Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26118/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di L'Aquila ha: - confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, riducendo la pena; - in accoglimento della richiesta concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha applicato la pena ridotta a [OSCURATO:PERSONA]; - ha confermato la durata di anni dieci per le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare.

Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico e versato in fatto, mentre quello del Naddeo non è propon bile alla luce della modalità definitoria prescelta; è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

3. La sentenza va tuttavia annullata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, applicate in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per la durata fissa di dieci anni.

La necessità dell'annullamento con rinvio in punto di pene accessorie deriva dalla evoluzione sia della giurisprudenza costituzionale che di quella di legittimità.

Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle anzidette pene accessorie (l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) per la durata fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni.

Il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nel presente processo in corso, secondo il disposto degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 dell'Il marzo 1953.

Conseguentemente, si impone la necessità di operare una rimodulazione della durata delle pene accessorie in discorso tenendo conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio.

Quanto al concreto esito — annullamento con o senza rinvio — del processo di adeguamento al quadro normativo ridisegnato dalla Consulta, soccorre la recentissima decisione n. 28910 del 2019 delle Sezioni Unite di questa Corte.

Con la citata pronunzia, al quesito «se le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta dall'art. 216 legge fall., come riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, debbano essere commisurate, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., alla pena principale applicata, ovvero debbano essere determinate dal giudice, nell'ambito dei limiti edittali risultanti dalla nuova formulazione, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.», le Sezioni Unite hanno risposto che «le pene accessorie previste dall'art.216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determiniate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.».

Come rilevato dalle Sezioni Unite, ancorché la questione non sia stata sollevata nei ricorsi, la sopravvenuta illegalità dell'inflizione delle predette pene per il periodo fisso di dieci anni, ossia nella misura massima consentita dal testo vigente dell'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, co -ne integrato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 222 del 2018, consente di riscontrare d'ufficio il contrasto con il parametro normativo, specificando che in aderenza all'insegnamento contenuto nella sentenza Sez.

U., n. 33040 del 26/02/2015, Rv. 264207, «deve escludersi che possa essere conservata, in quanto legittima, sotto il profilo del principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena, la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine».

Sulla scorta di tali indicazioni e considerato che la determinazione della durata del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod. pen. implica valutazioni di merito, che esulano dai limiti cognitivi della Corte di cessazione, essa va rimessa al giudice di merito.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ult, comma legge fall., con rinvio per e nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia.

Dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di L'Aquila ha: - confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, riducendo la pena; - in accoglimento della richiesta concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha applicato la pena ridotta a [OSCURATO:PERSONA]; - ha confermato la durata di anni dieci per le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico e versato in fatto, mentre quello del Naddeo non è propon bile alla luce della modalità definitoria prescelta; è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). 3. La sentenza va tuttavia annullata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, applicate in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per la durata fissa di dieci anni. La necessità dell'annullamento con rinvio in punto di pene accessorie deriva dalla evoluzione sia della giurisprudenza costituzionale che di quella di legittimità. Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle anzidette pene accessorie (l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) per la durata fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni. Il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nel presente processo in corso, secondo il disposto degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 dell'Il marzo 1953. Conseguentemente, si impone la necessità di operare una rimodulazione della durata delle pene accessorie in discorso tenendo conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio. Quanto al concreto esito — annullamento con o senza rinvio — del processo di adeguamento al quadro normativo ridisegnato dalla Consulta, soccorre la recentissima decisione n. 28910 del 2019 delle Sezioni Unite di questa Corte. Con la citata pronunzia, al quesito «se le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta dall'art. 216 legge fall., come riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, debbano essere commisurate, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., alla pena principale applicata, ovvero debbano essere determinate dal giudice, nell'ambito dei limiti edittali risultanti dalla nuova formulazione, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.», le Sezioni Unite hanno risposto che «le pene accessorie previste dall'art.216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determiniate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.». Come rilevato dalle Sezioni Unite, ancorché la questione non sia stata sollevata nei ricorsi, la sopravvenuta illegalità dell'inflizione delle predette pene per il periodo fisso di dieci anni, ossia nella misura massima consentita dal testo vigente dell'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, co -ne integrato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 222 del 2018, consente di riscontrare d'ufficio il contrasto con il parametro normativo, specificando che in aderenza all'insegnamento contenuto nella sentenza Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Rv. 264207, «deve escludersi che possa essere conservata, in quanto legittima, sotto il profilo del principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena, la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine». Sulla scorta di tali indicazioni e considerato che la determinazione della durata del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod. pen. implica valutazioni di merito, che esulano dai limiti cognitivi della Corte di cessazione, essa va rimessa al giudice di merito. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ult, comma legge fall., con rinvio per e nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara i