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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 1952

Cassazione n. 12441/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi per carenza d'interesse; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi i ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18/09/2020 la Corte di Appello di Messina, pronunziando sull' appello proposto dall' imputato [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del Tribunale di Messina in data 24/08/2018 - in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 646 e 61 n.11 c.p. oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede in favore della parti civili - dichiarava non doversi procedere per difetto di querela.

La corte territoriale riteneva che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, nel caso in esame mancava una valida querela in quanto titolare del relativo diritto, trattandosi di somme di pertinenza del condominio, era l'amministratore del [OSCURATO:PERSONA] e non già i singoli condomini.

2. Avverso la suddetta sentenza, a mezzo del proprio difensore di fiducia e con un unico atto, propongono ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali deducono, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 120 e 122 c.p. nonché 366 c.p.p.

Rilevano che tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità penale e civile in materia di legittimazione del singolo condomino ad agire per la tutela dei diritti a lui spettanti ed sulla scorta della normativa vigente non sussistono motivi ostativi alla tutela del singolo condomino in sede penale rispetto ai reati commessi in danno del patrimonio condominiale, con la conseguenza che doveva essere confermata l' affermazione della responsabilità dell' imputato stante la evidente procedibilità in presenza di una valida querela.

3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria chiedendo dichiararsi inammissibili ovvero rigettarsi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre premettere che a seguito della declaratoria di improcedibilità emessa dalla corte di appello la pronunzia è stata impugnata dalle sole parti civili e non anche dall' ufficio del pubblico ministero.

Osservato, quindi, che non sono qui in discussione i profili relativi alla procedibilità d' ufficio ovvero a querela del reato in questione che risulta commesso in data 13/23 Agosto 2013 n e l tema delle condizioni di procedibilità con riferimento ai reati divenuti perseguibili e i a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 tenuto conto della disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, profilo da esaminare preliminarmente, come dal P.G. in udienza, è quello dell' interesse ad impugnare la statuizione in questione ad opera dei ricorrenti ex art. 586 c.p.p.

Va, in proposito, evidenziato che secondo quanto statuito dalle S.U. la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Sez.

U, n. 35599 del 21/06/2012 - dep. 17/09/2012, P.0 . in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 25324201).

In seno a detta pronunzia il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto modo di precisare con argomentazioni che appare in questa sede opportuno testualmente richiamare che: « ..... ai fini della configurazione dei caratteri propri della iniziativa della parte civile che interviene nel processo penale per esercitare l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento dei danni, i rapporti in generale intercorrenti tra giudizio penale e giudizio civile, nonché le connotazioni del procedimento civile instaurato nel processo penale.

Tanto, appunto, per evidenziare i tratti peculiari dei poteri e comportamenti processuali come regolamentati nei riguardi della parte civile, il che incide anche sui limiti dell'interesse ad agire nel giudizio penale della parte civile stessa.

Al riguardo, va detto che il vigente codice di procedura penale ha adottato in principio la regola, sia pure nell'ambito della riconosciuta unitarietà della giurisdizione, della separazione delle giurisdizioni civile e penale prevedendo solo alcune ipotesi tassative nelle quali 11 giudicato penale ha efficacia nel giudizio civile su determinati oggetti accertati o soltanto contro determinati soggetti (v. artt. 2, 3, comma 4, 651, 652, 653, 654, cod. proc. pen.).

D'altro canto, va osservato che l'azione civile inserita nel processo penale assume carattere eventuale, accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché essa deve subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e struttura del processo penale, cioè le esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati ed alla rapida definizione del processo.

In particolare, consegue, da un verso, che l'azione civile mantiene la sua natura e caratteristiche civilistiche; e che, al di fuori di quanto attiene alla natura "civilistica" dell'azione, í poteri ed i comportamenti processuali della parte civile sono disciplinati dal codice di procedura penale.

All'uopo, è di rilievo evidenziare che l'esclusione della parte civile dal processo penale, disposta dal giudice (artt. 80, 81 cod. proc. pen.), non è oggetto di impugnazione, al fine di non impedire appunto il sollecito accertamento della contestazione penale formulata nei confronti dell'imputato.

Debbono pure sottolinearsi i limiti sussistenti alla cognizione dell'azione civile nel processo penale.

Vige il principio secondo cui il giudice penale può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente accerti la responsabilità penale dell'autore dell'illecito (v. artt. 538, 578 cod. proc. pen.).

