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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13723/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2401/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , per procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione, nonché MOBILIA FABRIZIOin proprio, in qualità di difensore antistatario delle spese, rappresentato e difeso da se stesso –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv ocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 –controricorrente– IRPEF RIMBORSIavverso la sentenza del la Commissione tributaria regionale della Sicilia- sez. staccata di Messina, n. 4175 /201 6 , depositata il 1° dicembre 2016; udita la relazione della causa svoltanella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irpef sull’indennità di fine rapporto nell’anno 1988, assumendo che l’imposta era stata liquidata senza tener conto della detrazione prevista dall’art. 17, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in combinato disposto con la normativa di settore.

La C.T.P. accolse il ricorso; la sentenza venne appellata dal contribuente, il quale chiedeva che fossero indicate misura e decorrenza degli interessi sulla somma oggetto di rimborso, e dal suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario delle spese, il quale ne chiedeva la liquidazione in suo favore. [OSCURATO:PERSONA] tributari a regionale della Sicilia - sezione staccata di Messina, riformando integralmente la sentenza di primo grado,rilevò la tardività dell’istanza di rimborso, formulata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 602, che iniziava a decorrere dal momento della liquidazione dell’indennità.

2. Tale decisione fu annullata da questa Corte con la sentenza n. 16821/2014, sul rilievo del fatto che sulla pretesa di rimborso si era già formato il giudicato interno a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell’Amministrazione.Riassunto il giudizio innanzi alla C.T.R. da parte del Chiarenza e del suo difensore, le ulteriori domande di questi ultimi vennero disattese.

I giudici del rinvio, in particolare, ritennero di condividere la pronunzia di primo grado, che aveva liquidato gli interessi al saggio legale e riconosciuto la rivalutazione monetaria, osservando che la diversa tesi degli istanti si fondava su «elementi estranei al giudizio».

Condannarono, inoltre, i ricorrenti al pagamento delle spese, comprese quelle inerenti alla fase di appello e di rinvio.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano tale sentenza con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, deducendo nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma quarto, cod. proc. civ., i ricorrenti si dolgono del fatto che, nel motivare la decisione in punto alla misura degli interessi, la sentenza impugnata non sia retta da idonea motivazione.

Osservano che, infatti, l’apodittico riferimento ad imprecisati «elementi estranei al giudizio» non consentiva di comprendere, nemmeno in via induttiva, il ragionamento seguito dalla C.T.R. in relazione al contenuto del motivo da loro formulato, con il quale avevano chiesto che si desse atto esplicitamente della necessaria applicazione del saggio previsto dall’art. 7 della l. 26 settembre 1985, n. 482.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e «del principio generale di soccombenza nel regolamento delle spese», assumendo che la sentenza impugnata ha in loro erroneamente individuato le parti soccombenti del giudizio, in particolare ponendo a loro carico le spese anche della fase di appello e di quella rescindente, quantunque questa Corte avesse riconosciuto la fondatezza delle loro tesi.

3. Il primo motivo è fondato.

In proposito, va richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre l’ipotesi di motivazione apparente, idonea a provocare la nullità della sentenza in quanto affetta da error in procedendo, laddove le affermate ragioni della decisione impugnata, sebbene graficamente esistenti, non ne renda no percepibile il fondamento, perché recano a rgomentazioni obbiettivamente inidonee a illustrare il percorso seguito dal giudice nel la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, n. 22232/2016; conf., fra le altre, Cass. n. 35013/2022).

Nel caso di specie, i giudici del rinvio, investiti da una censura relativa alla misura del saggio di interesse – che, in particolare, contestava la locuzione “interessi legali” adoperata dalla pronunzia di primo grado, evidenziando la necessità di chiarire se dovesse farsi riferimento al saggio indicato da apposita normativa speciale – non hanno svolto alcuna considerazione significativa di un effettivo esame di tale questione.

Pertanto, a fronte dell’apodittico (e immotivato) riferimento a «elementi esterni al giudizio», l’individuazione del contenuto della decisione non può che essere rimesso all’interprete per via congetturale, in termini che, dunque, evidenziano la sussistenza del lamentato vizio di invalidità.

