontro, evidentemente) resa dallo stesso, un’incompatibilità che dev’essere fatta valere mediante l’istanza di ricusazione, da proporsi nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c.

3.2. D’altra parte, questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riguardo all’(analoga) incompatibilità del giudice delegato che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato Ric. 2020n.18925 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 passivo a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione, prevista dall’art. 99, comma 10°, l.fall., che la partecipazione del giudice delegato a tale collegio non determina una nullità deducibile in sede d’impugnazione della relativa pronuncia, posto che tale incompatibilità, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l’onere (che nella specie, però, non risulta adempiuto: v. il ricorso, p. 13, sub VIII) di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. (Cass. n. 22835 del 2016; conf., Cass. n. 10492 del 2019).

3.3. I primi quattro motiv i , da esaminare congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono: a) intanto, ai fini della liquidazione giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55/2014, apportate dal d.m. n.37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. n. 10438 del 2023); b) il compenso, inoltra, matura per la fase di studio della controversia in relazione alle attività previste dall’art. 5, lett. a), del d.m. n. 55/2014, vale a dire “l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente … la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio”, a prescindere, evidentemente, dal fatto che la singola controversia abbia questioni, in fatto o in diritto, comuni ad altra trattata dallo stesso avvocato per conto dello stesso cliente, posto che la percezione stessa della comunanza delle questioni tra le diverse controversie segue e non precede la fase di studio degli atti e la ricerca dei relativi documenti; c) Ric. 2020n.18925 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 il compenso relativo alla fase decisionale matura, poi, in ragione delle attività previste dall’art. 5, lett. d) del d.m. n. 55/2014, vale a dire, tra l’altro, “le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti … la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, … l’esame … del provvedimento conclusivo…”; d) in tema di liquidazione deicompensi del difensore, infine, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valoredeterminato e altre di valore indeterminabile (come l’impugnazione di licenziamento illegittimo) dev’essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato sempre che ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (Cass. n. 22719 del 2022).

3.4. Il decreto impugnato non si è attenuto ai principi indicati e si espone, come tale, alle censure svolte al riguardo dal ricorrente.

4. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Vicenza che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie, per quanto di ragione, i primi quattro motivi del ricorso, respinto il quinto ; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvi a per un nuovo esame al tribunale di Vicen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18925-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procurain calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il DECRETO delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA], con il decreto in epigrafe, ha solo parzialmente accolto il reclamo che, a norma dell’art. 26 l.fall., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avverso il provvedimento con il quale, in data 21/11/2019, il giudice delegato al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione aveva liquidato in suo favore la somma complessiva di €. 10.000,00 quale compenso per l’attività di assistenza legale svolta dallo stesso nell’interesse della procedura in tre giudizi e, Ric. 2020n.18925 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 precisamente: -in una prima causa, introdotta innanzi al giudice del lavoro, relativa all’impugnativa di un licenziamento e conseguente risarcimento del danno; - in una seconda causa, introdotta innanzi al giudice del lavoro, avente ad oggetto la domanda di accertamento del licenziamento ritenuto illegittimo e conclusa con una transazione; -in una terza causa, proposta mediante opposizione allo stato passivoe parimenti definita con transazione. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha rilevato che:i)la prima causa è stata “portata a decisione”, dovendosi pertanto riconoscere “nei minimi tutte le voci di tariffa proposte (studio, introduttiva, trattazione e decisione), ma con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, ma di solo media difficoltà, non risultando dagli atti indicazione di una particolare complessità della causa de qua, conclusasi peraltro con pronuncia di mero mutamento del rito, e senza svolgimento di difese scritte, il che non consente di liquidare il compenso per la fase decisionale, avendo il Giudice preso a riserva il fascicolo direttamente all’esito della fase di trattazione della causa”;ii) le altre due causa “risultano essere una mera ripetizione argomentativa della prima (si vedano gli atti introduttivi), ove si discute in sostanza delle medesime