Parimenti, il giudice può statuire sugli interessi civili in sede di impugnazione della sola patte civile avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato ex art. 576 cod. proc. pen.: in tal caso, il giudicante può accertare incidentalmente il fatto reato e la sua attribuibilità all'imputato prosciolto in primo grado, con una nuova valutazione difforme (priva di effetti sul giudicato penale già formatosi).

V. Sez.

U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918.

7. Si i aggiunge, nell'ambito delle argomentazioni utili per la definizione della questione demandata alle Sezioni Unite, che la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha carattere meramente processuale, non contiene un accertamento mediante prove del fatto storico-reato, si limita a statuire su un aspetto processuale (la non ricorrenza di una condizione di procedibilità) che non consente l'accertamento in fatto, e non è idonea a fondare l'efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari in base agli artt.652-654 cod. proc. pen.

Le argomentazioni sopra svolte consentono di affermare che la presenza della parte civile nel processo penale ha la finalità esclusiva di preservare e perseguire la responsabilità civile dell'imputato (con l'eccezione ora dell'impugnazione della parte civile avverso la decisione di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., che riguarda solo gli effetti penali; nonché dell'ipotesi ex art. 38 del procedimento innanzi ai Giudice di pace).

La partecipazione di detta parte al giudizio penale in tanto è giustificata ed ammessa processualmente in quanto si riconnetta alla giurisdizione limitata spettante, come detto, al giudice penale sulle domande di risarcimento e restituzione formulate dalla parte civile nei confronti dell'imputato: cognizione che presuppone appunto l'accertamento del fatto reato con effetti diretti ovvero incidentali nei confronti del prevenuto.

Ne consegue che l'interesse ad impugnare, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ad opera della parte civile di sentenza di rito di non doversi procedere va valutato e configurato in relazione a dette peculiarità proprie dell'azione civile promossa nel giudizio penale.

In tal senso, la decisione processuale in esame non comporta per la parte civile alcun effetto preclusivo di accertamento in sede civile (art. 652 cod. proc. pen.) né pregiudizievole di alcun genere.

Detto soggetto neppure ha la possibilità di ottenere, con l'impugnazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato sia pure in riferimento agli effetti civili, in mancanza di impugnazione sui punto del p.m. e comunque di precedente accertamento sul fatto: invero, la cognizione penale si è limitata al riconoscimento della ricorrenza della pregiudiziale di rito.

Diversa, in tema, è la posizione della parte civile che impugna la sentenza di assoluzione dell'imputato con la formula "il fatto non costituisce reato", statuizione di per sé non preclusiva di azione civile, ma in ordine alla quale l'impugnante ha sicuramente interesse giuridico ad ottenere in sede di appello una statuizione incidentale di responsabilità della controparte con una rinnovata valutazione del fatto reato, in modo difforme rispetto all'accertamento assolutorio del primo giudice (v. così, la già citata Sez.

U, Guerra).

Egualmente, risulta assicurata in sede civile per il danneggiato la risarcibilità totale dei danni patrimoniali ed anche non patrimoniali subiti, dovendo, per quest'ultimí, il giudice civile, nell'applicazione dell'art. 185 cod. pen., accertare in via incidentale se ricorrano o meno gli estremi di un reato al fine appunto della liquidazione dei danni morali (v. così, Sez. 3 civ., n. 1947 del 14/05/1977, Rv. 385671; Sez. 3 dv., n. 15022 del 21/11/2000, Rv. 541961; Sez. 3 civ., n. 13972 del 30/06/2005, Rv. 582748).

Ulteriormente va sottolineato che, in mancanza di gravame del p.m. della sentenza di proscioglimento per mancanza di querela, l'accertamento circa la sussistenza o meno dell'atto condizionante la procedibilità penale non influisce in alcun modo sulla posizione processuale del danneggiato, nell'esercizio dell'azione intesa ad affermare la responsabilità civile dell'autore dell'illecito e la sua obbligazione di risarcimento del danno procurato.

La parte civile non ha alcun interesse a che la querela sia qualificata o meno come sussistente.

In tal guisa, l'impugnazione della parte civile di una pronuncia penale meramente processuale si palesa priva di ogni idoneità ad apportare al proponente effetti di vantaggio o non pregiudizievoli di qualunque genere, non configurandosi alcuna utilità, ai fini dell'azione civilistica intentata, che, in modo concreto e attuale, immediato e diretto, risulti connessa all'accoglimento dell'impugnazione ».

Invero per effetto della mera declaratoria di improcedibilità per difetto di querela la parte civile non subisce alcun effetto preclusivo di accertamento in sede civile (art. 652 cod. proc. pen.) né pregiudizio di alcun genere; i ricorrenti del resto non hanno, neppure, la possibilità di ottenere, con l'impugnazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato sia pure in riferimento agli effetti civili, in mancanza di impugnazione sul punto del P.M.

Orbene va evidenziato che in tema di impugnazioni il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza ed a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato "più" vantaggioso.

La giurisprudenza nella individuazione dei caratteri qualificanti l'interesse a proporre impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ad opera della parte civile ha avuto modo di precisare che «detto interesse deve essere apprezzabile non solo in termini di attualità ma anche di concretezza; esso deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del contesto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giudiziale.

D'altro canto, la concretezza dell'interesse è ravvisabile non solo quando l'impugnante, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti processuali diretti vantaggiosi, ma anche quando miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione dell'imputato nei giudizi di danno (artt. 651, 652 cod. proc. pen.) o in altri giudizi civili o amministrativi (art.654 cod. proc. pen.).

In altre parole, si palesano rilevanti, nei riguardi della parte civile ai fini dell'interesse ad agire, tutte le conseguenze configurabili, anche extrapenali, che possono comunque influire in modo a lei favorevole, nel giudizio di accertamento della responsabilità civile del prevenuto.

In conclusione, l'impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere all'eliminazione della lesione concreta di un diritto o di un interesse giuridico del proponente l'impugnazione.

V. Sez.

U, n. 42 del 03/12/1995 dep. 1996, Tampini, Rv.203093; Sez.

U, n. 40049 del 25/05/2008, Guerra, Rv. 240815».

Le considerazioni suddette comprovano la non ricorrenza di un interesse giuridico dei ricorrenti all'impugnazione della sentenza di appello in questa sede, difettando, in ultima analisi, in capo agli stessi ogni concreto ed effettivo pregiudizio quanto alla tutelabilità della loro pretesa sotto il profilo civilistico. 3.

Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Ritiene la Corte di non disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende tenuto conto della natura delle questioni trattate (vedi Sez.