4. La ritenuta fondatezza del primo motivo comporta l’accoglimento del ricorso con assorbimento del restante, poiché la regolazione delle spese è comunque consequenzialealla statuizione sul merito della controversia.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo, il quale, in diversa composizione, deciderà conformandosi al principio indicato e provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2401/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , per procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione, nonché MOBILIA FABRIZIOin proprio, in qualità di difensore antistatario delle spese, rappresentato e difeso da se stesso –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv ocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 –controricorrente– IRPEF RIMBORSIavverso la sentenza del la Commissione tributaria regionale della Sicilia- sez. staccata di Messina, n. 4175 /201 6 , depositata il 1° dicembre 2016; udita la relazione della causa svoltanella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irpef sull’indennità di fine rapporto nell’anno 1988, assumendo che l’imposta era stata liquidata senza tener conto della detrazione prevista dall’art. 17, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in combinato disposto con la normativa di settore. La C.T.P. accolse il ricorso; la sentenza venne appellata dal contribuente, il quale chiedeva che fossero indicate misura e decorrenza degli interessi sulla somma oggetto di rimborso, e dal suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario delle spese, il quale ne chiedeva la liquidazione in suo favore. [OSCURATO:PERSONA] tributari a regionale della Sicilia - sezione staccata di Messina, riformando integralmente la sentenza di primo grado,rilevò la tardività dell’istanza di rimborso, formulata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 602, che iniziava a decorrere dal momento della liquidazione dell’indennità. 2. Tale decisione fu annullata da questa Corte con la sentenza n. 16821/2014, sul rilievo del fatto che sulla pretesa di rimborso si era già formato il giudicato interno a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell’Amministrazione.Riassunto il giudizio innanzi alla C.T.R. da parte del Chiarenza e del suo difensore, le ulteriori domande di questi ultimi vennero disattese. I giudici del rinvio, in particolare, ritennero di condividere la pronunzia di primo grado, che aveva liquidato gli interessi al saggio legale e riconosciuto la rivalutazione monetaria, osservando che la diversa tesi degli istanti si fondava su «elementi estranei al giudizio». Condannarono, inoltre, i ricorrenti al pagamento delle spese, comprese quelle inerenti alla fase di appello e di rinvio. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano tale sentenza con ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: 1. Con il primo motivo, deducendo nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma quarto, cod. proc. civ., i ricorrenti si dolgono del fatto che, nel motivare la decisione in punto alla misura degli interessi, la sentenza impugnata non sia retta da idonea motivazione. Osservano che, infatti, l’apodittico riferimento ad imprecisati «elementi estranei al giudizio» non consentiva di comprendere, nemmeno in via induttiva, il ragionamento seguito dalla C.T.R. in relazione al contenuto del motivo da loro formulato, con il quale avevano chiesto che si desse atto esplicitamente della necessaria applicazione del saggio previsto dall’art. 7 della l. 26 settembre 1985, n. 482. 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e «del principio generale di soccombenza nel regolamento delle spese», assumendo che la sentenza impugnata ha in loro erroneamente individuato le parti soccombenti del giudizio, in particolare ponendo a loro carico le spese anche della fase di appello e di quella rescindente, quantunque questa Corte avesse riconosciuto la fondatezza delle loro tesi. 3. Il primo motivo è fondato. In proposito, va richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre l’ipotesi di motivazione apparente, idonea a provocare la nullità della sentenza in quanto affetta da error in procedendo, laddove le affermate ragioni della decisione impugnata, sebbene graficamente esistenti, non ne renda no percepibile il fondamento, perché recano a rgomentazioni obbiettivamente inidonee a illustrare il percorso seguito dal giudice nel la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232/2016; conf., fra le altre, Cass. n. 35013/2022). Nel caso di specie, i giudici del rinvio, investiti da una censura relativa alla misura del saggio di interesse – che, in particolare, contestava la locuzione “interessi legali” adoperata dalla pronunzia di primo grado, evidenziando la necessità di chiarire se dovesse farsi riferimento al saggio indicato da apposita normativa speciale – non hanno svolto alcuna considerazione significativa di un effettivo esame di tale questione. Pertanto, a fronte dell’apodittico (e immotivato) riferimento a «elementi esterni al giudizio», l’individuazione del contenuto della decisione non può che essere rimesso all’interprete per via congetturale, in termini che, dunque, evidenziano la sussistenza del lamentato vizio di invalidità. 4. La ritenuta fondatezza del primo motivo comporta l’accoglimento del ricorso con assorbimento del restante, poiché la regolazione delle spese è comunque consequenzialealla statuizione sul merito della controversia.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo, il quale, in diversa composizione, deciderà conformandosi al principio indicato e provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Si
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