CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 19662/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio con declaratoria di prescrizione. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA], dopo dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 16/12/2021 la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Napoli che il 03/11/2016 lo ha ritenuto responsabile del reato di usura. 2. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo: 2.1. Nullità della sentenza per violazione degli articoli 169 e 601 comma uno codice procedura penale. Omessa citazione dell'imputato. Sostiene il ricorrente che l'aspetto essenziale della regolarità della notifica l'imputato residente all'estero del decreto di citazione per il giudizio d'appello non è stato valutato dalla Corte territoriale che ha ritenuto essere stato correttamente instaurato il rapporto processuale. Rileva che trattasi di nullità assoluta proponibile in Cassazione; 2.2. nullità della sentenza per violazione dell'articolo 599 bis numero 3 codice di procedura penale e 591 numero 2 codice procedura penale per omessa motivazione sulla causa del rigetto del concordato; 2.3. nullità dell'assenza in relazione all'articolo 581 codice procedura penale (ante riforma) per violazione del principio del favor impugnazioni e del favor rei ; 2.4. nullità della sentenza in relazione agli articoli 581 e 591 codice procedura penale erronea applicazione del requisito di specificità dei motivi di impugnazione. Sostiene che siccome era stato presentato concordato con rinuncia ai motivi d'appello con l'unica esclusione del diniego delle circostanze attenuanti generiche la specificità o meno andava valutata solo ed esclusivamente con riguardo a detto motivo Considerato in diritto 1. Il ricorso è destituito di fondamento giuridico. 2. Deve preliminarmente rilevarsi che contro la sentenza del tribunale di Napoli del 03/11/2016 il D'Oriano ha presentato appello chiedendo l'assoluzione, quantomeno ex articolo 530 comma 2 codice procedura penale, per l'assenza di prove in ordine alla ritenuta responsabilità e, in via subordinata, la concessione delle circostanze attenuanti generiche perché concesse ad altri imputati e la riduzione della pena. 3. Con riguardo al primo motivo di ricorso deve osservarsi che il processo a carico del D'Oriano avanti la Corte d'appello di Napoli, originariamente fissato per il 13/12/2018, per omesso avviso del decreto di citazione in appello, veniva differito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con rinnovazione della notifica all'estero alla residenza conosciuta Danimarca, via Bagsvaerdvej, 67 A, STTH-[OSCURATO:PERSONA]. Con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato presso la Corte d'appello di Napoli il 25/02/2019, con riguardo al presente procedimento, di cui venivano indicati gli estremi, e con riferimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il D'Onorio nominava difensore e procuratore speciale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed indicava un nuovo indirizzo per le notificazioni in Danimarca (Hjiortevaengel 5, 3100, Hornbaek), dove eleggeva domicilio. È di tutta evidenza che l'imputato era a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, pendente in appello, e della citazione in appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ciò premesso deve ricordarsi che l'art. 169, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che "se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedure, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'autorità che precede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore". La norma si riferisce soltanto alla prima notifica da inviare, cioè quella avente ad oggetto il primo atto di cui questi debba esser posto a conoscenza, non anche i successivi; quel che si ricava, all'evidenza, dal contenuto della comunicazione stessa, come sopra ricordato, è che l'imputato deve essere messo a conoscenza di quel minimum di informazioni che gli consentano di sapere dell'esistenza di un procedimento a suo carico. In tale contesto, poi, lo stesso viene invitato a dichiarare od eleggere domicilio nel territorio dello Stato, entro 30 giorni; questa disposizione si giustifica con la necessità che le notifiche successive vengano comunque effettuate in Italia, all'evidente fine di renderle più celeri ed agevoli, così garantendo in primis all'interessato la pronta e sicura conoscenza dell'atto a lui inviato. Nel caso in esame l'imputato era a conoscenza del procedimento a suo carico pendente avanti la Corte d'appello di Napoli, prova ne è che ha nominato difensore e procuratore speciale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ha eletto con riguardo il procedimento domicilio in Danimarca. La mancata elezione di domicilio nel territorio dello Stato ha correttamente determinato che le ulteriori notifiche siano avvenute ai sensi dell'articolo 161 comma 4 cod. proc. pen presso il difensore di fiducia. All'udienza del 16 dicembre 2021 il procuratore speciale del ricorrente ha rinunciato ai motivi di appello nel merito, con la soia esclusione di quelli relativi alla determinazione della pena, chiedendo l'applicazione di pena concordata. Richiesta che è stata respinta dalla Corte territoriale con conseguente perdita di efficacia della richiesta e della rinuncia. 4. La Corte d'appello ha pertanto esaminato l'impugnazione e l'ha dichiarata inammissibile per aspecificità. Le Sezioni Unite nella sentenza n. 8825 del 2017, Galtelli, Rv 268823, hanno avuto modo di affermare che il giudizio di appello, a differenza del giudizio di Cassazione, ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto della sentenza oggetto di doglianza e quindi sono certamente deducibili anche questioni già prospettate e disattese dal primo giudice. L'appello però, in quanto soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni, deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado. Il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può però ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione. Dunque, il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca. Considerazioni che riguardano, non solo i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono. Considerazione che hanno anticipato la novella del 10 ottobre 2022 numero 150. Nel caso in esame la Corte d'appello ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello rilevando che il gravame, così come formulato, era palesemente deficitario sotto il profilo della motivazione, siccome del tutto privo sia di riferimenti ad elementi oggettivi di valutazione, sia di una critica dialettica rispetto alle argomentazioni svolte dal primo giudice in punto di responsabilità e di determinazione del trattamento sanzionatorio. /7 5. L'inammissibilità dell'appello ha impedito l'instaurazione del rapporto processuale con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze che investono il giudizio di impugnazione 6. Dalle considerazioni espresse discende l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento