CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19712/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino in ordine all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], n. Carignano (To) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] detto Franco, n. Sant'[OSCURATO:PERSONA] (Vv) l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], n. Carmagnola (To) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA] detto Turi, n. Sant'[OSCURATO:PERSONA] (Vv) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], n. Caltavuturo (Pa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], n. Torino l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], n. Tricarico (Mt) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8. [OSCURATO:PERSONA], n. Torino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9. [OSCURATO:PERSONA], n. Matera il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10. [OSCURATO:PERSONA], n. Sant'[OSCURATO:PERSONA] (Vv) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11. [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 12. [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Vv) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 13. [OSCURATO:PERSONA], n. Polistena (Rc) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 14. [OSCURATO:PERSONA] n. Wolfsburg (Germania) il 15/09/1970 15. [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Al) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 16. [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 5026/23 della Corte di appello di Torino del 20/07/2022 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che, oltre a depositare conclusioni scritte, ha concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino, per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché i reati estinti per morte dell'imputato e per la dichiarazione di inammissibilità di tutti gli altri ricorsi; sentiti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili Regione Piemonte, Comune di Carmagnola, Libera - Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie APS e [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] d'Italia - [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto di rigettare o dichiarare inammissibili i ricorsi proposti dai ricorrenti, con la condanna degli stessi alla rifusione delle spese di difesa e rappresentanza sostenute nel presente giudizio come dalle rispettive notule depositate; sentito per il resistente [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore Generale distrettuale sentiti per i ricorrenti: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Amato per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Asti in data 10/06/2022, di condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come appartenenti al locale di Carmagnola (To), emanazione piemontese della cosca Bonavota, originaria del paese di Sant'[OSCURATO:PERSONA] (Vv) ed affiliata alla ‘ndrangheta calabrese (capo A dell'imputazione) e quindi in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. La Corte territoriale ha, invece, confermato l'assoluzione pronunciata in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di partecipazione a tale sodalizio mafioso, mentre ha ribaltato la pronuncia assolutoria da tale addebito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nei confronti dei residui imputati, attinti o meno dall'accusa di natura associativa sono, infine, intervenute pronunce tanto di conferma delle condanne emesse dal Tribunale (Corvino, [OSCURATO:PERSONA] e Burlò per concorso esterno in associazione mafiosa; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per quello di scambio elettorale politico-mafioso) quanto di ribaltamento della pronuncia assolutoria del primo giudice ([OSCURATO:PERSONA] in ordine ai capi H, Ni; [OSCURATO:PERSONA] in ordine reati di incendio, minaccia e danneggiamento di cui ai capi El, F1, G1, H1, I1, Li, M1). Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione sia il Procuratore Generale distrettuale, limitatamente alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che gli altri imputati, deducendo i rispettivi motivi di censura, come riportati negli stretti limiti indicati dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2. Ricorso del Procuratore Generale distrettuale 2.1. Carenza di motivazione in ordine alla riscontrata esistenza di consistenti prove (risultanze delle intercettazioni telefoniche, acclarate dazioni di denaro a favore del capo cosca) atte a dimostrare come [OSCURATO:PERSONA] fosse il telefonista del capo cosca, [OSCURATO:PERSONA] e come tale incaricato di mantenere i contatti con gli altri componenti del gruppo criminale. 2.2. La difesa del resistente [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire memoria con cui evidenzia svariati profili in ordine ai quali invoca una dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione della parte pubblica. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Erronea applicazione degli artt. 195 e 210, comma 5, cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità degli esami resi dagli imputati di reato connesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni sono state poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A e conseguente annullamento della sentenza impugnata. 3.2. Vizi congiunti di motivazione in ordine alla ravvisabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo A ed erronea applicazione dell'anzidetta disposizione incriminatrice nonché violazione degli artt. 187, 192 e 195 cod. proc. pen. con riferimento ai vari punti nodali dell'accusa (esistenza della cosca Bonavota; portata e rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; sussistenza dell'associazione di matrice 'ndranghetistica nel territorio di Carmagnola e zone limitrofe; affermato coinvolgimento del ricorrente in attività di recupero crediti, di intimidazione di soggetti privati, di infiltrazioni nel settore dell'edilizia, di appianamento di contrasti tra soggetti terzi, di interesse alle consultazioni elettorali ed al traffico di sostanze stupefacenti). 3.3. Erronea applicazione dell'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine all'individuazione del ricorrente quale soggetto promotore e dirigente dell'associazione ‘ndranghetistica di cui al capo A. 3.4. Vizi congiunti di motivazione in ordine alla ravvisabilità delle circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen. e comunque erronea applicazione di dette previsioni di legge. 3.5. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi congiunti di motivazione in ordine alla conferma della penale responsabilità per il delitto in materia di traffico di sostanze stupefacenti contestato al capo T. 3.6. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen e vizi congiunti di motivazione in ordine alla conferma della penale responsabilità per il delitto di estorsione contestato al capo 01. 3.7. Erronea applicazione dell'art. 62-bis e dell'art. 133 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena da irrogare. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. in ordine alla ribadita esistenza di una consorteria criminale. 4.2. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. in ordine alla condotta di partecipazione del ricorrente alla consorteria criminale e vizi congiunti di motivazione con riferimento alla qualificazione della condotta di 'messa a disposizione' in rapporto alle vicende prese in considerazione come sintomatiche della stessa (tentato acquisto di valuta venezuelana, appianamento di contrasti tra privati) 4.3. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192 e 546 cod. pen. in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie del giudizio. 4.4. La difesa del ricorrente ha depositato tempestivamente memoria in cui si ribadiscono le censure alla motivazione della sentenza relative alla conferma della responsabilità in ordine all'imputazione associativa. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Asti del 21 luglio 2020 con cui veniva respinta la questione di incompetenza territoriale proposta dalla difesa per violazione della legge processuale (art. 8 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen.) e conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio in relazione ai capi A e F dell'imputazione. 5.2. Erronea applicazione degli artt. 195 e 210, comma 5, cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità degli esami resi dagli imputati di reato connesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni sono state poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A e conseguente annullamento della sentenza impugnata. 5.3. Vizi congiunti di motivazione in ordine alla ravvisabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo A ed erronea applicazione della anzidetta disposizione incriminatrice nonché violazione degli artt. 187, 192 e 195 cod. proc. pen. con riferimento ai vari punti nodali dell'accusa (esistenza della cosca Bonavota; portata e rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; sussistenza dell'associazione di matrice `ndranghetistica nel territorio di Carmagnola e zone limitrofe; affermato coinvolgimento del ricorrente in attività di recupero crediti, di intimidazione di soggetti privati, di infiltrazioni nel settore dell'edilizia, di appianamento di contrasti tra soggetti terzi, di interesse alle consultazioni elettorali ed al traffico di sostanze stupefacenti).5.4. Erronea applicazione dell'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine all'individuazione del ricorrente quale soggetto promotore e dirigente dell'associazione ‘ndranghetistica di cui al capo A. 5.5. Vizi congiunti di motivazione in ordine alla ravvisabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen. e comunque erronea applicazione di dette previsioni di legge. 5.6. Vizi congiunti di motivazione in ordine alla ravvisabilità degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 512-bis aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. contestato al capo F dell'imputazione nonché in ordine alla ribadita sussistenza dell'elemento soggettivo necessario ad integrarlo al ricorrente e in ogni caso errata applicazione della ricordata previsione di legge. 5.7. Vizi congiunti di motivazione in ordine alla ravvisabilità degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 512-bis aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. contestato al capo H dell'imputazione nonché in ordine alla ribadita sussistenza dell'elemento soggettivo necessario ad integrarlo al ricorrente e in ogni caso errata applicazione della ricordata previsione di legge. 5.8. Erronea applicazione dell'art. 62-bis e dell'art. 133 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena da irrogare. 6. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente affida l'impugnazione a due distinti atti redatti dai propri difensori. Ricorso a firma dell'avv. S. [OSCURATO:PERSONA] 6.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed illogicità derivata in esito alla motivazione basata sul pregiudizio di colpevolezza dell'imputato dedotto da circostanze inveritiere e comunque non riscontrate con particolare riguardo ai fatti di cui alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Zito ed alla sussistenza di motivi di astio con le persone offese dei delitti di danneggiamento. 6.2. Manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di merito ha riformato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità dell'imputato riguardo ai delitti di danneggiamento. Ricorso a firma dell'avv. C. Palurnbo 6.3. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta partecipazione del ricorrente al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed alla associazione di natura ‘ndranghetistica operante in Carmagnola. Erronea applicazione di legge penale processuale con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. ed in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie e in particolare alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. 6 , Erronea applicazione di legge penale processuale con riferimento all'art. 533 cod. proc. pen. anche con riferimento alla mancanza di riscontri a quelle dichiarazioni. Violazione di legge ed erronea applicazione di legge penale processuale con riferimento all'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. Violazione di legge ed erronea applicazione di legge penale processuale con riferimento all'art. 238-bis cod. proc. pen. 6.4. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta matrice dolosa dei reati contestati ai capi E1 e G1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati ai capi El, Fl, G1, H1, Il, L1, M1 ed erronea applicazione di legge penale processuale con riferimento all'art. 533 cod. proc. pen. 6.5. Erronea applicazione di legge penale sostanziale con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione sul punto. 6.6. Erronea applicazione di legge penale con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 6.7. Con motivi nuovi, la difesa di tale ricorrente si sofferma nuovamente sul tema della motivazione rafforzata, asseritamente carente nella sentenza impugnata nonché in maniera specifica sui reati di danneggiamento e incendio ascrittigli. 7. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 7.1. Nullità della sentenza impugnata per vizi di legge e di motivazione nonché travisamento delle prove con riferimento alla ribadita sussistenza del delitto associativo di cui al capo A dell'imputazione con specifico riferimento all'asserita adesione ad esso del ricorrente nella forma del concorso esterno come ipotizzato al capo Q1 della rubrica. Manca del tutto nella sentenza impugnata ogni indicazione dello specifico vantaggio derivante dal rapporto instaurato dall'imprenditore colluso con la cosca mafiosa, che deve consistere, secondo la univoca giurisprudenza di legittimità, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e per l'organizzazione, intesa nel suo complesso, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, essendo sufficiente la circostanza che la condotta dell'extraneus abbia contribuito a far conseguire risultati utili ad uno o più associati al sodalizio criminale. Nei casi presi in esame, oltre tutto, la circostanza che le provvigioni siano state ripartite in parti uguali tra [OSCURATO:PERSONA], Petullà (intranei alla cosca) e Corvino (concorrente esterno) smentisce la tesi che nelle operazioni immobiliari in questione via sia stato un intervento del sodalizio criminale in quanto tale e d'altro canto nessuna risultanza processuale comprova che quelle provvigioni celassero una fonte di finanziamento occulto destinato alla realizzazione di un obiettivo comune e condiviso con i partecipi dell'asserita associazione. 7.2. Vizi congiunti di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva relativamente all'operazione di compravendita della villa del calciatore Vidal in Moncalieri, consistente nella mancata indicazione del reale valore dell'immobile che si sarebbe potuto appurare soltanto mediante l'espletamento di una perizia a ciò dedicata; né sono stati acquisiti elementi di prova di una intervenuta intimidazione del venditore (Vidal) o del suo procuratore speciale (Greco) sia a procedere alla vendita che ad accettare il prezzo di cessione fissatosi alla fine della trattativa. 7.3. Vizi congiunti di motivazione, mancata assunzione di una prova decisiva e disapplicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla compravendita degli altri immobili (appartamento e garage ubicati a Pragelato). Oltre all'assenza anche in tale caso di una perizia estimativa del valore degli immobili, non sono state tenute in considerazione le dichiarazioni rese dal teste arch. Fantolino che aveva chiarito come le condizioni dell'appartamento fossero fatiscenti e che l'operazione fosse di scarsa convenienza per l'acquirente Burlò. 7.4. Vizi congiunti di motivazione e valutazione meramente esplorativa in merito alla presunta minaccia (ambasciata) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza dà spazio a illazioni, deduzioni e congetture volte a configurare l'esistenza di una cd. ambasciata intimidatoria nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha mai confermato di essere stato intimidito da Corvino e Petullà, sebbene entrambi di origine calabrese. 7.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. sotto il profilo della mancanza di colpevolezza da parte del ricorrente di trattare con esponenti dell'associazione a delinquere e comunque di aver cagionato vantaggi atti a mantenere o a rafforzare il sodalizio criminoso, specie in rapporto a consorteria cd. delocalizzata rispetto alla casa madre operante nei territorio di storico insediamento ed operatività. 8. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 8.