questioni, già sviluppate negli atti della prima causa”, vale a dire “il licenziamento illegittimo nella seconda e i profili risarcitori nella terza”, sicché “l’attività di studio spetta solo per la prima causa”mentre per le altre due spettano le voci relative alla “fase introduttiva” e a quella “decisionale”, liquidando, relativamente agli atti introduttivi della seconda e della terza causa, i minimi ma “ridotti alla metà”, tanto più che il giudice può in ogni caso disapplicare, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 2248/1985 all. E, l’atto amministrativo illegittimo (e cioè la “tariffa professionale”) per Ric. 2020n.18925 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 mancanza di ragionevolezza o di proporzione; iii) ha quindi liquidato, sulla base dei parametri indicati, i compensi maturati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella misura di €. 3.803,00 per la prima causa (“valore indeterminabile di media difficoltà”), di €. 2.430,00 per la seconda (“scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00”) e di €. 4.540,00 per la terza (“scaglione da €. 520.000,01 ad € 1.000.000,00”), pari alla somma complessiva di €. 10.773,00. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 10/7/2020, illustrato da memoria, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione del decreto. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 5 della l. n. 2248/1865, all. E, nonché degli artt. 1, 3 e 4 delle disp. preliminari al codice civile e del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il giudice può in ogni caso disapplicare, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 2248/1985 all. E, l’atto amministrativo illegittimo, e cioè la “tariffa professionale”, per mancanza di ragionevolezza o di proporzione, senza, tuttavia, considerare che il d.m. 55/2014, emanato ai sensi dell’art. 13, comma 6, della l. n. 247/2012, non è un atto amministrativo ma un regolamento, e cioè una fonte autonoma, seppur secondaria, di norme giuridiche ed, essendo adottato in esecuzione di una legge, “è necessariamente conforme alla legge” e non è, dunque, suscettibile di disapplicazione, nei parametri minimi ivi indicati, da parte del giudice ordinario. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli art. 1 e 2 del d.m. n.Ric. 2020n.18925 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, e dell’art. 2233 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il compenso relativo agli atti introduttivi della seconda e della terza causa (rispettivamente definite con verbale di conciliazione del 21/3/2018 e decreto di ammissione allo stato passivo del 30/5/2019) dovevano essere liquidati avendo riguardo ai minimi ma ridotti della metà, senza, tuttavia, considerare che, in forza della normativa prevista dai decreti ministeriali invocati, la determinazione del compenso dev’essere stabilita dal giudice sulla base dei valori medi della tariffa, che possono essere aumentati e diminuiti, ma non di quelli minimi, che non possono essere, pertanto, ulteriormente diminuiti in misura non consona al decoro della professione. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando il difetto di motivazione per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 4, commi 1 e 5, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, e dell’art. 2233 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che: a) la prima causa si era conclusa “senza svolgimento di difese scritte”, omettendo, tuttavia, di esaminare fatti decisivi che il reclamante aveva dimostrato nel corso del giudizio, come il parere favorevole del curatore, l’effettivo svolgimento dell’incarico di difensore e il contenuto degli atti introduttivi dei giudizi e dei relativi atti difensivi; b) la prima causa si era conclusa “con pronuncia di mero mutamento del rito … il che non consente di liquidare il compenso per la fase decisionale”, omettendo, tuttavia, di considerare che il compenso per la fase decisionale è dovuto per la precisazione delle conclusioni, l’esame delle Ric. 2020n.18925 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 altrui conclusioni e la discussione orale e che l’ordinanza in questione non è stata di mero mutamento del rito, essendo entrata nel merito della controversia, avendo rigettato ogni domanda afferente il licenziamento illegittimo; c) nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che le altre due cause “risultano essere una mera ripetizione argomentativa della prima” e che, pertanto, “l’attività di studio spetta solo per la prima causa”, senza, tuttavia, considerare che i tre procedimenti si sono svolti in momenti storici differenti, sono stati assegnati a giudici diversi e mai riuniti e sono stati definiti in modi di fferenti con la conseguenza che i compensi della seconda e della terza devono comprendere anche l’attività di studio delle relative controversie pur se aventi ad oggetto questioni di fatto e di diritto comuni. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 5 del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, e dell’art. 2233 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di riconoscere, relativamente alla prima controversia, “tutte le voci di tariffa proposte (studio, introduttiva, trattazione e decisione), ma con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, madi solo media difficoltà, non risultando dagli atti indicazione di una particolare complessità della causa de qua”, senza indicare il compenso liquidato per ciascuna delle fasi del giudizio e senza considerare che, nella liquidazione dei compensi a carico del cliente, si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda, e cioè, nel caso in esame, a quello da €. 52.000,01 a €. 260.000,00, in ragione della domanda di risarcimento del danno proposta in via subordinata per la somma di €. 216.757,44 rispetto a quella principale di valore indeterminabile avente ad oggetto la Ric. 2020n.18925 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 reintegra ai sensi dell’art. 18 l. n. 300/1970 e il pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento all’effettivo reintegro. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 25 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale che ha pronunciato sul reclamo è stato composto anche dal giudice che, in qual ità di magistrato coordinatore, aveva a sua volta sottoscritto il provvedimento del giudice delegato che era stato oggetto di reclamo. 3.1. Il quinto motivo, che dev’essere esaminato in via prioritaria, è infondato. L’art. 25, comma 2°, l.fall., infatti, lì dove prevede che il giudice delegato non può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti, non dispone affattol’esclusione da tale collegio del magistrato che, in qualità di coordinatore della sezione, si è limitato, com’è rimasto incontestato nel caso in esame, ad apporvi la sua sottoscrizione in funzione, evidentemente, di mero controllo interno, senza tuttavia acquisirne in alcun modo la paternità giuridica, la quale spetta e resta esclusivamente in capo al giudice delegato che l’ha pronunciato. La partecipazione al collegio di tale magistrato, pertanto, non dà luogo ad alcuna nullità deducibile in sede di impugnazione del decreto reso all’esito del reclamo, integrando, al più, in ragione della pronuncia (di positivo riscontro, evidentemente) resa dallo stesso, un’incompatibilità che dev’essere fatta valere mediante l’istanza di ricusazione, da proporsi nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. 3.2. D’altra parte, questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riguardo all’(analoga) incompatibilità del giudice delegato che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato Ric. 2020n.18925 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 passivo a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione, prevista dall’art. 99, comma 10°, l.fall., che la partecipazione del giudice delegato a tale collegio non determina una nullità deducibile in sede d’impugnazione della relativa pronuncia, posto che tale incompatibilità, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l’onere (che nella specie, però, non risulta adempiuto: v. il ricorso, p. 13, sub VIII) di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. (Cass. n. 22835 del 2016; conf., Cass. n. 10492 del 2019). 3.3. I primi quattro motiv i , da esaminare congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono: a) intanto, ai fini della liquidazione giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55/2014, apportate dal d.m. n.37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. n. 10438 del 2023); b) il compenso, inoltra, matura per la fase di studio della controversia in relazione alle attività previste dall’art. 5, lett. a), del d.m. n. 55/2014, vale a dire “l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente … la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio”, a prescindere, evidentemente, dal fatto che la singola controversia abbia questioni, in fatto o in diritto, comuni ad altra trattata dallo stesso avvocato per conto dello stesso cliente, posto che la percezione stessa della comunanza delle questioni tra le diverse controversie segue e non precede la fase di studio degli atti e la ricerca dei relativi documenti; c) Ric. 2020n.18925 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 il compenso relativo alla fase decisionale matura, poi, in ragione delle attività previste dall’art. 5, lett. d) del d.m. n. 55/2014, vale a dire, tra l’altro, “le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti … la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, … l’esame … del provvedimento conclusivo…”; d) in tema di liquidazione deicompensi del difensore, infine, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valoredeterminato e altre di valore indeterminabile (come l’impugnazione di licenziamento illegittimo) dev’essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato sempre che ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (Cass. n. 22719 del 2022). 3.4. Il decreto impugnato non si è attenuto ai principi indicati e si espone, come tale, alle censure svolte al riguardo dal ricorrente. 4. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Vicenza che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie, per quanto di ragione, i primi quattro motivi del ricorso, respinto il quinto ; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvi a per un nuovo esame al tribunale di Vicen
Decreto Cassazione n. 32534/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris