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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 14843/2026

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o la sentenza del 25/09/2025 del Giudice dell’Udienza Preliminare di Brin-disi.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, ex art. 444 del codice di rito, in data25.9.2025, è inammissibile, posto che a seguito dell’introduzione con la legge 23giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell’art. 448 codice di rito, applicabile al casodi specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenzaimpugnata, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso percassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinentil'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta ela sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena odella misura di sicurezza.

Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che èescluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciaresentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Sicché, a fronte dell'oneredel giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause diproscioglimento, l'eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguitodell'indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; ed è quindiinammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento conil quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni perpronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (laddove,peraltro, nel caso di specie il giudice si è espresso sul punto menzionando leemergenze processuali acquisite, e non ha mancato di esprimere la sua valutazione,di congruità, anche in relazione alla pena);e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità conordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del04/06/2018 Rv. 273169 –01).2.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricor-rente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delleammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15.1.2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteRenata [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la sentenza del 25/09/2025 del Giudice dell’Udienza Preliminare di Brin-disi.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, ex art. 444 del codice di rito, in data25.9.2025, è inammissibile, posto che a seguito dell’introduzione con la legge 23giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell’art. 448 codice di rito, applicabile al casodi specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenzaimpugnata, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso percassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinentil'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta ela sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena odella misura di sicurezza. Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che èescluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciaresentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Sicché, a fronte dell'oneredel giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause diproscioglimento, l'eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguitodell'indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; ed è quindiinammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento conil quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni perpronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (laddove,peraltro, nel caso di specie il giudice si è espresso sul punto menzionando leemergenze processuali acquisite, e non ha mancato di esprimere la sua valutazione,di congruità, anche in relazione alla pena);e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità conordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del04/06/2018 Rv. 273169 –01).2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricor-rente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delleammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15.1.2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteRenata [OSCURATO:PERSONA]