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 141-bis e 190 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta parziale utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in occasione dell'interrogatorio reso in stato di arresto in data 2 gennaio 2020 per mancata registrazione dello stesso. 8.2. Violazione dell'art. 416-ter cod. pen. e vizi congiunti di motivazione con riferimento alla ritenuta superfluità dell'accertamento del metodo mafioso quale oggetto del ritenuto pactum sceleris. 8.3. Violazione degli art. 110, 416-ter cod. pen. e vizi congiunti di motivazione con riguardo alla statuizioni concernenti l'attribuzione alla ricorrente della qualifica di concorrente morale nel reato e l'individuazione dell'apporto causale asseritamente dalla medesima prestato nella conclusione del presunto patto illecito. 8.4. Violazione degli artt. 56, terzo comma e 110 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione con riguardo alla statuizioni concernenti il mancato riconoscimento della volontaria desistenza manifestata dalla ricorrente in relazione ai fatti in addebito. 8.5. Violazione dell'art. 43 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione con riguardo alla ritenuta consapevolezza dei ruoli assunti dai procacciatori del patto elettorale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 8.6. Nei motivi nuovi formulati dalla difesa della ricorrente si pone l'accento sull'erronea applicazione dell'art. 416-ter cod. proc. pen. nonché sulla mancata motivazione in ordine all'accertamento del ricorso al cd. metodo mafioso quale specifico oggetto della pattuizione di cui alla contestazione. 9. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 9.1. Erronea applicazione degli artt. 110 e 416-bis, cod. pen. in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente a titolo di concorso esterno ad una associazione a delinquere. 9.2. Mancanza di motivazione da travisamento delle prove in cui sono incorsi i giudici di primo e secondo grado e inesistenza della motivazione. 9.3. Mancanza di motivazione da omessa considerazione dei motivi di appello aventi carattere di decisività. 10. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 10.1. Violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. ed erronea ed illegittima individuazione della condotta di concorso esterno in associazione mafiosa e vizi congiunti di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto contestato. 10.2. Con motivi nuovi ed in relazione al primo originario motivo di ricorso si insiste ulteriormente sulla violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. nonché dell'art. 40 primo comma cod. pen. per avere la Corte di merito previa violazione di legge, vizio motivazionale e travisamento probatorio, ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputato ritenendo sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi della ipotesi del c.d. concorso esterno in associazione di tipo mafioso. 10.3. Quanto alla violazione dell'art. 416-ter cod. pen. in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per avere la Corte di merito con violazione di legge, motivazione inesistente e/o apparente e travisamento probatorio, ritenuto sussistente la penale responsabilità del ricorrente, omettendo prima di individuare e poi di motivare sull'intervenuta indicazione, in sede di accordo ritenuto illecito, dell'impiego del metodo mafioso da parte dei presunti sodali ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in quanto agenti come esponenti del sodalizio mafioso. 10.2. Violazione degli artt. 110 e 416-ter cod. proc. pen. ed erronea ed illegittima affermazione della sussistenza della condotta di concorso in patto di scambio elettorale politico mafioso e vizi congiunti di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente. 11. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente affida l'impugnazione a due distinti atti, rispettivamente a firma dei suoi difensori avv. G. Caprioli e avv. S. Staiano, ma di contenuto identico. 11.1. Annullamento della sentenza in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. ed illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta esistenza di una associazione di stampo 'ndranghetistico sul territorio di Carmagnola, alla partecipazione alla stessa del ricorrente ed alla valenza dell'apporto probatorio offerto dai collaboratori di giustizia su detti temi. 11.2. Erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. in relazione al requisito della stabile e costante messa a disposizione del sodalizio da parte del ricorrente e vizi congiunti di motivazione e travisamento della prova sul punto. 11.3. Erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. in relazione al mancato utilizzo, da parte del ricorrente, di metodo mafioso nell'acquisizione del cantiere torinese delle [OSCURATO:PERSONA] e vizi congiunti di motivazione e travisamento della prova sul punto. 11.4. Erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. quanto alla dimensione territoriale della sfera di influenza della consorteria di Carmagnola ed al contributo che ad essa avrebbe apportato il ricorrente e vizi congiunti di motivazione e travisamento della prova sul punto, derivante anche da una valutazione non specifica degli indicatori di intraneità (vicenda del pub Transilvania, vicenda relativa all'ex cartiera di Coazze, assistenza alla quasi latitanza di [OSCURATO:PERSONA], figlio di Francesco, rapporti del ricorrente con gli altri imputati del delitto associativo, valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Siani e dall'imputato di reato connesso Lanzetta, rapporti con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 11.5. Violazione dell'art. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen. e vizi congiunti di motivazione con riferimento alla ribadita sussistenza delle aggravanti del carattere armato della consorteria carmagnolese, al di là delle suggestioni accusatorie riferite alla circostanza del rinvenimento di armi nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ed al contenuto delle conversazioni captate tra persone ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) con i quali il ricorrente non ha avuto alcun contatto. 11.6. Violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo alla ribadita esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 11.7. Con motivi nuovi, i difensori del ricorrente, in riferimento alla condanna per il reato ascrittogli al capo A, deducono ulteriormente violazione di legge penale, in relazione all'art. 416-bis cod. pen., violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla ribadita esistenza della consorteria criminale descritta al capo A dell'imputazione (la locale di Carmagnola), nonché dell'inserimento in essa del ricorrente. 12. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 12.1. Vizi congiunti della motivazione in relazione al canone probatorio del ragionevole dubbio, nel caso di pronunce di primo e secondo grado difformi. La Corte di appello, pur essendosi apparentemente attenuta ai canoni della motivazione rafforzata, ha tratto elementi in aperto contrasto con alcuni passi della sentenza assolutoria oltre a disattendere qualsiasi effettivo confronto con le emergenze a discarico valorizzate dal primo giudice, quali ad esempio la mancata menzione del ricorrente tra gli appartenenti al sodalizio criminale da parte dei collaboratori di giustizia, alcuni dei quali dichiaratisi intranei allo stesso. Né è stata evidenziata l'irrazionalità della motivazione della sentenza del Tribunale in relazione ai vari aspetti presi in considerazione e valorizzati in senso accusatorio dai giudici di appello, quali la durata dei rapporti lavorativi con [OSCURATO:PERSONA], il preteso ricorso al canone di ‘ndrangheta proprio della cd. ambasciata, la natura dei rapporti con altri coimputati come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o soggetti esterni come [OSCURATO:PERSONA]. 12.2. Violazione di legge in relazione all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. in relazione alla indimostrata prestazione da parte del ricorrente di un contributo causale minimo, ancorché non insignificante alla vita della struttura associativa. 12.3. Violazione di legge in relazione all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. in relazione alla configurabilità oggettiva e soggettiva dell'aggravante del carattere armato dell'associazione. Con memoria del 14/11/2024 i difensori del ricorrente hanno formulato nuovi motivi rispetto agli originari. 12.4. Viene denunciato un nuovo profilo di illogicità della decisione impugnata là dove pretermette del tutto qualsiasi valutazione in ordine al diniego opposto dal ricorrente di ricoprire - anche solo formalmente, essendo necessario per l'apertura - il ruolo di responsabile tecnico della [OSCURATO:PERSONA], ritenuta nella medesima sentenza come attività di interesse di coloro che si assumono essere i capi promotori ed organizzatori del sodalizio di 'ndrangheta. Inoltre, assunta la condivisa estraneità del coimputato [OSCURATO:PERSONA], sia in primo che in secondo grado, all'associazione ipotizzata, il [OSCURATO:PERSONA] apertamente esclude di avere "impegni" elettorali con alcuno, dichiarandosi disponibile a votare la coalizione avversaria a quella sponsorizzata dagli Arone (progr. 4602 del 04/06/2016 Rit 84/16, pag. 1781, vol. 3 Ros-GICO Torino). La difesa sottolinea come in entrambi i casi si tratti di dati probatori la cui effettiva portata dimostrativa non è stata minimamente presa in considerazione dal Giudice d'appello, nonostante il percorso motivazionale seguito dal Tribunale ne avesse evidenziato l'estrema rilevanza in chiave assolutoria. Emerge in maniera evidente, dunque, come la ricostruzione offerta nella motivazione della sentenza impugnata si risolva in una 'critica orizzontale' a quella di primo grado, offrendo una mera lettura alternativa del materiale probatorio - peraltro solo parzialmente considerato - che difetta di quel requisito di "esclusività" logica richiesto in caso di ribaltamento della pronuncia. 13. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 13.1. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. 13.2. Vizi congiunti di motivazione in ordine alla decisione della Corte di appello che non ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 585 cod. proc. pen. per disparità di trattamento tra i termini di deposito delle sentenza, di cui beneficia l'organo giudiziario e quelli afferenti alla proposizione dei motivi di gravame di competenza della difesa 13.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per il delitto di natura associativa di cui al capo A dell'imputazione in assenza di sufficienti prove tali da consentire di concludere che la condanna sia stata pronunciata al di là di ogni ragionevole dubbio. 13.4. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al ribadito riconoscimento dell'aggravante del carattere armato della associazione. 13.5. Violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione di cui al capo 01 in danno di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al mancato rilascio dell'immobile occupato senza titolo da [OSCURATO:PERSONA], che a tal fine si era rivolto al ricorrente nonché a [OSCURATO:PERSONA].14. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 14.1. Nullità della pronuncia impugnata per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e del principio di correlazione tra contestazione e sentenza in relazione al delitto di estorsione contestato al capo N1. Secondo l'imputazione originaria, la natura estorsiva del prestito ricevuto dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dipesa dal fatto che la richiesta sarebbe pervenuta dal ricorrente in quanto appartenente all'associazione mafiosa di cui al capo A; stando, invece, alla sentenza impugnata la matrice estorsiva del delitto deve piuttosto rintracciarsi nella pretesa vicinanza dell'imputato a determinati soggetti affiliati al clan in particolare ad [OSCURATO:PERSONA], assumendo, pertanto, decisivo rilievo il contesto in cui i fatti si sarebbero verificati, di per sé idoneo a ingenerare nella persona offesa il timore alla base dell"evento costrittivo. 14.2. Violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione in relazione all'inosservanza dell'obbligo di motivazione rafforzata gravante sul giudice di appello in caso di ribaltamento della pronuncia assolutoria. 14.3. Vizi congiunti di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante del metodo mafioso contestato in relazione al delitto di estorsione. 14.4 Inosservanza di legge penale in ragione della ritenuta integrazione del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. con particolare riferimento al dolo specifico richiesto dalla norma in capo al ricorrente e vizi congiunti di motivazione sul punto. La Corte di merito ha ritenuto di non riservare una autonoma motivazione in ordine alla posizione del ricorrente in relazione all'imputazione di cui al capo H (intestazione fittizia), rinviando a quella svolta nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], stante la stretta correlazione esistente tra le due posizioni processuali. 14.5. Vizi congiunti di motivazione riguardo all'affermazione di responsabilità per i fatti di cui a capo H dell'imputazione in ordine alla ritenuta configurabilità dell'elemento oggettivo del reato e all'assenza di una reale motivazione rafforzata. 14.6. Carenza e vizi di motivazione riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; erronea applicazione della legge penale ex art. 81 cpv. avuto riguardo all'aumento della pena pecuniaria per effetto della continuazione con il reato di cui al capo H della rubrica, essendosi applicato a titolo di continuazione un aumento con riferimento non solo alla pena detentiva ma anche a quella pecuniaria, laddove l'art. 512-bis cod. pen. è punito solo con la prima.14.7. Violazione della legge penale in relazione all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno e vizi congiunti di motivazione sul punto, in assenza di una reale motivazione circa la pericolosità del ricorrente. 15. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 15.1. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una condotta di partecipazione al sodalizio di cui al capo A dell'imputazione derivante anche da una pretesa attitudine alla infiltrazione nel tessuto economico del settore edilizio ed alla composizione di controversie tra privati. 15.2. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in relazione alla ribadita sussistenza di responsabilità in relazione alla condotta di tentata estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo U1 della imputazione. 15.3. Erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla riaffermata ricorrenza della aggravante speciale riferita al delitto di cui al capo Ul. 15.4. Erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 69 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla aggravante di cui all'art. 416, quinto comma, cod. pen. 16. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 16.1. Violazione dell'art. 416-ter cod. pen. e degli artt. 125, 192, 238-bis, 533, 546 cod. proc. pen. e vizi di motivazione e travisamento della prova in relazione alla ribadita affermazione della responsabilità dell'imputato, sull'assunto del carattere non necessario della prova dell'esplicitazione, in sede di accordo, dello impiego del metodo mafioso, in quanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero agito in nome e per conto dell'associazione 'ndranghetista di cui facevano parte. La sentenza impugnata sostiene che non era necessario, nel caso di specie, accertare se vi fosse stata o meno esplicitazione di metodi mafiosi in quanto l'appartenenza alla ‘ndrangheta dei due procacciatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata appurata con sentenza passata in giudicato; esisterebbe, inoltre, una conversazione telefonica intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la coimputata [OSCURATO:PERSONA] (anch'essa coinvolta nella stipula del patto elettorale) dimostrativa di come il ricorrente fosse stato effettivamente informato delle modalità con cui i due mafiosi intendevano reperire i consensi elettorali in suo favore. Tuttavia la sentenza intervenuta a carico dei procacciatori non ha alcuna efficacia vincolante, assurgendo al rango di mero fatto che deve essere liberamente apprezzato in connessione con gli ulteriori elementi di prova; tra questi, la telefonata valorizzata, intervenuta a distanza di quasi un mese dall'originaria pattuizione, ebbe ad oggetto unicamente la rideterminazione del corrispettivo dovuto. I procacciatori hanno del resto mostrato di agire sempre per finalità di lucro personale e nel corso della campagna elettorale dell'on. [OSCURATO:PERSONA], l'associazione, né autonomamente né su istanza dei due, non si è mai mobilitata, del resto raccogliendo il ricorrente pochissime preferenze sul territorio di Carmagnola. Inoltre, il denaro consegnato dal ricorrente ai due procacciatori di voti, rimase nella disponibilità di costoro senza essere distribuito in seno alla consorteria 'ndranghetista. La difesa del ricorrente ha, inoltre presentato una memoria in data 25 gennaio 2025 con cui, oltre a ribadire gli argomenti del ricorso principale, pone all'attenzione di questa Corte un profilo di applicazione intertemporale della legge con riferimento alle modalità di perfezionamento ed al momento consumativo del delitto di cui all'art. 416-ter cod. pen. in relazione all'ultima modifica intervenuta per effetto dell'ad 1 della legge n. 43 del 21 maggio 2019 entrato in vigore 1'11 giugno 2019. 16.2. Violazione dell'art. 416-ter cod. pen. e degli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen. e vizi di motivazione e travisamento della prova in relazione alla ribadita affermazione della responsabilità dell'imputato, ritenendo sussistente l'elemento soggettivo del reato. La sentenza non spiega in alcun modo come la prova del dolo, ancorché generico, del ricorrente possa essere stata desunta dalla mera esistenza di una pattuizione tra politico e mafioso e d'altra parte omette di indicare quali tra le argomentazioni in precedenza espressa avvalorerebbero la dimostrazione della componente soggettiva del reato. 17. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente affida l'impugnazione ad due distinti atti rispettivamente redatti dai suoi difensori. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] 17.1. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 110, 640 cod. pen. e alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di truffa aggravata di cui al capo R dell'imputazione nonostante la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] abbia dichiarato di non aver mai conosciuto il ricorrente 17.2. Violazione di legge penale in relazione all'art. 61, n. 7, cod. pen. ed alla ribadita sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità.17.3. Violazione di legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. ed alla mancata riduzione al minimo edittale della pena da irrogare, comminata dal primo giudice nel massimo senza una motivazione adeguata ed avallata nella sua misura eccessiva dalla decisione impugnata. 17.4. Violazione di legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen. ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] 17.5. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 110,640 cod. pen. e processuale in relazione agli artt. 192, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di truffa aggravata, dovuta al travisamento delle varie risultanze probatorie esaminate (riconoscimento ad opera della persona offesa, disponibilità dell'utenza telefonica oggetto di intercettazioni, etc.). 17.6. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 62-bis, 63 e 133 cod. pen. ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 17.7. Violazione di legge penale in relazione all'art. 163 cod. pen. con riferimento all'immotivato diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorso del Procuratore Generale distrettuale. Il ricorso della parte pubblica deve essere dichiarato inammissibile, perché fondato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Esso risulta, invero, declinato esclusivamente in fatto, investendo direttamente il merito dell'accusa a suo tempo mossa dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. E' noto, infatti, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). A tale preliminare rilievo di carattere generale vale aggiungere le seguenti considerazioni. Il resistente [OSCURATO:PERSONA] è cugino di [OSCURATO:PERSONA] e titolare di un distributore di benzina presso il quale, secondo l'accusa, sarebbero avvenuti diversi incontri tra esponenti della cosca di Carmagnola. La Corte di appello, con valutazione di merito insindacabile in questa sede, ha ritenuto di non attribuire rilevanza a tali eventi, sottolineando da un lato il rapporto di parentela con l'Arone e dall'altro la circostanza che egli si era prestato a favorire incontri tra il congiunto e terze persone senza mai parteciparvi, senza conoscerne causa e contenuto e senza seguirne l'esito. Quanto alle consegne di denaro da lui effettuate in favore dell'Arone, la Corte ne ha rilevato il modesto importo complessivo (1.700 euro) oltre al rinvenimento di un quaderno contenente l'annotazione dei debiti che il congiunto aveva maturato, a dimostrazione della natura di meri prestiti soggetti comunque a futura restituzione. La Corte di merito ha, infine, rilevato l'assenza di elementi di valutazione significativi a carico di tale imputato da parte dei collaboratori di giustizia, uno solo dei quali ([OSCURATO:PERSONA]) ne aveva parlato in maniera ritenuta, tuttavia, imprecisa e come tale non decisiva. Trattasi di valutazioni dettate da una riconoscibile logica assolutoria, ma che non per questo prestano il fianco a critiche di ordine logico-argomentativo e che per tali ragioni impongono la conferma del giudizio di inammissibilità della impugnazione della parte pubblica. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di tale imputato va rigettata perché basata su motivi infondati o in taluni casi non proponibili in sede di legittimità. 2.1. Il primo motivo di censura investe il tema della pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Zito, Mantella e Arena in veste di imputati di reato connesso. La difesa dell'imputato aveva già posto tale questione con i motivi d'appello, ricevendone ampia risposta da parte della Corte di merito alle pag. 91-92 della sentenza impugnata. In questa sede reitera le medesime argomentazioni come se quella risposta, congrua e diffusa, non fosse stata fornita, incorrendo, pertanto, la censura nel vizio di inammissibilità per aspecificità, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Risulta, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra molte v. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 2.2. I successivi motivi, dal secondo al sesto, investono tutti, sebbene con diversità di accenti e di prospettiva (talvolta con riferimento alla motivazione, talaltra alla dedotta violazione dei parametri normativi di riferimento), il tema della responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli, dalla sua partecipazione, in veste di promotore e dirigente, all'associazione di 'ndrangheta, emanazione dell'originaria 'ndrina calabrese Bonavota, insediatasi nel Comune piemontese di Carmagnola (capo A), alla sussistenza delle aggravanti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 416-bis cod. pen. per passare ai reati di traffico di stupefacenti (capo T) ed estorsione (capo 01). Con riferimento a tali capi e punti della sentenza impugnata, le censure si svolgono, tuttavia, su un piano di mero fatto, investendo, come anticipato, la questione della responsabilità in ordine a detti reati, eventualmente aggravata. Ma, come già rilevato a proposito del ricorso del Procuratore Generale, le valutazioni suscettibili di sfociare in un diverso apprezzamento di merito delle risultanze probatorie sono estranee al perimetro del sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402/1997, Dessimone cit.) e non possono trovare accoglienza nel giudizio di cassazione, dovendo essere obbligatoriamente dichiarate inammissibili. S'impone, peraltro, nel caso in esame, una puntualizzazione con riguardo al delitto di estorsione ascritto al ricorrente al capo 01, in rapporto alla non perspicua risposta fornita dalla Corte territoriale con riferimento al tema della rilevanza della condotta materiale intimidatoria, fondante la responsabilità del ricorrente, a fronte della dedotta inefficacia da parte della difesa dell'imputato appellante, della procura speciale rilasciata dal titolare dell'immobile interessato al rilascio in favore di [OSCURATO:PERSONA], soggetto nei confronti del quale era stata concretamente esplicitata la minaccia. A fronte della censura difensiva secondo cui l'esecuzione delle procedura di rilascio dell'immobile era stata sospesa non tanto per effetto dell'intervento intimidatorio del ricorrente quanto per un vizio di procedura attinente alla validità della procura conferita dal titolare del diritto ([OSCURATO:PERSONA]) alla persona offesa del reato ([OSCURATO:PERSONA]) (pag. 99 ricorso), la Corte di appello ha argomentato che la prova dell'efficacia dissuasiva di quell'intervento doveva essere desunta dal fatto che l'occupante abusivo dell'immobile ([OSCURATO:PERSONA]) sollecitatore dell'intervento dell'imputato, aveva continuato a godere dello immobile per un periodo di tempo consistente, ancorché non quantificato, ma comunque successivo al fatto costituente reato. In realtà, una risposta più adeguata avrebbe dovuto considerare la specifica irrilevanza del difetto di procura a fronte di una condotta materiale che, nel preciso momento in cui veniva esplicata, in un contesto socio-temporale connotato anche, se non soprattutto, dalla comune provenienza territoriale (calabrese) di tutti i soggetti coinvolti, aveva prodotto comunque i propri effetti dissuasivi, così da estrinsecarsi come manifestazione del potere di intimidazione del sodalizio criminoso, interessatosi alla vicenda in persona del suo rappresentante di vertice. Si rinvia, inoltre, alle considerazioni svolte riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (v. infra) quanto alla ribadita sussistenza di consistenti elementi di prova dell'esistenza del locale di ‘ndrangheta di Carmagnola, della sua origine e del suo radicamento sul territorio comunale e zone limitrofe. 2.3. Va, infine, ritenuto infondato anche il composito motivo in tema di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quantificazione della pena riportata, in ordine ad entrambi i punti la sentenza impugnata presentando congrue, pertinenti e diffuse argomentazioni alle pag. 394-395, cui compiutamente deve rinviarsi. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorso di tale imputato va dichiarato inammissibile. In maniera più evidente che nei casi di altri ricorrenti, l'impugnazione, articolata su tre motivi di censura, ribaditi dalla memoria difensiva per tempo depositata, si rivela non solo concretamente ma anche programmaticamente (in particolare il terzo motivo) finalizzata a conseguire una nuova rivalutazione delle risultanze probatorie del giudizio, tanto sul tema della sussistenza di una consorteria criminale nota come locale di ‘ndrangheta di Carmagnola quanto su quello della sua partecipazione al sodalizio. In ordine a detto ultimo aspetto in particolare, la Corte di merito non ha fatto, come lamenta la difesa dell'imputato, cattivo governo dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza sedimentatasi in materia (ad es. in tema di messa a disposizione del partecipe), ritenendo piuttosto di ravvisare la sussistenza degli estremi del reato e indicando in primo luogo nel supporto prestato all'attività svolta dallo zio [OSCURATO:PERSONA] (impegnato in contatti con esponenti di altre cosche, con persone coinvolte in attività di traffico di stupefacenti, in iniziative economiche di dubbia legittimità come l'acquisto di buoni del Tesoro italiano e bolivar venezuelani) il ruolo ricoperto dal ricorrente (v. pag. 193 sent.) e nella spendita dell'autorevolezza del sodalizio criminale, con l'intervento in prima persona nella risoluzione di contrasti tra privati (v. pag. 19 4). In tale prospettiva la Corte di appello ha ovviamente disatteso quanto era stato, pur legittimamente, prospettato dalla difesa del ricorrente, senza per questo potersi configurare un vizio del provvedimento; valgono, dunque, anche per tale ricorrente le considerazioni generali e di sistema di cui a Sez. U, n. 6402/1997, Dessimone cit. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorso di tale imputato è fondato limitatamente ai reati di cui ai capi F e H1, entrambi per violazione dell'art. 512-bis cod. pen., in ordine ai quali la sentenza va annullata senza rinvio per le ragioni oltre indicate, mentre per il resto deve essere rigettato. 4.1. Prima, però, di affrontare le questioni riguardanti le singole fattispecie di reato, vanno dichiarate inammissibili le censure concernenti due profili procedurali, che la difesa del ricorrente aveva già posto all'attenzione della Corte di appello di Torino. Con la prima di dette eccezioni veniva reiterata la questione dell'incompetenza territoriale che già il Tribunale di Asti in primo grado aveva disatteso mediante ordinanza del 21/07/2020 in relazione al luogo di manifestazione della associazione di stampo mafioso nota come locale di 'ndrangheta di Carmagnola (capi A, F dell'imputazione). Tribunale e Corte territoriale (v. pag. 89 sent. impugnata) hanno, infatti, conformemente escluso la violazione dell'art. 8 cod. proc. pen., affermando la competenza dell'autorità giudiziaria di Asti, facendo applicazione di noti principi giurisprudenziali elaborati sul tema delle cd. mafie delocalizzate (venendo in maniera pertinente citata Sez. 2, n. 45584 del 24/11/2022, Carzo, Rv. 283857), nozione in cui rientra a pieno titolo il cd. locale di Carmagnola (To), in quanto emanazione extraterritoriale della 'ndrina Bonavota nata ed affermatasi nel Comune di Sant'[OSCURATO:PERSONA] (Vv) a sua volta affiliata alla 'ndrangheta calabrese. E stata così correttamente disattesa la tesi difensiva di una competenza da radicare nelle zone di originaria manifestazione del fenomeno di ‘ndrangheta e cioè in Calabria, ragion per cui del tutto immotivatamente la questione è stata riproposta anche in sede di legittimità, dovendo essere dichiarata inammissibile per aspecificità (v. Sez. 2, n. 42046/2019, Boutartour cit.). 4.2. Analogamente è a dirsi con riguardo alla pretesa erronea applicazione degli artt. 195 e 210, comma 5, cod. proc. pen. asseritamente rifluente sulla inutilizzabilità degli esami resi dai collaboratori di giustizia Zito, Mantella e Arena, imputati di reato connesso, punto sul quale la Corte territoriale ha reso adeguata motivazione alle pag. 91-92 della decisione impugnata. Anche in questo caso, è noto il principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in ordine alla non applicabilità degli artt. 195 e 210 cod. proc. pen. alle dichiarazioni dibattimentali rese dai collaboratori di giustizia, sottostanti, invece, ai normali riscontri di cui all'art. 192 cod. proc. pen., venendo correttamente richiamata dalla Corte di merito Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata, Rv. 256065 (cui vale aggiungere Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185), ciò nondimeno la questione venendo riproposta in sede di legittimità e conseguentemente dichiarato inammissibile per aspecificità il relativo motivo di censura. 4.3. Infondati, invece, anche perché declinati prevalentemente in punto di fatto risultano i motivi (terzo e quarto) incentrati sull'esistenza del locale di ‘ndrangheta di Carmagnola, sull'esistenza della originaria 'ndrina Bonavota, sulla relativa derivazione e sulla partecipazione al (supposto) sodalizio criminale del ricorrente, fratello maggiore di [OSCURATO:PERSONA], le cui argomentazioni ricalcano quelle presenti nel ricorso del congiunto, anche in relazione al ruolo di vertice svolto all'interno dell'associazione. Vale, infatti, ribadire che con la consueta evocazione di vizi di legge e di motivazione, si tenta invariabilmente di sottoporre a nuovo scrutinio le argomentazioni, insuscettibili di censure di ordine logico, che la Corte di appello ha svolto su temi di stretto merito in rapporto ai termini dell'accusa e che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. In ogni caso i giudici di merito hanno rispettato le coordinate giuridico- interpretative sulla base delle quali è stato possibile per il Tribunale affermare e dalla Corte di merito ribadire il radicamento del gruppo di 'ndrangheta Arone nel territorio del Comune di Carmagnola (pag. 76 e segg. sent. impugnata). In estrema sintesi, una volta riconosciuta - secondo un accertamento di fatto insuscettibile di critica in sede di legittimità - la consorteria di Carmagnola quale articolazione di `ndrangheta cd. delocalizzata, derivata dal clan Bonavota egemone nel territorio del Comune di Sant'[OSCURATO:PERSONA] (Vv) e zone limitrofe a partire quanto meno dal 1991, i giudici di merito hanno verificato la ricorrenza di quegli indici materiali e probatori suscettibili di confermare l'ipotesi accusatoria di violazione dell'art. 416-bis cod. pen., cui si è aggiunta in corso di giudizio la pronunzia di questa Corte di cassazione che, in separato procedimento, a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri ha, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], statuito la sussistenza del sodalizio di 'ndrangheta di Carmagnola, evenienza rilevante ai sensi dell'art. 238- bis cod. proc. pen. Il compendio probatorio, composto in maniera significativa ma non esclusiva delle propalazioni rese da cinque collaboratori di giustizia - dei quali uno ([OSCURATO:PERSONA]), già affiliato a [OSCURATO:PERSONA], partecipe anche della consorteria di Carmagnola (pag. 62 e 106 sent. impugnata) - ha evidenziato il manifestarsi nel territorio comunale di fenomeni di sicuro rilievo penale ai fini della dimostrazione della sussistenza del reato associativo. La sentenza ha diffusamente e talora ripetitivamente messo in risalto l'intromissione di componenti di vertice del sodalizio nella composizione di dispute private (pag. 82, 118, 120 sent. riguardo ad [OSCURATO:PERSONA]; pag. 112, 120, 144 ad [OSCURATO:PERSONA]), talora in funzione di mero recupero crediti (pag. 109 sent. riguardo ad [OSCURATO:PERSONA]) talaltra con modalità intimidatorie (pag. 108-110 sent.), l'imposizione di tangenti di protezione a carico di operatori economici della zona (pag. 83 sent. riguardo ad [OSCURATO:PERSONA], pag. 143 ad [OSCURATO:PERSONA]), l'intervento diretto nel settore economico dei lavori edilizi (pag. 83, 119, 120 sent. riguardo ad [OSCURATO:PERSONA]; pag. 118, 119 ad [OSCURATO:PERSONA]), il coinvolgimento di tali due imputati in vicende (ricerche di un autocarro oggetto di furto; benestare concesso all'occupazione di uno spazio per il commercio ambulante; richiesta di protezione contro un'azione incendiaria; intervento in una vertenza per l'affidamento di un appalto) implicanti il riconoscimento da parte di soggetti terzi di una capacità di controllo del territorio (pag. 114-115 sent.), evenienze tutte atte a dimostrare senza equivoci l'atteggiarsi del gruppo come concorrente e talora sostituto nell'esercizio di pubbliche funzioni da parte delle autorità amministrative, di polizia e giudiziarie nel territorio comunale e zone limitrofe nonché come attore in alcuni settori economici d'elezione, che notoriamente costituiscono gli elementi distintivi dell'egemonia che il sodalizio criminale di stampo mafioso è in grado di esercitare su un determinato territorio. In tale prospettiva la Corte ha dato conto di come le risultanze processuali fossero idonee a dimostrare che nel territorio di riferimento il sodalizio, costituente struttura delocalizzata, correlata a mafia storica, fosse stato in grado di rendersi riconoscibile e di esprimere la propria fama criminale, non essendo peraltro necessario un impiego della capacità intimidatoria del vincolo associativo tale da assicurare addirittura una penetrazione capillare nel tessuto economico e sociale, ma potendosi affermare che quell'impiego fosse comunque concretamente idoneo all'attuazione programmatica di un progetto egemonico in un determinato ambito territoriale (a ben guardare, è stato delineato un quadro operativo ancor più significativo di quello in altre occasioni reputato bastevole: si rinvia a Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, P.g. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 270442, in cui è stata esaminata la posizione di [OSCURATO:PERSONA], soggetto parzialmente coinvolto nelle vicende oggetto del giudizio). In concreto, dunque, nel caso della cosca di Carmagnola, la sentenza impugnata ha stabilito che la valenza dimostrativa delle risultanze processuali sopra ricordate ha soddisfatto largamente lo standard probatorio necessario ai fini della configurabilità di un sodalizio inquadrabile nel paradigma di cui all'art. 416-bis cod. pen. Resta in ogni caso il dato insuperabile della non consentita declinazione delle censure in termini prevalentemente di fatto e merito rispetto al tema dello accertamento giudiziale. 4.4. Lo stesso è a dirsi della doglianza riferita alla ribadita sussistenza della aggravante del carattere armato della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis, quarto e quinto comma, cod. pen. riferita alla ravvisata associazione criminale. La motivazione resa dalla Corte territoriale deve ritenersi complessivamente congrua (pag. 125 e segg. sentenza) in quanto fondata su elementi probatori incontestati (la disponibilità di armi da parte di soggetti contigui, Rizzo e Serratore, al coimputato [OSCURATO:PERSONA] o al locale di Carmagnola) e sulla manifestata consapevolezza da parte di terzi ([OSCURATO:PERSONA] e figlio) di analoga disponibilità da parte dello stesso ricorrente in prima persona, il tutto coniugato con il noto orientamento interpretativo di legittimità che considera la disponibilità di armi elemento consustanziale alle cd. mafie storiche, novero cui la 'ndrangheta e le sue articolazioni territoriale appartengono in maniera indiscussa, con la conseguente attenuazione dell'onere probatorio sul punto per la pubblica accusa (Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv. 284761 e per differenziazione Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, Rv. 285908). 4.5. Il ricorso è, invece, fondato con riferimento ai reati di cui ai capi F e H dell'imputazione, entrambi secondo l'accusa commessi per violazione dell'art. 512-bis aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Il primo dei reati oggetto dei predetti capi (sub F) riguarda una condotta contestata al ricorrente in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato, mentre l'altro (sub H) ne concerne una analoga in concorso in questo caso con [OSCURATO:PERSONA]. Lo schema concettuale alla base delle formulazione di dette accuse è analogo, ancorché non del tutto sovrapponibile. Nel primo caso (reato sub F) l'interposizione fittizia si sarebbe realizzata mediante l'esercizio da parte del Tamburro di attività economica a titolo individuale, di detta attività essendo socio occulto il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; nel secondo (reato sub H) il ricorrente sarebbe stato socio occulto, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] srl, con attribuzione paritaria delle quote di partecipazione ai prestanome [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In entrambi i casi il ricorso del ricorrente investe sia la configurabilità del reato a proprio carico sia la motivazione con cui la Corte di appello ne ha ribadito la responsabilità a titolo di concorso. Con riferimento al primo degli addebiti, al fine di respingere il motivo di appello circa la non configurabilità del reato, la Corte di merito ha convenuto come la circostanza che il ricorrente avesse agito per qualche tempo da gestore della ditta individuale TV, in maniera non limitata ai cantieri di Vinovo e Trofarello dove la stessa operava, non fosse, tuttavia, sufficiente ad integrare la materialità del delitto (pag. 123 sent.). L'elemento differenziale sarebbe, piuttosto, consistito nella circostanza di avere l'imputato disposto del complesso aziendale come cosa propria e perfino senza il concerto ovvero il coinvolgimento dell'intestatario formale "mero supino esecutore delle indicazioni e delle direttive dell'appellante". Secondo la Corte di merito, infatti, tale ricostruzione si collocherebbe "esattamente nel perimetro testuale della norma incriminatrice che, per l'appunto, individua in termini alternativi l'oggetto dell'attribuzione fittizia, ovvero la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, espressamente evocandone in termini di rilevanza non solo l'intestazione (dato formale) ma anche la gestione (dato fattuale) quali modalità di consumazione della condotta materiale" (pag. 124 sent.). Reputa, tuttavia, il Collegio che quella che viene definita una situazione pienamente sussumibile nel fuoco dell'art. 512-bis cod. pen., ad una più approfondita analisi non lo risulta affatto. E' vero, infatti, che tra le modalità di consumazione del delitto in esame è ricompreso l'aspetto dinamico della gestione di denaro, beni o altre utilità, ma proprio in tale prospettiva le risultanze dibattimentali avrebbero dovuto in alternativa evidenziare: a) l'attribuzione fittizia al Tamburro di una carica o di un attributo formale relativi allo strumento giuridico attraverso il quale egli svolgeva attività economica, cosa risultata impossibile essendo titolare di ditta individuale; b) l'attribuzione al predetto Tamburro della gestione diretta di denaro, beni o altre utilità in realtà riferibili a [OSCURATO:PERSONA], circostanza non chiarita dalle affermazioni contenute in sentenza (v. supra), limitatasi a registrare come il primo fosse il mero esecutore delle direttive impartitegli dal ricorrente. Nella fattispecie, del resto, non si verte in un caso di acquisizione della titolarità di fatto di parte delle quote societarie di un terzo, che, pertanto, rimanendo titolare effettivo per una frazione della partecipazione, diventa soggetto interposto per altra frazione di essa, giusta la situazione considerata da Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Alecci, Rv. 281589-03.Né è, inoltre, possibile richiamare a sostegno della tesi della penale rilevanza della condotta l'ampia prospettiva delineata da Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259588 secondo cui "l'ambito di applicabilità [dell'intestazione fittizia] non è limitato alle ipotesi riconducibili a precisi schemi civilistici, ma comprende tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene e inoltre (...) prescinde da un trasferimento in senso tecnico giuridico, rimandando non ai negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che effettua l'attribuzione, ovvero per conto e nell'interesse del quale l'attribuzione medesima viene compiuta". Dalla sentenza impugnata non è dato del resto rilevare il riferimento ad alcuna attribuzione di beni da Arone a Tamburro, su cui il ricorrente abbia continuato ad esercitare un effettivo potere, atteso che l'indicata ingerenza gestionale non comporta automaticamente che i beni gestiti fossero nella sua titolarità. Sotto altro profilo deve, inoltre, rilevarsi che l'assetto patrimoniale ipotizzato e comunque non dimostrato dalla sentenza, non avrebbe in ogni caso potuto impedire l'applicazione in capo all'imputato delle disposizioni di legge in materia di prevenzione, senza neppure scomodare le presunzioni di cui all'art. 26 del d. Igs. n. 159 del 2011. L'intrinseca impossibilità di eludere, mediante la condotta considerata, quelle disposizioni, implicante il difetto del dolo specifico, comporta, infatti, la non riconducibilità della fattispecie al paradigma normativo di cui all'art. 512-bis cod. pen., con la conseguenza che l'imputato deve essere assolto dall'addebito per insussistenza del fatto, a meno che non si intenda semplicemente punirne il mero esercizio di un'attività imprenditoriale, per quanto in difetto di ogni divieto di carattere penale. 4.6. Discorso in parte diverso s'impone per la contestazione di cui al capo H. In questo caso il trasferimento fraudolento di valori si inserisce in una sorta di progressione criminosa che vede quale antecedente logico e temporale del reato l'altro ascritto al capo N1 al concorrente [OSCURATO:PERSONA], dal momento che, stando all'accusa, questi avrebbe conseguito forzosamente la somma di 100.000 euro dalla persona offesa di quel delitto, [OSCURATO:PERSONA], destinandola proprio alla [OSCURATO:PERSONA] srl, come anzidetto partecipata al 50% da [OSCURATO:PERSONA] e per l'altro 50% da [OSCURATO:PERSONA], quando in realtà il vero titolare sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA]. Rinviando alle più diffuse considerazioni svolte al successivo par. 13 (ricorso [OSCURATO:PERSONA]), si può ora anticipare che, non essendo evidenziata in sentenza la sussistenza di alcuna prova di un concreto apporto dell'imputato all'operazione patrimoniale descritta, se non l'apodittica affermazione che, essendo egli il dominus della [OSCURATO:PERSONA], doveva necessariamente avere contributo alla relativa conclusione, lo stesso deve essere ritenuto estraneo da tale accusa e la sentenza annullata senza rinvio in relazione a tale delitto per non avere l'imputato commesso il fatto. 4.8. Va, infine, ritenuto infondato il motivo che investe i temi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena, asseritamente illegittima, in ordine ai quali la sentenza impugnata presenta congrue e pertinenti considerazioni a pag. 394 della motivazione. 4.9. L'accoglimento parziale del ricorso impone l'eliminazione delle frazioni di pena riferite ai reati di cui ai predetti capi FeH e la rideterminazione di quella complessiva nella misura indicata in dispositivo. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorso di tale imputato è fondato limitatamente al delitto di natura associativa (art. 416-bis cod. pen.) ascrittogli al capo A e all'aggravante dello impiego del metodo mafioso contestatagli con riferimento ai reati satellite (capi El, Fl, G1, H1, I1, Li, M1), mentre va rigettato nel resto. 5.1 Imputazione di natura associativa ed aggravante qualificata, capo e punto costituenti oggetto dei motivi 5.3. e 5.6. del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Così come per i reati satellite, il ricorrente era stato assolto in primo grado anche dall'accusa associativa. Con ampia e diffusa motivazione (pag. 268-293 sent.) la Corte di merito, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha invece ritenuto tale imputato appartenente, con funzioni apicali, "al sodalizio misto carmagnolese in posizione paritaria a quella di [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 271 sent.). Va subito premesso che l'annullamento della pronuncia su tale capo e punto non consegue ad un difetto di motivazione rafforzata, come la difesa protesta nei motivi aggiunti: risulterebbe, infatti, obiettivamente ingeneroso e in contrasto con la profusione di argomenti che la Corte territoriale ha impiegato per sovvertire la decisione assolutoria di primo grado, affermare che non si sia avuta una valutazione ben oltre che ponderata da parte dei giudici di secondo grado del materiale probatorio esaminato. Dalla sentenza si ricava, dunque, che dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA], di origine siciliana, al locale di ‘ndrangheta calabrese di Carmagnola, avevano riferito due collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), di cui il secondo già intraneo proprio al sodalizio di Carmagnola e che lo aveva indicato come gestore delle macchinette da gioco di fatto, settore di fatto riconducibile all'ambito degli interessi economici dell'associazione. Tanto premesso, la Corte mette in connessione una serie di elementi di fatto che reputa atti a fungere da riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e a dimostrare una stretta unità di intenti e d'azione tra il ricorrente e i fratelli Arone. In tale prospettiva si evidenzia in motivazione che il ricorrente era il soggetto incaricato alla manutenzione delle macchinette da gioco, tramite la società della moglie [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 3) nel territorio comunale; era stata in un'occasione interpellato da tale [OSCURATO:PERSONA] per far cessare delle condotte estorsive di tre giovani ai propri danni quale gestore del bar Golden, anche se aveva a sua volta preferito richiedere l'intervento di [OSCURATO:PERSONA]; il titolare di un esercizio pubblico, tale Curzietti, aveva subito un incendio doloso, a seguito del quale il titolare di un bar concorrente gli aveva consigliato di accettare l'installazione nel suo locale di macchinette da gioco così da poter sostenere le spese di gestione e di affitto; ancora, il ricorrente era stato coinvolto, in veste di intermediario, dalla titolare di un bar (tale [OSCURATO:PERSONA]) nelle trattative per la cessione dell'esercizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], persona di origine calabrese; aveva offerto sostegno ad una lista civica comunale capeggiata da tale [OSCURATO:PERSONA], che già di centro-destra, si era schierato con quello di centro-sinistra, allorquando gli esponenti della prima lista avevano annunciato misure restrittive orarie nell'uso delle macchinette da gioco nei locali pubblici. Ciò premesso, il profilo critico che il Collegio reputa piuttosto di ravvisare nella statuizione in esame è il medesimo di quello che già avevano messo in risalto i giudici di primo grado, allorquando non trovando riscontri probatori del coinvolgimento dell'associazione di ‘ndrangheta nella gestione delle macchinette da gioco, aveva escluso l'esistenza di altri motivi per ritenere sussistente un rapporto di stabile e organica compenetrazione tra il ricorrente ed il sodalizio criminale in questione. In effetti anche scorrendo la minuziosa ricostruzione operata dalla Corte di appello degli eventi sopra indicati, manca il riferimento ad un elemento di portata dirimente per concludere che la gestione delle macchinette da gioco rientrasse nell'ambito degli interessi dell'associazione di ‘ndrangheta, non essendo all'uopo sufficiente il ricordato intervento diretto di [OSCURATO:PERSONA] nella tentata estorsione ai danni del bar Golden per consentire tale conclusione, dal momento che l'interessamento di questi alla vicenda poteva essere ascritto alla nota tendenza di ogni sodalizio di stampo mafioso a sostituirsi alla legittima autorità dello Stato nel componimento delle controversie tra privati. In definitiva deve concludersi che non risultano allo stato individuati, sulla scorta degli elementi di fatto esposti in motivazione, gli elementi di riscontro alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e in particolare di [OSCURATO:PERSONA] o almeno non risultano compiutamente esplicitate le connessioni di natura logico- interpretativa che consentono di ravvisare oltre ogni ragionevole dubbio un rapporto di partecipazione dell'imputato all'associazione delineata al capo A della imputazione. Né può dirsi dimostrata l'esistenza di una confederazione e/o alleanza tra [OSCURATO:PERSONA] asseritamente rappresentata da Buono e ‘ndrangheta operante a Carmagnola, atteso il numero veramente esiguo dei soggetti coinvolti, se non altro dal versante mafioso siciliano, onde autorizzare simile affermazione. Quanto all'aggravante qualificata di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. riferita all'impiego del metodo mafioso nella commissione dei reati di cui ai capi E1, Fl, G1, H1, Ti, L1, Ml, essa deve ritenersi una immediata derivazione della affermata intraneità dell'imputato all'associazione di 'ndrangheta di Carmagnola, la cui applicabilità dipende strettamente dalla diversa valutazione in tema di delitto associativo. Alle lacune argomentative ora indicate dovrà sopperire altra sezione della Corte territoriale, cui gli atti vanno rinviati per ulteriore valutazione e giudizio sul principale capo di imputazione. 