U, Sentenza n. 43055 del 30/09/2010 Ud. (dep. 03/12/2010) Rv. 248380).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi per carenza d'interesse; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18/09/2020 la Corte di Appello di Messina, pronunziando sull' appello proposto dall' imputato [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del Tribunale di Messina in data 24/08/2018 - in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 646 e 61 n.11 c.p. oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede in favore della parti civili - dichiarava non doversi procedere per difetto di querela. La corte territoriale riteneva che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, nel caso in esame mancava una valida querela in quanto titolare del relativo diritto, trattandosi di somme di pertinenza del condominio, era l'amministratore del [OSCURATO:PERSONA] e non già i singoli condomini. 2. Avverso la suddetta sentenza, a mezzo del proprio difensore di fiducia e con un unico atto, propongono ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali deducono, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 120 e 122 c.p. nonché 366 c.p.p. Rilevano che tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità penale e civile in materia di legittimazione del singolo condomino ad agire per la tutela dei diritti a lui spettanti ed sulla scorta della normativa vigente non sussistono motivi ostativi alla tutela del singolo condomino in sede penale rispetto ai reati commessi in danno del patrimonio condominiale, con la conseguenza che doveva essere confermata l' affermazione della responsabilità dell' imputato stante la evidente procedibilità in presenza di una valida querela. 3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria chiedendo dichiararsi inammissibili ovvero rigettarsi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che a seguito della declaratoria di improcedibilità emessa dalla corte di appello la pronunzia è stata impugnata dalle sole parti civili e non anche dall' ufficio del pubblico ministero. Osservato, quindi, che non sono qui in discussione i profili relativi alla procedibilità d' ufficio ovvero a querela del reato in questione che risulta commesso in data 13/23 Agosto 2013 n e l tema delle condizioni di procedibilità con riferimento ai reati divenuti perseguibili e i a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 tenuto conto della disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, profilo da esaminare preliminarmente, come dal P.G. in udienza, è quello dell' interesse ad impugnare la statuizione in questione ad opera dei ricorrenti ex art. 586 c.p.p. Va, in proposito, evidenziato che secondo quanto statuito dalle S.U. la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012 - dep. 17/09/2012, P.0 . in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 25324201). In seno a detta pronunzia il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto modo di precisare con argomentazioni che appare in questa sede opportuno testualmente richiamare che: « ..... ai fini della configurazione dei caratteri propri della iniziativa della parte civile che interviene nel processo penale per esercitare l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento dei danni, i rapporti in generale intercorrenti tra giudizio penale e giudizio civile, nonché le connotazioni del procedimento civile instaurato nel processo penale. Tanto, appunto, per evidenziare i tratti peculiari dei poteri e comportamenti processuali come regolamentati nei riguardi della parte civile, il che incide anche sui limiti dell'interesse ad agire nel giudizio penale della parte civile stessa. Al riguardo, va detto che il vigente codice di procedura penale ha adottato in principio la regola, sia pure nell'ambito della riconosciuta unitarietà della giurisdizione, della separazione delle giurisdizioni civile e penale prevedendo solo alcune ipotesi tassative nelle quali 11 giudicato penale ha efficacia nel giudizio civile su determinati oggetti accertati o soltanto contro determinati soggetti (v. artt. 2, 3, comma 4, 651, 652, 653, 654, cod. proc. pen.). D'altro canto, va osservato che l'azione civile inserita nel processo penale assume carattere eventuale, accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché essa deve subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e struttura del processo penale, cioè le esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati ed alla rapida definizione del processo. In particolare, consegue, da un verso, che l'azione civile mantiene la sua natura e caratteristiche civilistiche; e che, al di fuori di quanto attiene alla natura "civilistica" dell'azione, í poteri ed i comportamenti processuali della parte civile sono disciplinati dal codice di procedura penale. All'uopo, è di rilievo evidenziare che l'esclusione della parte civile dal processo penale, disposta dal giudice (artt. 80, 81 cod. proc. pen.), non è oggetto di impugnazione, al fine di non impedire appunto il sollecito accertamento della contestazione penale formulata nei confronti dell'imputato. Debbono pure sottolinearsi i limiti sussistenti alla cognizione dell'azione civile nel processo penale. Vige il principio secondo cui il giudice penale può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente accerti la responsabilità penale dell'autore dell'illecito (v. artt. 538, 578 cod. proc. pen.). Parimenti, il giudice può statuire sugli interessi civili in sede di impugnazione della sola patte civile avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato ex art. 576 cod. proc. pen.: in tal caso, il giudicante può accertare incidentalmente il fatto reato e la sua attribuibilità all'imputato prosciolto in primo grado, con una nuova valutazione difforme (priva di effetti sul giudicato penale già formatosi). V. Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918. 7. Si i aggiunge, nell'ambito delle argomentazioni utili per la definizione della questione demandata alle Sezioni Unite, che la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha carattere meramente processuale, non contiene un accertamento mediante prove del fatto storico-reato, si limita a statuire su un aspetto processuale (la non ricorrenza di una condizione di procedibilità) che non consente l'accertamento in fatto, e non è idonea a fondare l'efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari in base agli artt.652-654 cod. proc. pen. Le argomentazioni sopra svolte consentono di affermare che la presenza della parte civile nel processo penale ha la finalità esclusiva di preservare e perseguire la responsabilità civile dell'imputato (con l'eccezione ora dell'impugnazione della parte civile avverso la decisione di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., che riguarda solo gli effetti penali; nonché dell'ipotesi ex art. 38 del procedimento innanzi ai Giudice di pace). La partecipazione di detta parte al giudizio penale in tanto è giustificata ed ammessa processualmente in quanto si riconnetta alla giurisdizione limitata spettante, come detto, al giudice penale sulle domande di risarcimento e restituzione formulate dalla parte civile nei confronti dell'imputato: cognizione che presuppone appunto l'accertamento del fatto reato con effetti diretti ovvero incidentali nei confronti del prevenuto. Ne consegue che l'interesse ad impugnare, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ad opera della parte civile di sentenza di rito di non doversi procedere va valutato e configurato in relazione a dette peculiarità proprie dell'azione civile promossa nel giudizio penale. In tal senso, la decisione processuale in esame non comporta per la parte civile alcun effetto preclusivo di accertamento in sede civile (art. 652 cod. proc. pen.) né pregiudizievole di alcun genere. Detto soggetto neppure ha la possibilità di ottenere, con l'impugnazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato sia pure in riferimento agli effetti civili, in mancanza di impugnazione sui punto del p.m. e comunque di precedente accertamento sul fatto: invero, la cognizione penale si è limitata al riconoscimento della ricorrenza della pregiudiziale di rito. Diversa, in tema, è la posizione della parte civile che impugna la sentenza di assoluzione dell'imputato con la formula "il fatto non costituisce reato", statuizione di per sé non preclusiva di azione civile, ma in ordine alla quale l'impugnante ha sicuramente interesse giuridico ad ottenere in sede di appello una statuizione incidentale di responsabilità della controparte con una rinnovata valutazione del fatto reato, in modo difforme rispetto all'accertamento assolutorio del primo giudice (v. così, la già citata Sez. U, Guerra). Egualmente, risulta assicurata in sede civile per il danneggiato la risarcibilità totale dei danni patrimoniali ed anche non patrimoniali subiti, dovendo, per quest'ultimí, il giudice civile, nell'applicazione dell'art. 185 cod. pen., accertare in via incidentale se ricorrano o meno gli estremi di un reato al fine appunto della liquidazione dei danni morali (v. così, Sez. 3 civ., n. 1947 del 14/05/1977, Rv. 385671; Sez. 3 dv., n. 15022 del 21/11/2000, Rv. 541961; Sez. 3 civ., n. 13972 del 30/06/2005, Rv. 582748). Ulteriormente va sottolineato che, in mancanza di gravame del p.m. della sentenza di proscioglimento per mancanza di querela, l'accertamento circa la sussistenza o meno dell'atto condizionante la procedibilità penale non influisce in alcun modo sulla posizione processuale del danneggiato, nell'esercizio dell'azione intesa ad affermare la responsabilità civile dell'autore dell'illecito e la sua obbligazione di risarcimento del danno procurato. La parte civile non ha alcun interesse a che la querela sia qualificata o meno come sussistente. In tal guisa, l'impugnazione della parte civile di una pronuncia penale meramente processuale si palesa priva di ogni idoneità ad apportare al proponente effetti di vantaggio o non pregiudizievoli di qualunque genere, non configurandosi alcuna utilità, ai fini dell'azione civilistica intentata, che, in modo concreto e attuale, immediato e diretto, risulti connessa all'accoglimento dell'impugnazione ». Invero per effetto della mera declaratoria di improcedibilità per difetto di querela la parte civile non subisce alcun effetto preclusivo di accertamento in sede civile (art. 652 cod. proc. pen.) né pregiudizio di alcun genere; i ricorrenti del resto non hanno, neppure, la possibilità di ottenere, con l'impugnazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato sia pure in riferimento agli effetti civili, in mancanza di impugnazione sul punto del P.M. Orbene va evidenziato che in tema di impugnazioni il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza ed a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato "più" vantaggioso. La giurisprudenza nella individuazione dei caratteri qualificanti l'interesse a proporre impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ad opera della parte civile ha avuto modo di precisare che «detto interesse deve essere apprezzabile non solo in termini di attualità ma anche di concretezza; esso deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del contesto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giudiziale. D'altro canto, la concretezza dell'interesse è ravvisabile non solo quando l'impugnante, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti processuali diretti vantaggiosi, ma anche quando miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione dell'imputato nei giudizi di danno (artt. 651, 652 cod. proc. pen.) o in altri giudizi civili o amministrativi (art.654 cod. proc. pen.). In altre parole, si palesano rilevanti, nei riguardi della parte civile ai fini dell'interesse ad agire, tutte le conseguenze configurabili, anche extrapenali, che possono comunque influire in modo a lei favorevole, nel giudizio di accertamento della responsabilità civile del prevenuto. In conclusione, l'impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere all'eliminazione della lesione concreta di un diritto o di un interesse giuridico del proponente l'impugnazione. V. Sez. U, n. 42 del 03/12/1995 dep. 1996, Tampini, Rv.203093; Sez. U, n. 40049 del 25/05/2008, Guerra, Rv. 240815». Le considerazioni suddette comprovano la non ricorrenza di un interesse giuridico dei ricorrenti all'impugnazione della sentenza di appello in questa sede, difettando, in ultima analisi, in capo agli stessi ogni concreto ed effettivo pregiudizio quanto alla tutelabilità della loro pretesa sotto il profilo civilistico. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ritiene la Corte di non disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende tenuto conto della natura delle questioni trattate (vedi Sez. U, Sentenza n. 43055 del 30/09/2010 Ud. (dep. 03/12/2010) Rv. 248380). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i