5.2. Con riferimento, invece, ai sopra citati reati satellite, oggetto dei motivi di ricorso 5.1 e 5.2 dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e 5.4. e 5.7. di quello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], reputa il Collegio di dover confermare la statuizione ad essi dedicata dalla Corte territoriale. Va preliminarmente rilevato come le censure formulate nel primo di tali atti (avv. [OSCURATO:PERSONA]) risultino declinate essenzialmente in fatto, risultando come tali improponibili in sede di legittimità; anche quelle di cui al ricorso a firma del secondo difensore del ricorrente (avv. [OSCURATO:PERSONA]) condividono la medesima impostazione, ma nei motivi aggiunti viene formulata la doglianza dell'inidoneità della motivazione rafforzata, che deve, tuttavia, essere rigettata. Con riferimento, dunque, ai delitti di danneggiamento mediante incendio di autovetture o spari in ora notturna (capi El, Fl, Gl, H1, Il, L1, M1 da cui il ricorrente era stato assolto in primo grado, oltre a due episodi - in danno di un ristoratore, tale [OSCURATO:PERSONA] e dei titolari di un negozio di ottica, fratelli Bottala - che hanno costituito oggetto di verifica giudiziale, pur non essendo stati formalmente contestati), la Corte di merito ha in maniera certosina passato al vaglio gli elementi di prova giungendo a sovvertire la pronuncia del Tribunale, che faceva essenzialmente leva sulla circostanza che gli episodi di incendio di autovetture erano stati molto frequenti nel territorio comunale di Carmagnola e che il numero di quelli ascritti alla responsabilità dell'imputato erano in definitiva di numero ridotto.I giudici di appello hanno, tuttavia, evidenziato che dalle annotazioni conservate nella locale Caserma di Carabinieri risultava che esse si erano manifestate con ben più bassa cadenza, in particolare in numero di circa otto all'anno nel periodo 2012-2014, non risultando così poco frequenti. La Corte di appello ha anche posto in rilievo che tutte le persone offese avevano maturato ragioni di contrasto direttamente con lo stesso Buono (titolare dell'agenzia di viaggi Chiesa), con sua moglie ([OSCURATO:PERSONA]), con sua figlia (l'assessore al Comune di Carmagnola, [OSCURATO:PERSONA] e il dipendente comunale [OSCURATO:PERSONA]), con il suo amico ,[OSCURATO:PERSONA] (il direttore dell'Ufficio postale di Carmagnola, [OSCURATO:PERSONA]) e quando non v'erano state regioni immediate di rimostranza ne sussistevano altre di natura generale, come nel caso del vice sindaco di Carmagnola, [OSCURATO:PERSONA], che aveva annunciato una posizione politica favorevole ad una restrizione oraria all'uso delle macchinette da gioco nei locali pubblici, di cui Buono risultava incontestabilmente monopolista a Carmagnola. La Corte di merito ha, inoltre, evidenziato, che per tre di detti episodi di sicura origine dolosa (persone offese [OSCURATO:PERSONA], Solavaggione, Chiesa) vi era stata una stretta consequenzialità temporale tra insorgenza delle ragioni di dissidio e produzione del danneggiamento. Va, infine, aggiunto che gran parte delle persone offese, sentite in appello nel corso della disposta rinnovazione istruttoria, avevano mostrato segni di reticenza per timore di subire rappresaglie da parte dell'imputato. In conclusione, la Corte di appello ha ritenuto come la sentenza del Tribunale apparisse illogica e incompleta su tali capi per difetto di considerazione delle risultanze a carico dell'imputato "da cui emerge plasticamente il filo rosso dell'unitario movente e della matrice dolosa delle condotte in contestazione, insuscettibile di lettura alternativa, posto che tutte le persone offese hanno dichiarato di non avere ragioni di dissidio con persone diverse del Buono". Trattasi di valutazione ad avviso del Collegio insuscettibile di critica sul pieno logico-argomentativo. Sebbene, dunque, nessun autore materiale delle condotte di danneggiamento sia stato mai colto sul fatto, avvenendo le stesse prevalentemente in orario notturno e con modalità elusive di possibili operazioni di contrasto da parte di privati e/o di forze di polizia, non v'è dubbio che la loro reiterazione in un ambito territoriale ristretto e la conseguenzialità logica e temporale rispetto alle ragioni di contrasto che avevano opposto l'imputato direttamente o persone a lui legate da rapporti di parentela e/o amicizia alle vittime di quelle condotte, rende incensurabile la statuizione della Corte di merito che nessun altro se non lui era in possesso del movente all'origine di eventi, altrimenti per l'appunto inspiegabili oltre ogni ragionevole dubbio. 5.3. Risulta, infine, assorbito il motivo (sub 5.6.) contenuto nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in tema di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la disposta rinnovazione della valutazione di una parte della accusa e della conseguente necessità di rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 6. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] la formulazione dei distinti motivi del ricorso, sebbene articolati in relazione a specifici profili, la difesa del ricorrente contesta la ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato di concorso esterno nella associazione per delinquere detta locale di ‘ndrangheta di Carmagnola che, secondo la prospettazione accusatoria accolta dalle sentenze di merito, avrebbe trovato dimostrazione, a specificazione del generico e onnicomprensivo capo di imputazione (sub Q1), eminentemente dall'avere il ricorrente partecipato a due vicende di compravendita immobiliare vedenti a vario titolo coinvolti esponenti della consorteria criminale. La principale tesi difensiva è, invece, che manca del tutto nella sentenza impugnata l'indicazione dello specifico vantaggio derivante dal rapporto instaurato dall'imprenditore colluso con la cosca mafiosa, che deve consistere, secondo la univoca giurisprudenza di legittimità, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e per l'organizzazione, considerata nel suo complesso, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, non essendo sufficiente la circostanza che la condotta dell'extraneus abbia contribuito a far conseguire risultati utili ad uno o più associati al sodalizio criminale. Il ricorso è fondato. Secondo la prospettazione accusatoria accolta dalla sentenza, il principale affare economico cui il ricorrente avrebbe partecipato, beneficiando del fattivo e decisivo supporto di esponenti della ‘ndrangheta di Carmagnola, è stato l'acquisto della villa, ubicata nel Comune di Moncalieri (To), v. Maiole n. 71 già di proprietà dell'ex calciatore della Juventus FC, [OSCURATO:PERSONA], inizialmente messa in vendita al prezzo di 550.000 euro ed alla fine acquistata da Burlò per 325.000 euro, con annessa liquidazione di provvigioni in favore dei molti mediatori a vario titolo intervenuti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) tra i quali, non ultimi, anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La forte riduzione del prezzo inizialmente fissato, unitamente ai tempi ristretti di conclusione della trattativa, rappresentano secondo tale prospettiva la prova, insieme ovviamente al pagamento di rilevanti provvigioni nei confronti, fra gli altri, di alcuni esponenti dell'associazione, che senza l'intervento del sodalizio mafioso l'affare non avrebbe potuto essere portato a conclusione a condizioni così vantaggiose. Osserva, tuttavia, il Collegio che dalla motivazione della sentenza sul punto manca del tutto ogni riferimento ad interventi di sapore intimidatorio o quanto meno di ammorbidimento delle pretese nei confronti del venditore [OSCURATO:PERSONA] o del suo rappresentante, in persona del mediatore immobiliare [OSCURATO:PERSONA], quali evenienze suscettibili di dimostrare da un lato il decisivo sostegno del gruppo criminale all'imprenditore colluso (Burlò) e dall'altro la volontà di quest'ultimo di contribuire, mediante la conclusione dei negozi giuridici, al rafforzamento della consorteria intesa nel suo complesso. Che la figura del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] possa essere in astratto ricondotta alla ben nota categoria di creazione giurisprudenziale dell'imprenditore colluso deriva, infatti, dalla descrizione della natura degli affari e delle utilità da questi ricavati. Ma proprio secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità sedimentatasi sul tema, in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, deve intendersi 'imprenditore colluso' quello che è parte di un rapporto sinallagmatico con il sodalizio criminoso, produttivo di vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti, per l'uno, nell'imporsi nel territorio in posizione dominante, così rivolgendo, consapevolmente, a proprio profitto la relazione con la consorteria illecita e, per l'altra, nell'ottenere risorse, servizi o utilità (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, PG in proc. Marincola, Rv. 286921). E ancora, può definirsi 'colluso' quell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento. (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474; conf. Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683; Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, La, Rv. 273390 e diverse altre). Nessuno di tali requisiti è dato, tuttavia, riscontrare nel caso dell'acquisto della villa di proprietà del calciatore Vidal, emergendo anzi dalla stessa sentenza impugnata, al di là del sicuro e già ricordato coinvolgimento in esso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sostanziale occasionalità dell'affare, segnalato ai mediatori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) da tale [OSCURATO:PERSONA] - collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], divenuto poi procuratore speciale di Vidal - il quale ne aveva a sua volta avuto notizia dal già citato [OSCURATO:PERSONA], autore di lavori di ristrutturazione interna all'immobile (v. pag. 316-317 e 320 sent.).Discorso analogo vale per la compravendita degli altri immobili di Pragelato (abitazione acquistata per il prezzo effettivo di 26.000 euro, 35.000 in rogito e del garage acquisito per 15.000 euro) con la rispettiva liquidazione di provvigioni di 10.000 e 3.000 euro complessive in favore di [OSCURATO:PERSONA] (indicato dalla sentenza come altro concorrente esterno), Arone e Petullà. Stando alla sentenza si è trattato, in entrambi i casi, di acquisti a prezzi esigui rispetto alle stime ufficiali, rispettivamente indicate in 56.000 per l'appartamento d; Pragelato ed 675.000 euro per la villa di Moncalieri del calciatore Vidal (pag. 335 sent.), anche se per gli acquisti di Pragelato la figura del venditore (tale [OSCURATO:PERSONA]) è rimasta evanescente, sempre sullo sfondo rispetto alle trattative, sulle cui modalità nulla è dato sapere dalla sentenza. In definitiva la volontà dell'imprenditore colluso di acquisire utilità in maniera agevolata ed al contempo di favorire gli interessi di esponenti dell'associazione mafiosa è stata ritenuta consustanziale alle modalità peculiari con cui si sarebbero svolte le fasi dell'individuazione degli immobili, della fissazione del prezzo e della rapidità di conclusione degli affari, oltre alla ovvia cointeressenza dei citati Arone e Petullà, laddove, tuttavia, la peculiarità non emerge affatto dalla stessa minuziosa narrativa che dei negozi la pronuncia impugnata ha ritenuto di dover compiere. Risulta, inoltre, dalla sentenza che poiché uno degli altri partecipi all'affare, [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto rimostranze per il pagamento della sua quota di provvigione, inviando al ricorrente una richiesta formale sottoscritta da un legale, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non solo gli aveva fatto inoltrare una missiva scritta da un avvocato, ma si era rivolto anche a Corvino e Petullà affinché si recassero da lui di persona, secondo la sentenza per farlo desistere dalla pretesa o quanto meno per indurlo a ridurre le sue pretese, in ciò consistendo la cd. ambasciata con finalità intimidatorie dimostrativa del coinvolgimento a pieno titolo dei malavitosi calabresi. Ancora dalla sentenza, tuttavia, emerge che [OSCURATO:PERSONA] ha sempre smentito di essere stato o di essersi sentito intimidito dalla visita di Corvino e Petullà che, come lui, avevano preso parte all'affare della villa di Moncalieri. Dalle predette vicende residua che al di là della sicura estensione della rete di rapporti di conoscenza personali tenuti e mantenuti da esponenti della compagine associativa di Carmagnola, come tali retribuiti ancorché con modalità occulte in ragione delle personalità dei percettori, nessun intervento decisivo, secondo le modalità tipiche dell'associazione di stampo mafioso, è intervenuto da parte del sodalizio per rendere possibile la conclusione dei negozi ed alcuna posizione dominante è stata, per effetto della relativa conclusione, acquisita dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA].7. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di affrontare l'esame dei motivi riguardanti l'imputazione di cui la ricorrente risponde (artt. 110, 416-ter cod. pen., capo R1), deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione di inutilizzabilità (primo motivo di ricorso) per asserita violazione degli artt. 141-bis e 191 cod. proc. pen., di quella parte delle dichiarazioni che la stessa aveva reso in occasione dell'interrogatorio rilasciato in stato di arresto in data 2 gennaio 2020 per mancata registrazione dello stesso. La medesima eccezione è stata già sollevata dinanzi alla Corte di merito, che l'ha confutata per le ragioni compiutamente spiegate a pag. 376 della sentenza impugnata (dichiarazione da parte del Tribunale di utilizzabilità della sola parte delle dichiarazioni coperta da registrazione ad eccezione di quella contenente la rilettura di quelle rilasciate in difetto di fonoregistrazione). A prescindere, dunque, dalla circostanza che anche l'eventuale dichiarazione di integrale inutilizzabilità di quelle dichiarazioni non avrebbe alcun pratico effetto sulla decisione, fondata su elementi probatori ben più ampi delle ammissioni provenienti dall'imputata, resta che la mera riproposizione della questione, senza tener conto delle ragioni svolte dalla Corte territoriale al riguardo, condanna la doglianza alla sanzione dell'inammissibilità per aspecificità. Ciò premesso, con i successivi motivi di doglianza, variamente calibrati su aspetti particolari della complessiva vicenda, sull'apporto causale fornito dalla ricorrente e sul dolo, si contesta in primo luogo la configurabilità stessa del delitto di cui all'art. 416-ter cod. pen. (secondo e sesto motivo) e a seguire la partecipazione della ricorrente allo scambio elettorale politico-mafioso (terzo motivo) nonché la sussistenza dell'elemento psicologico del reato (quarto e quinto motivo). Il tema della configurabilità nella fattispecie del delitto di scambio politico- mafioso risulta, tuttavia, comune all'imputato [OSCURATO:PERSONA] che, nella prospettiva d'accusa, è stato il contraente politico del patto, mentre gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ne sono stati coinvolti in veste di mediatori, con diverso grado di efficienza causale, ragion per cui si rinvia alle più diffuse considerazioni svolte al successivo par. 15 per gli aspetti di carattere generale. Per ora è sufficiente limitarsi alle seguenti considerazioni. La ricorrente è stata condannata per concorso morale e materiale nel patto politico-mafioso concluso dal citato [OSCURATO:PERSONA], già deputato al Parlamento nazionale, con gli esponenti mafiosi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], venendovi in prima battuta coinvolta da [OSCURATO:PERSONA] ma poi impegnandosi ampiamente nelle trattative sviluppatesi tra le parti, non senza nutrire ripensamenti e dubbi a fronte della I acclarata caratura criminale dei procacciatori mafiosi e della loro concreta condotta, tanto da, per motivi legati al compenso, finire anche per subire l'irruzione a fini intimidatori nel proprio studio del [OSCURATO:PERSONA]. Fermo restando, perciò, il problema della concreta configurabilità del delitto nella fattispecie in esame, non possono, invece, formularsi serie critiche al fatto che la sentenza impugnata abbia dato ampia e circostanziata dimostrazione della effettiva e concreta partecipazione della ricorrente alla trattativa, considerato altresì che l'ultima tranche del compenso veniva consegnata alle controparti mafiose per mezzo di suo marito (pag. 380-386 sent.) Per le stesse ragioni, a prescindere dalla subordinazione logica di tale aspetto rispetto a quello di ordine generale, non possono muoversi serie critiche alla sentenza che, al netto di una certa prolissità e ripetitività, ha in maniera decisa disatteso la tesi difensiva (quarto motivo di ricorso) della desistenza volontaria della ricorrente dalla trattativa, smentita oltre tutto anche dall'episodio delle ricordate modalità di pagamento dell'ultima parte del compenso; lo stesso è, infine, dirsi della pretesa assenza di consapevolezza da parte della ricorrente (quinto motivo) della caratura criminale dei suddetti procacciatori (v. in particolare pag. 385 sent.). 8. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] l'impugnazione di tale imputato, articolato su tre motivi di censura, contesta la ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di concorso esterno nell'associazione di ‘ndrangheta di Carmagnola (capo P1); ma anche nel suo caso, al pari di quello di Burlò (v. precedente par. 6), l'affermazione di sussistenza del concorso esterno riposa nel coinvolgimento del ricorrente nelle transazioni immobiliari riguardanti la villa di Moncalieri del calciatore Vidal e gli immobili di Pragelato. Corvino, in particolare, titolare dell'agenzia immobiliare [OSCURATO:PERSONA], corrente in Torino, v. Nizza, 356, aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], procuratore di Vidal, mandato di agenzia per la vendita dell'immobile, verosimilmente dopo essere stato notiziato dell'intenzione del proprietario di venderlo da parte di [OSCURATO:PERSONA], che di Greco fungeva da collaboratore. Da quanto si ricava del ricorso, svolto in maniera precisa per quanto ovviamente orientata, il venditore cercò di alienare l'immobile ad un determinato prezzo iniziale (550.000 euro), ma non riuscendovi si rivolse ad uno dei cd. segnalatori (intermediari di fatto operanti in nero), in persona di [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta interessò della vendita altri soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA] ne. Arone e Petullà ritornarono da Corvino, comunicandogli di avere contattato tale Franco ([OSCURATO:PERSONA]), il quale tramite una terza persona ancora ([OSCURATO:PERSONA]) aveva individuato nell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] il possibile acquirente. A dispetto della valutazione operata in sentenza, secondo cui l'affare venne concluso in tempi ristretti, le trattative durarono, invece, piuttosto a lungo, vedendo il coinvolgimento dei soggetti ora menzionati oltre che di ulteriori collaboratori degli intermediari, per finire con una proposta al ribasso di Burlò per 325.000 euro, accompagnata alla consegna di 35.000 a [OSCURATO:PERSONA] (il già ricordato esecutore dei lavori di ristrutturazione interni che aveva segnalato che la villa era in vendita) più una provvigione del 4,5%, di cui una parte (1'1,5%) in favore della [OSCURATO:PERSONA] di G. Greco (procuratore del venditore A. Vidal) ed il 3% a Corvino; dei 35.000 euro andati a Celeste, inoltre, questi tratteneva per sé e per Farina 2.500 euro, effettuando tre bonifici da 7.500 euro cadauno in favore di Petullà, Arone e dello stesso Corvino. Per quanto analizzata da tale, come anticipato, orientata prospettiva, la ricostruzione delle cadenze della transazione, nelle linee essenziali sovrapponibili con quelle ricostruite in sentenza, concorda, tuttavia, sulla circostanza che l'intervento in essa degli esponenti della cosca di Carmagnola fu determinato dalla convinzione e dalla pretesa di avere maturato il diritto ad una quota della provvigione di mediazione e non per avere esplicitato il potere di intimidazione e costrizione del sodalizio o soltanto mediante spendita della fama criminale su uno dei contraenti e meno che mai per avere determinato in favore dell'acquirente Burlò una posizione di monopolio o anche solo dominante nel settore delle transazioni immobiliari e di Corvino nel settore di sua pertinenza della mediazione immobiliare. Analogamente è a dirsi della transazione riguardante gli immobili ubicati nel Comune di Pragelato, in relazione ai quali furono ancora Arone e Petullà a segnalarne la disponibilità alla vendita al Corvino, che questi propose poi all'imprenditore Burlò, anche in questo caso, dopo la conclusione dell'affare, i segnalatori ricevendo una quota della mediazione percepita dal ricorrente. Tutto quanto sopra premesso, occorre chiedersi come tutto questo valga a dimostrare che l'imputato abbia tratto un vantaggio dai rapporti intrattenuti non già con i singoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma con l'intera compagine di 'ndrangheta, dal momento che non è dato ricavarlo dalla sentenza, che si limita a porre in sequenza le fasi della trattativa nonché a rimarcare la consapevolezza che Corvino aveva della caratura criminale di Arone e Petullà. Vale, infatti, conclusivamente ricordare che la configurabilità del delitto di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. non può essere desunta dalla sola conclusione di uno o più affari negoziali con soggetti partecipi di una associazione di stampo mafioso, come nel caso di specie, occorrendo il coinvolgimento dell'imprenditore in transazioni condotte secondo le modalità già evidenziate di manifestazione del potere di costrizione e intimidazione del sodalizio criminale in vista della acquisizione da parte dell'imprenditore stesso di una posizione quantomeno dominante nel settore economico di riferimento. 9. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] tale imputato, mediante la formulazione dei primi tre motivi del suo ricorso, censura la ribadita affermazione di responsabilità in ordine tanto al ritenuto concorso esterno nell'associazione di ‘ndrangheta di Carmagnola quanto al coinvolgimento nello scambio elettorale politico - mafioso riguardante anche i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento al primo aspetto, la posizione del ricorrente nelle transazioni immobiliari aventi ad oggetto la villa del calciatore Vidal di Moncalieri e gli immobili siti a Pragelato appare del tutto analoga, e sostanzialmente secondaria, rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA], potendosi pertanto rinviare alle considerazioni espresse a proposito di tale ricorrente, integrate con quelle riferite all'acquirente [OSCURATO:PERSONA]. Ciò non contrasta con il fatto che dalla sentenza stessa emerge che il ricorrente era stato sicuramente contiguo ad ambienti malavitosi, avendo nel tempo gestito un supermercato in Venaria per conto della cosca di 'ndrangheta Crea, entrando con l'occasione in contatto con l'imprenditore Burlò e con esponenti della locale di Carmagnola ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), passando, infine, alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], imprenditrice che ha fatto da tramite all'accordo elettorale (al netto dei risvolti penali) tra il politico [OSCURATO:PERSONA] (deputato di [OSCURATO:PERSONA]) ed i malavitosi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non per questo, infatti, diventa lecita una automatica trasposizione delle negative valutazioni delle sue frequentazioni sull'apprezzamento del ruolo dallo stesso volto nelle ricordate compravendite immobiliari, difettando, come già rimarcato, elementi essenziali per poter desumere dalla semplice partecipazione ai predetti negozi l'esistenza dei connotati tipici del concorso esterno nella associazione di stampo mafioso. Con riferimento, infine, alla partecipazione allo scambio elettorale politico - mafioso (quarto motivo di ricorso), valgono le considerazioni di ordine generale riferite al difetto di prova e di motivazione su uno degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. svolte a proposito dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (v. supra) e [OSCURATO:PERSONA] (v. infra), ferma restando, per contro, la sussistenza dello elemento psicologico a sostegno della condotta, essendo emerso pacificamente il coinvolgimento del ricorrente, in veste addirittura di ispiratore, nelle trattative sfociate nell'accordo tra il politico ([OSCURATO:PERSONA]) ed esponenti di contesti malavitosi di stampo mafioso ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 10. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] anticipato, i motivi di censura formulati nei due atti sui cui si articola l'impugnazione sono praticamente sovrapponibili. Con i motivi dal primo al quinto di ciascun atto di ricorso e mediante le argomentazioni svolte con la presentazione di motivi nuovi, la difesa tecnica del ricorrente contesta la ribadita affermazione di esistenza della consorteria criminale descritta al capo A dell'imputazione (locale di Carmagnola) nonché l'inserimento in essa del ricorrente, con il corredo della contestata aggravante del carattere armato del sodalizio (motivi quarto e quinto dei ricorsi). La complessiva impugnazione va, tuttavia, dichiarata inammissibile, essendo formulata in termini eminentemente di merito e fatto, notoriamente eccentrici rispetto al giudizio affidato alla Corte di cassazione. Facendo grazia di un esteso richiamo, per quanto sempre utile, ai noti principi che delimitano il sindacato di legittimità, compiutamente esposti dalla già più volte citata, ma sempre valida, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944, vale limitarsi alle seguenti considerazioni. Il ricorrente è stato originariamente accusato di aver fatto del gruppo di vertice del locale di Carmagnola, ma è stato poi condannato in primo grado come mero partecipe. Dalla sentenza impugnata si ricava che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere appreso della sua partecipazione direttamente dall'imputato; che un secondo collaboratore ([OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato che il suo soprannome era [OSCURATO:PERSONA]; che un terzo ([OSCURATO:PERSONA]) ha riferito della sua collocazione nel contesto criminale della famiglia Arone per averlo appreso in Calabria dai fratelli Pasquale e [OSCURATO:PERSONA], pur non tacendo dei contrasti insorti tra il medesimo con gli Arone e i Bonavota e pur facendo registrare delle discordanze sulla relativa causale. Nel trattare la posizione di detto ricorrente, la Corte di appello ricorda che, nelle more del giudizio di secondo grado, in data 10/05/2023 è passata in giudicato la sentenza di condanna emessa nei confronti di tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati tra l'altro della partecipazione al sodalizio di ‘ndrangheta di Carmagnola, pronuncia che ha affermato espressamente l'esistenza del gruppo mafioso. Argomentando a proposito della ribadita attendibilità del collaboratore Costantino, la Corte territoriale ha, inoltre, ricordato che l'imputato gli aveva dato conferma della disponibilità di armi da parte del locale di Carmagnola, attribuendosi personalmente la detenzione (pag. 176 sent.) unitamente a tale [OSCURATO:PERSONA]. Sempre dalla decisione impugnata risulta che le dichiarazioni del collaboratore hanno trovato riscontro diretto nel sequestro di armi effettuato nel mese di giugno del 2011 a carico del Rizzo in un box ubicato nell'abitato di Carmagnola e indiretto nel contenuto delle conversazioni intercorse tra tali [OSCURATO:PERSONA] (affiliato al locale di Moncalieri) e [OSCURATO:PERSONA] (socio di [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA]) definiti conoscitori di vicende di 'ndrangheta in Piemonte, conversazioni in cui si dava conto della disponibilità di armi del Rizzo stesso per conto di terzi (pag. 181 sent.). La Corte di appello non ha, peraltro, omesso di ricordare che a suo discarico milita la circostanza che l'imputato in procedimento connesso Lanzetta non lo aveva riconosciuto nelle fotografie esibitegli in dibattimento (pag. 181). Per altro verso, tuttavia, a pag. 182 della sentenza si ricorda - a conferma della tesi del primo giudice della capacità di Defina di infiltrarsi nel settore dell'edilizia - come l'imputato ebbe ad assumere, mediante la società ISP, il subappalto dei lavori nel cantiere originariamente avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nel 2013, proseguendo in seguito ad utilizzarne le attrezzature senza chiederne il permesso e senza corrispondere alcun corrispettivo, procedendo, altresì, a concedere ulteriore subappalto a [OSCURATO:PERSONA]. Viene, infine, evidenziato che tale Alikaj, lavoratore cottimista, vantava un credito di 2.000 euro nei confronti del ricorrente ed al fine di conseguirne il pagamento si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA], accettando senza riserve da questi la decurtazione all'importo di 1.500 euro (pag. 183). Nella sintesi delle risultanze a suo carico, la Corte di appello argomenta in conclusione che il giudizio aveva evidenziato rapporti risalenti tra Defina e la famiglia Arone a partire dagli anni 1990 in Calabria, allorquando il ricorrente era rimasto vittima di un attentato insieme a [OSCURATO:PERSONA], attestando di una recuperata autonomia operativa in Piemonte agli inizi degli anni 2000 e di una ritrovata convergenza a partire dal 2007. Tanto premesso, per quanto gli argomenti utilizzati sembrino fare riferimento più all'armamentario concettuale di prova riguardante le associazioni mafiose delle regioni geografiche di storico insediamento ed operatività che non quelle delle cd. mafie delocalizzate, essi non violano nessuno dei riferimenti normativi indicati in ricorso né si segnalano per avere contravvenuto ai canoni argomentativi di non contraddizione, logicità ed intima coerenza, risultando unicamente censurabili dal punto di vista della prospettazione difensiva che, però, notoriamente non rientra tra i parametri del giudizio di legittimità di cui all'art. 606 cod. proc. pen.Il sesto motivo di ciascun atto d'impugnazione deve essere, invece, disatteso per manifesta infondatezza, avendo la Corte territoriale congruamente argomentato la ribadita esclusione del riconoscimento delle attenuanti generiche, mediante pertinente richiamo alla protrazione temporale della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale nonché alle specifiche funzioni assolte nel reperire attività economiche d'interesse per la consorteria e nell'intrattenere rapporti con esponenti di altre articolazioni di ‘ndrangheta operanti in Piemonte (pag. 396 sent.). 11. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il primo ed il secondo motivo del ricorso originario e con gli argomenti sviluppati nei motivi nuovi, la difesa del ricorrente pone all'attenzione del giudice di legittimità il tema dell'obbligo di motivazione rafforzata necessaria in caso di condanna in appello che, secondo la sua prospettiva, sarebbe stata in sostanza disattesa da parte della Corte di merito nel sovvertire la pronuncia assolutoria conseguita in primo grado; il residuo motivo riveste, invece, carattere secondario, investendo il profilo del carattere armato della associazione di 'ndrangheta di Carmagnola, di cui il ricorrente deduce, peraltro, di non avere mai fatto parte. Il ricorso è fondato. Stando alla sintesi delle ragioni che hanno indotto la Corte di appello a ribaltare la pronuncia assolutoria di primo grado, è risultato comprovato come l'imputato "abbia mantenuto stabili collegamenti soggettivi con esponenti del clan Bona vota di Sant'[OSCURATO:PERSONA] e sia risultato in concreta ed effettiva condivisione di attività con i sodali della collegata e derivata consorteria degli Arone di Carmagnola (oltre che con persone contigue alla 'ndrina come [OSCURATO:PERSONA]); in tale contesto abbia ricevuto in specie dal Defina (Antonino) la rassicurazione circa lo svolgimento di una continua attività lavorativa per un arco temporale protratto per anni e per converso abbia a sua volta assicurato al detto Defina e ad altri componenti del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) un'incondizionata e sistematica disponibilità, tradottasi in concreto nella assunzione del ruolo indispensabile e rilevante di mediatore nelle attività illecite di narcotraffico gestite con [OSCURATO:PERSONA] e nella protezione di [OSCURATO:PERSONA] (oltre che dello stesso Guamieri) rispetto alle pretese del creditore [OSCURATO:PERSONA], protezione offerta rendendosi latore della "ambasciata" del Sorrenti e al contempo scudando il debitore dietro la menzogna della impossibilità di contattarlo" (pag. 210 sent.). Risalta, dunque, l'apprezzamento, di segno opposto a quello propugnato dalla difesa del ricorrente, di elementi di giudizio quali la durata dei rapporti di lavoro intrattenuti dal ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], il ricorso al canone di ‘ndrangheta proprio della cd. ambasciata, la natura dei rapporti intercorsi con altri coimputati o con soggetti esterni ma contigui al sodalizio (Guarnieri) e in definitiva l'avvenuta prestazione - indimostrata secondo la difesa - da parte del ricorrente di un contributo causale all'attività dell'associazione, mentre non trovano spazio in detta ricapitolazione altre risultanze processuali, che invece la difesa ricorda come temi enfatizzati dal Tribunale a sostegno della pronuncia assolutoria (diniego di ricoprire il ruolo di responsabile tecnico della [OSCURATO:PERSONA], società ritenuta riferibile direttamente ad [OSCURATO:PERSONA]; sostegno a coalizione politica avversa a quella sponsorizzata dagli Arone nell'ambito della competizione elettorale comunale del Comune di Carmagnola). A fronte di un quadro probatorio in tali termini ricostruito ed apprezzato dalla Corte territoriale in senso accusatorio, deve, tuttavia, il Collegio rilevare come risulti non poco stridente la circostanza che nessuno dei cinque collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) - di cui due (Zito e Arena) espressamente dichiaratisi affiliati al locale di Carmagnola - abbia parlato del ricorrente come soggetto 'a disposizione' del sodalizio criminale, circostanza che integra una evidente e rilevante contraddizione rispetto al peso attributo a quelle dichiarazioni in altre parti della sentenza relative ad altri imputati. Deve di conseguenza ritenersi fondata l'obiezione difensiva secondo cui la ricostruzione offerta nella motivazione della sentenza impugnata si risolve di fatto in una 'critica orizzontale' a quella di primo grado, offrendo una mera lettura alternativa del materiale probatorio, a prescindere dalla relativa completezza, difettando di quel requisito di 'esclusività' logica richiesto in caso di ribaltamento della pronuncia assolutoria. Ai rilievi difensivi il Collegio ritiene di dovere, altresì, aggiungere che non sembra potersi definire rafforzata e più persuasiva della motivazione della sentenza di primo grado, quella a sua volta articolata dalla Corte di merito, connotata da continue e minuziose ripetizioni nonché da abbondanza e talora sovrabbondanza di dettagli, sostanzialmente riepilogativa degli elementi di prova diversamente valutati ma priva di valutazioni di insieme atte a convincere della erroneità delle determinazioni del primo giudice, allorquando, come nella fattispecie, il provvedimento assolutorio non abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo (v. a contrario Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, dep. 2023, S., Rv. 284472). Nel processo sempre in corso di messa a punto della nozione di motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, poi, finito per precisare che essa consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). Reputa conclusivamente il Collegio che, per le ragioni prima indicate, la sentenza impugnata difetti precisamente di tale maggiore forza persuasiva, ciò che impone una rinnovata valutazione da parte della Corte territoriale, previo annullamento della pronuncia impugnata sul punto. 12. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] confronti di tale imputato la sentenza deve essere annullata senza rinvio, con dichiarazione di estinzione dei reati ascrittigli, essendo lo stesso deceduto in data 12 dicembre 2024, come da certificazione acquisita (estratto per riassunto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data 3 febbraio 2025). 13. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorso di tale imputato è fondato con riferimento ad entrambe le imputazioni mossegli ai capi Ni e H. 13.1. Va, tuttavia, preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità della pronuncia impugnata per asserita violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e del principio di correlazione tra contestazione e sentenza in relazione al delitto di estorsione contestato al capo N1. La discrasia deriverebbe dall'originario inquadramento (in contestazione) della figura dell'imputato all'interno stesso della compagine associativa di Carmagnola come vero e proprio partecipe e dallo sfumare di tale partecipazione in una mera contiguità a soggetti affiliati al gruppo ed in particolare a [OSCURATO:PERSONA], con il quale condivide l'accusa di intestazione fittizia di beni di cui al capo H. L'eccezione è come anzidetto infondata, per le ragioni adeguatamente messe in rilievo dalla Corte di merito circa l'assenza di un concreto pregiudizio sofferto dall'imputato per effetto di tale discrasia, attesa la non menomata sua capacità di difendersi in maniera congrua sul punto (v. pag. 264), circostanza che funge da criterio sostanziale aggiuntivo ma determinante (giurisprudenza consolidata e costante sul punto) al fine di verificare l'effettiva violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza codificato dall'art. 521 cod. proc. pen. 14.2. Venendo ora all'affermazione di responsabilità, sancita dalla Corte di merito in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 629 cod. pen. (capo Ni), il ricorrente la contesta sotto i profili dell'astratta configurabilità del reato e dell'inosservanza dell'onere di motivazione rafforzata gravante sul giudice di appello in caso di ribaltamento della pronuncia liberatoria. Nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430 la successiva giurisprudenza di questa Corte di legittimità formatasi sul tema ha, come già ricordato, messo progressivamente a punto il concetto di motivazione rafforzata richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado (v. supra). Tanto premesso il Collegio deve osservare che il percorso logico-argomentativo posto a sostegno dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, pur connotato dalla lodevole rassegna e successiva analisi puntuale dei singoli passaggi della complessa vicenda sostanziale, si traduce in realtà in una diversa valutazione di un panorama probatorio rimasto sostanzialmente immutato rispetto a quello utilizzato in primo grado, nonostante l'intervenuta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Se è pur vero, infatti, che la sentenza impugnata ha sottoposto a minuzioso esame i plurimi aspetti della vicenda (le condizioni soggettive della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni testimoniali rese da questi e dal suo commercialista; la pretesa natura simulata del contratto di mutuo; la ritenuta inesistenza di fatto della fideiussione a firma della ex moglie del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]; il ritrovamento del documento ad opera della compagna dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA]; il contesto ambientale in cui si sarebbero sviluppati gli eventi; l'asserita contiguità del [OSCURATO:PERSONA] a presunti appartenenti al sodalizio configurato al capo A dell'imputazione; le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]) ciò nondimeno la motivazione articolata è pervenuta ad una diversa valutazione delle determinazioni del primo giudice essenzialmente in base ad una costante interpretazione orientata, in senso accusatorio, del complessivo quadro probatorio. E' precisamente questo il punto critico della decisione. La motivazione articolata dalla Corte di merito risulta, infatti, molto dettagliata epperò spesso ripetitiva e connotata da una numerosissima serie di notazioni incidentali che finiscono in diversi passi per renderne disagevole la lettura. Ma puntualità e diffusività delle argomentazioni non significano di necessità maggiore capacità di persuasione. L'unico aspetto su cui la Corte evidenzia, invero, con certezza una mancata considerazione da parte del primo giudice è quello costituito dalla circostanza che secondo il collaboratore di giustizia Zito, l'ex calciatore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe corrisposto alla consorteria criminale di Carmagnola una tangente di 1.000 euro al mese al fine di poter condurre indisturbato un'attività di ristorazione, avendo lui stesso ammesso che l'appartenenza degli Arone di Carmagnola alla 'ndrangheta costituiva fatto notorio. Tali elementi avrebbero, invero, costituito riscontro del fatto che la richiesta rivoltagli dal [OSCURATO:PERSONA] del prestito di 100.000 euro aveva chiara natura estorsiva, atteso che non avrebbe potuto esimersi dall'erogarlo ad un soggetto, per l'appunto [OSCURATO:PERSONA], notoriamente vicino ad uno dei vertici della cosca in persona di [OSCURATO:PERSONA]. Ma a prescindere da tale profilo, per quanto significativo, difetta nella ricostruzione accolta dalla Corte di merito ogni riferimento ad una delle condotte tipiche che connotano l'azione dell'agente nel delitto di estorsione e cioè la violenza o la minaccia esercitata all'indirizzo della persona offesa. Con riferimento a quest'ultima, invero, nonostante l'ampia accezione da tempo accoltane dalla giurisprudenza di legittimità («Nel reato di estorsione la minaccia può essere diretta o indiretta, palese o larvata, reale, figurata, scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea a coartare la volontà del soggetto passivo»: Sez. 2, n. 2946 del 13/10/1980, dep. 1981, Tumminello, Rv. 148283), non è dato ravvisare nella condotta in addebito nemmeno un minimo accenno ad atteggiamenti di coartazione da parte del ricorrente, dal momento che la forza di coazione attribuita al suo agire derivava dalla partecipazione alla consorteria di 'ndrangheta di Carmagnola, per contro esclusa (capo A) da entrambe le sentenze di merito. Il tasso di plausibilità, dunque, di tale diversa ricostruzione, già non superiore rispetto a quella accolta dal Tribunale in primo grado e il suo fondamento su una mera congettura come quella che la mera caratura personale del [OSCURATO:PERSONA] avesse evocato nella controparte il timore di dover necessariamente assecondarne la richiesta, impongono, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza su tale capo Ni, difettando, peraltro, come appena ricordato, ogni riferimento anche all'elemento oggettivo, oltre che a quello soggettivo, del delitto in questione. 14.3. Considerazioni altrettanto critiche devono svolgersi in ordine al delitto di intestazione fittizia contestata al capo H, ancorché riferite al profilo della astratta configurabilità del reato in capo al ricorrente. In questo caso, come puntualmente osservato dalla difesa, la Corte di merito ha ritenuto di non riservare una autonoma motivazione in ordine al ruolo da lui svolto nella vicenda, rinviando alle considerazioni spese a proposito del coimputato [OSCURATO:PERSONA], stante la stretta correlazione esistente tra le due posizioni processuali derivante dalla contestazione a entrambi del concorso nel delitto. Stando all'accusa, il ricorrente avrebbe conseguito, secondo le modalità dianzi descritte, la somma di 100.000 euro dal Lentini in prestito, al fine di destinarla alla [OSCURATO:PERSONA] srl, partecipata al 50% da [OSCURATO:PERSONA] e per l'altro 50% da [OSCURATO:PERSONA], ma avente come effettivo titolare [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, tuttavia, la difesa rileva puntualmente che secondo tale schema concettuale ed operativo, il soggetto apportatore dei denaro sarebbe divenuto socio occulto dell'impresa economica, temendo di dover sottostare a misure di prevenzione di natura ablatoria, mentre nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] non poteva neanche astrattamente covare tale timore. Con riferimento, invece, a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza esclude che questi abbia investito nella società risorse proprie, pur potendo, invece, personalmente temere l'applicazione di misure ablatorie. Nella fattispecie, dunque, la fittizia attribuzione di utilità (nella specie il denaro) a terzi sarebbe da imputare ad un soggetto che non aveva nulla da temere sul piano delle misure di prevenzione patrimoniale ed in favore di terzi (Lumicisi e Terranova) che altrettanto non paventavano detto pericolo. La Corte di appello ha superato tale obiezione sostenendo che è emersa una signoria di fatto sulla [OSCURATO:PERSONA] srl da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma è d'uopo replicare che non è questa la struttura della figura di reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. soprattutto con riferimento al dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, dolo che deve essere condiviso da tutti i concorrenti nel reato, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto (solo) della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità. In tema di trasferimento fraudolento di valori, l'intestatario fittizio del bene non deve essere animato necessariamente dal dolo specifico, che caratterizza, invece, la condotta dell'interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza del dolo specifico altrui (Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Severini, Rv. 286355; conf. Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, PM in proc. Megna, Rv. 286662). Ma nel caso del ricorrente si è in presenza, secondo la stessa impostazione d'accusa, di un soggetto che fungeva anch'egli da interponente, con la conseguenza che, in quanto incensurato e al momento del fatto non ancora coinvolto in alcun procedimento penale, non avrebbe in alcun modo potuto essere animato dall'intento di eludere l'adozione di possibili misure di prevenzione a proprio carico, le risultanze probatorie non fornendo sul punto alcuna indicazione ad eccezione del riferimento alla sua contiguità (personale, di interessi, di affari) con [OSCURATO:PERSONA], soggetto, invece, certamente già condannato per art. 416-bis cod. pen. L'impossibilità di configurare in capo al ricorrente il dolo del delitto in esame rende, pertanto, inevitabile l'annullamento senza rinvio della sentenza anche su tale capo H perché il fatto non costituisce reato, restando ovviamente assorbiti dalla natura della pronuncia gli altri motivi. 14. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] i primi tre motivi di ricorso, tale imputato contesta, senza metterne in discussione l'esistenza, la ribadita sua partecipazione tanto al locale di ‘ndrangheta di Carmagnola quanto all'episodio estorsivo in danno di [OSCURATO:PERSONA], contestatogli al capo U1, con l'aggravante dell'impiego del metodo mafioso (terzo motivo di censura). Trattasi, tuttavia, di motivi declinati in merito ed in fatto, che non possono trovare accoglienza nel giudizio di legittimità. Il ricorrente pone, infatti, l'accento sulla circostanza che la ritenuta sua partecipazione al fenomeno criminale oggetto di verifica giudiziale sia stato, indebitamente secondo la sua prospettazione, desunto da una pretesa attitudine sia all'infiltrazione nel tessuto economico del settore edilizio sia alla composizione di controversie tra privati, sebbene il reato fine oggetto di contestazione attenga piuttosto alla manifestazione del potere di intimidazione ed egemonia esplicato sul territorio di riferimento dall'associazione. Tanto premesso, sia il Tribunale in primo grado che la Corte territoriale in appello (pag. 234-242 sent.) hanno ampiamente posto in rilievo gli elementi di fatto (a mero scopo indicativo e non esaustivo: gli originali contatti con altre articolazione di 'ndrangheta in Piemonte, i contatti diretti con [OSCURATO:PERSONA], gli affari avviati unitamente e disgiuntamente a quest'ultimo nel settore dell'edilizia, il coinvolgimento in incontri vedenti su attività di contrabbando, l'intervento nella composizione di vertenze tra privati, etc.) sulla base dei quali ne è stata affermata e ribadita la responsabilità a titolo associativo e le rispettive valutazioni, solidamente ancorate e concrete risultanze probatorie, non possono seriamente essere messe in discussione dalla generica evocazione di vizi della motivazione, che come tali si traducono nella semplice richiesta di riesame nel merito delle stesse. Inammissibile risulta, infine, anche il motivo formulato con riferimento al trattamento sanzionatorio, del quale non si evocano profili di illegittimità o illegalità, lamentando il ricorrente l'applicazione delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche solo in equivalenza rispetto all'aggravante del carattere armato dell'associazione (art. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen.) e non in prevalenza, ma la Corte territoriale ha fornito debita motivazione di tale scelta, congruamente ancorata alla disponibilità di armi emersa da alcune captazioni riguardanti i rapporti del ricorrente con il citato [OSCURATO:PERSONA] (pag. 401 sent.). 16. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei due gradi di merito del giudizio, l'imputato è stato condannato in ordine al delitto di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter cod. pen.) contestatogli al capo R1, per avere, in veste di candidato al Parlamento nazionale per il partito [OSCURATO:PERSONA], stretto un accordo in tal senso con Francesco (Franco) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a loro volta condannati per tale fatto e detto titolo di reato nell'ambito di distinto giudizio, con il concorso dei mediatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, con il primo dei motivi di doglianza formulati, la difesa del ricorrente pone subito il tema cruciale della questione. Dalla pronuncia impugnata si ricava che i due procacciatori di voti e controparti mafiose del patto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto assicurare al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il procacciamento di voti nella cintura popolare di Torino e in particolare presso gli elettori di origine meridionale nonché nel paesino di [OSCURATO:PERSONA]. La vicenda è ricostruita in sentenza in maniera a dire poco dettagliata ed attraverso una analisi minuziosa dei relativi passaggi intermedi (pag. 346-375 per quanto riguarda la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA]), ragion per cui va sgomberato il campo di una possibile sussistenza di difetti espositivi o di natura logico-argomentativa. Il problema attiene, invece e come già anticipato, alla configurabilità del reato in contestazione, almeno sulla base delle indicazioni desumibili dalla stessa pronuncia. Dalla relativa lettura emerge, infatti, che a dispetto dell'accordo concluso con [OSCURATO:PERSONA], i procacciatori avrebbero appoggiato il quasi omonimo candidato [OSCURATO:PERSONA], pochi voti in concreto raccogliendo in favore del ricorrente, ciò che, tuttavia, costituisce pacificamente post factum irrilevante per il perfezionamento del reato, che avviene con la mera conclusione del patto elettorale (Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, PM in proc. Zullo, Rv. 275157; Sez. 1, n. 32820 del 02/03/2012, Battaglia, Rv. 253740). Quel che, piuttosto, difetta nella ricostruzione dei termini dell'accordo è l'esplicitazione da parte dei due procacciatori - agenti singolarmente perché precedentemente contattati dagli intermediari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li avevano successivamente indirizzati a [OSCURATO:PERSONA] - della previsione dell'impiego del metodo mafioso nella raccolta dei suffragi o delle promesse di voto. La peculiarità della fattispecie, infatti, consiste nel suo manifestarsi ai margini della vicenda riguardante l'associazione di ‘ndrangheta di Carmagnola ed anzi in un ambito territoriale diverso da detto Comune, atteso che, a parte il ricordato [OSCURATO:PERSONA], non emerge da alcun passaggio della pronuncia il coinvolgimento di ulteriori esponenti della predetta associazione, appartenendo [OSCURATO:PERSONA] ad una articolazione ligure, per quanto riconducibile alla medesima cosca Bonavota del paese calabrese di Sant'[OSCURATO:PERSONA] (Vv) e reduce da recente lunga carcerazione per fatti di ‘ndrangheta. E' in particolare a pag. 373 della sentenza che la Corte di merito, al termine di una lunga e certosina esposizione di aspetti di dettaglio relativi alla conclusione del patto, tira le file delle sue considerazioni con l'affermare che: "Risulta (...) ampiamente provata anche la mafiosità dell'accordo elettorale, già ritenuta dal primo giudice, accertata con efficacia di cosa giudicata nel processo a carico dei due procacciatoti e non inficiata validamente dai motivi di gravame. In buona sostanza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono intervenuti nella vicenda con l'evocazione della rispettiva caratura ed appartenenza alla consorteria di 'ndrangheta donde la superfluità della prova del ricorso al metodo mafioso, di cui ad ogni buon conto proprio il detto epilogo nella interlocuzione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si appalesa dimostrativo"; identica la statuizione a pag. 380 nell'esame della posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: "(...) la conoscenza del politico circa la appartenenza alla 'ndrangheta dei due procacciatori e la determinazione, nondimeno, a portare avanti il rapporto con loro (...) è bastevole a configurare la mafiosità del patto, come ritenuto per il medesimo caso dalla Suprema Corte in relazione alla posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che lo snodo della vicenda accentra in sé la evocazione da parte di questi ultimi, della consorteria mafiosa di riferimento (...)". In sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto che la prova del ricorso al metodo mafioso non fosse necessaria, attesa la sicura appartenenza alla 'ndrangheta dei procacciatori e la relativa fama criminale. In ogni caso, si aggiunge, la prova dell'impiego del metodo risiederebbe nel contenuto di uno specifico colloquio telefonico intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], oggetto di captazione, valorizzato nell'ambito del distinto giudizio a carico dei procacciatori mafiosi. A tal proposito, tuttavia, la difesa dell'imputato ne ha riportato il contenuto in nota alle pag. 14 e 15 del ricorso (RIT 28/19 progr. n. 9267 del 13.6.19) ma il suo esame non avvalora affatto il riferimento all'impiego del metodo mafioso, avendo piuttosto riguardo alla comune valutazione negativa che i colloquianti fanno del comportamento tenuto da una terza persona, verosimilmente da C individuarsi proprio nel ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Va, infatti, rimarcato che l'intera trattativa si è svolta, come da contestazione, nel mese di maggio del 2019 (capo R1), allorquando l'art. 416-ter cod. pen. all'epoca vigente (come introdotto dal decreto - legge 8 giugno 1992, n. 306 conv. nella legge 7 agosto 1992, n. 356 e sostituito dall'art. 1 della legge 17 aprile 2014, n. 62) recitava: "Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità, è punito ...". Con legge 21 maggio 2019, n. 43 (art. 1), entrata in vigore in data 11 giugno 2019, il comma 1 dell'art. 416-ter cod. pen. è stato, infatti, modificato come segue: : "Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa, è punito ...". La modifica è, infatti, intervenuta essenzialmente al fine di porre rimedio alle difficoltà di accertamento del perfezionamento del delitto, tradottesi anche in difformi orientamenti interpretativi nell'ambito della giurisprudenza di questa stessa Corte di cassazione, una volta verificato che tra i contraenti del patto vi siano soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. Le risultanze probatorie hanno, tuttavia, evidenziato che i due procacciatori, resisi responsabili di una condotta non scevra, ferma l'illiceità della causa negoziale, da aspetti di fraudolenza nei confronti della controparte, hanno agito non in quanto emissari o rappresentanti delle cosche di riferimento, ma quali soggetti attestati in tali ambienti e perciò accompagnati da fama criminale, come la stessa concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto constatare nel corso delle fasi della trattativa e del pagamento del prezzo da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Né risulta possibile, a parere del Collegio, prescindere dal fatto e dalla prova che il procacciamento dei voti avvenga con metodo mafioso nel caso in cui gli agenti operino, come nella fattispecie, uti singuli, persistendo, invero, sul punto un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di questa stessa Corte di cassazione (nel senso della necessità Sez. 6, n. 15425 del 12/12/2022, dep. 2023, PM in proc. Lombardo, Rv. 284583; in senso contrario Sez. 6, n. 43186 del 11/09/2024, Sorbello, Rv. 287271) e dovendosi, pertanto, in senso dirimente attribuire una qualche rilevanza alla modifica normativa, non per ultimo motivo dal momento che l'accordo prevedeva, come anticipato, il procacciamento di voti in un ambito territoriale diverso da quello di operatività delle rispettive cosche di • riferimento dei procacciatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue, dunque, che nella fattispecie in esame quella prova avrebbe dovuto essere individuata e debitamente argomentata alla luce del parametro normativo all'epoca vigente, più restrittivo in termini di punibilità delle condotte penalmente rilevanti già al momento della stipula del patto politico-mafioso, costituente la modalità tipica di perfezionamento del delitto. Il reato di scambio elettorale politico-mafioso si perfeziona, infatti, già al momento delle reciproche promesse, indipendentemente dalla materiale erogazione del denaro, essendo rilevante - per quanto attiene alla condotta dell'uomo politico - la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale (Sez. 1, n. 32820 del 02/03/2012, Battaglia, Rv. 253740; Sez. 5, n. 4293 del 13/11/2002, dep. 2003, Gorgone, Rv. 224274). La circostanza che il pagamento effettivo sopravvenga alla stipula comporta una progressione criminosa ma non può valere a sovvertire la centrale rilevanza del contenuto del patto, nel quale si annida l'offensività della condotta e che deve essere ab origine assistito dal coefficiente psicologico. Nondimeno il Tribunale in primo grado e la Corte territoriale in appello hanno ritenuto di fare a meno di quella prova, attribuendo rilevanza centrale ed esclusiva alla caratura criminale ed alla appartenenza dei procacciatori di voti a consorterie di 'ndrangheta, peraltro innegabilmente messe in risalto e riscontrate dallo sviluppo della vicenda, come nel caso dell'irruzione con fare intimidatorio di [OSCURATO:PERSONA] nello studio dell'intermediaria [OSCURATO:PERSONA] al fine di reclamare il pagamento del prezzo pattuito, a dispetto degli scarsi risultati assicurati al contraente politico [OSCURATO:PERSONA]. In simile prospettiva risulta corretto il rilievo difensivo secondo cui la sentenza irrevocabile intervenuta a carico dei procacciatori in distinto giudizio non ha efficacia vincolante, assurgendo al rango di mero fatto da apprezzare ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. in connessione con gli ulteriori elementi di prova emersi nell'ambito del presente processo. Persuasiva risulta, invece, la decisione sul tema della consapevolezza da parte del ricorrente della appartenenza dei procacciatori a contesti criminali, oggetto del secondo motivo di ricorso. Sul punto la sentenza appare altrettanto circostanziata, ricordando che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto parte di una commissione del consiglio comunale di Torino dedicata allo studio delle infiltrazioni mafiose in Piemonte e come deputato aveva addirittura svolto una interrogazione parlamentare sul fenomeno in Liguria che coinvolgeva anche la persona di [OSCURATO:PERSONA]: era, quindi, perfettamente consapevole delle persone con cui era stato messo in contatto dai mediatori.Aveva, infine, assunto come segretaria una persona che aveva svolto lo stesso incarico per conto di un affine di [OSCURATO:PERSONA], sindaco di Chieri arrestato per collusioni con la ‘ndrangheta al tempo dell'operazione Minotauro. Ma vale ripetere che non è la descrizione della caratura criminale dei procacciatori di voti a costituire il punto critico della pronuncia, essendo la stessa ampiamente argomentata mediante puntuale richiamo a plurimi e concreti indici probatori, quali già sopra ricordati. 16. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorso articolato da tale ricorrente su due distinti atti deve essere dichiarato inammissibile. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] 16.1. Il primo motivo di doglianza evocante la violazione dei parametri di riferimento normativi (artt. 110, 640 cod. pen.) della ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di truffa aggravata di cui al capo R della imputazione è palesemente infondato, oltre che declinato in fatto e generico poiché del tutto incurante dell'ampia motivazione con cui la Corte di appello, a pag. 216 della sentenza, ha dato conto in maniera congrua della sua partecipazione alla truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA], a questi presentatosi come [OSCURATO:PERSONA] e dalla parte offesa ricontattato su utenza telefonica allo stesso ricorrente intestata. 16.2. Risulta, invece, improponibile e intempestiva la censura riguardante la pretesa violazione dell'art. 61, n. 7, cod. pen. dell'aggravante del danno di rilevante gravità, in quanto non previamente dedotto in appello in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (v. pag. 215 sent.). 16.3. Non proponibile in sede di legittimità è anche il terzo motivo del ricorso, evocante una pretesa violazione di legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. in ragione della mancata riduzione al minimo edittale della pena, per contro comminata nel massimo dal primo giudice. Il ricorrente si duole in tal modo del carattere eccessivo della pena senza, tuttavia, evidenziarne profili di arbitrarietà ovvero illegalità, negli stretti limiti definiti da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, i quali abilitano in via esclusiva a censurare in sede di legittimità l'esercizio discrezionale del potere di determinare il trattamento sanzionatorio, notoriamente rimesso alla esclusiva competenza dei giudici di merito. 16.4. Del pari manifestamente infondata è la doglianza in tema di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sul quale la Corte di merito ha svolto ampia e incensurabile motivazione (v. pag. 400 sent.). Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] 16.5. Il primo motivo di censura articolato da detto difensore ripercorre le cadenze di quello di cui al precedente par. 16.1. alle cui sintetiche considerazioni si rinvia integralmente. 16.6. Altrettanto è a dirsi della doglianza riferita alla pretesa violazione degli artt. 62-bis, 63 e 133 cod. pen., per cui si rinvia al par. 16.4. 16.7. Manifestamente infondato, infine, è il motivo di censura riguardante il diniego opposto dalla Corte di merito alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in realtà adeguatamente motivato con riferimento ad un precedente penale ostativo dovuto a pregressa condanna per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo F perché il fatto non sussiste e in relazione al capo H, per non aver commesso il fatto. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena per il residuo reato di cui al capo A in sedici anni di reclusione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo H, perché il fatto non costituisce reato e in relazione al reato di cui al capo N1, perché il fatto non sussiste. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in elazione al reato di cui al capo Q1 perché il fatto non sussiste. Revoca la confisca degli immobili siti in Moncalieri, [OSCURATO:PERSONA], 67-69-71 e in Pragelato di cui al decreto di convalida di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Torino del 30/12/2109 e ne ordina la restituzione all'avete diritto [OSCURATO:PERSONA]. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo P1 perché il fatto non sussiste. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo Si perché il fatto non sussiste. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo A e in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata ai capi E1, F1, Gl, H1, Il, Li, M1; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo A; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]