CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24792/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 23/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro harigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza delMagistrato di sorveglianza di Catanzaro in materia di liberazione anticipata.Va premesso che, con l’ordinanza in ultimo menzionata, il Magistrato disorveglianza respingeva, con riferimento al semestre risultante dalla sommatoriadel periodo di presofferto 16/07/2018 – 28/09/2018 e del periodo di restrizionein carcere 5/12/2022 – 23/03/2023 la richiesta di liberazione anticipata.Evidenziava, invero, che sebbene [OSCURATO:PERSONA], in entrambi i periodi suddetti, avesserispettato tutte le prescrizioni imposte, durante il periodo in libertà, dal29/09/2018 al 4/12/2022, era stato denunciato innumerevoli volte per il reato ditruffa commesso in varie parti d’Italia, come da informativa in atti.Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, a fronte del rilievo difensivosecondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato destinatario di due sentenze di assoluzioneper taluni dei fatti di truffa (del 27 aprile 2021 e del 18 maggio 2021) e che peraltri di detti fatti vi sarebbero esclusivamente pendenze giudiziarie, nonchésecondo cui maggiormente valorizzato dal primo Giudice doveva essere ilpercorso intramurario, osserva che nel caso di specie dall’informativa di PSrisulta che il condannato è stato segnalato: il 30 ottobre 2019, ai sensi dell’art.75 d.P.R. n. 309 del 1990; il 13 ottobre 2020, il 29 novembre 2020, l’1dicembre 2020, il 20 dicembre 2020, il 15 gennaio 2021, il 23 gennaio 2021, il18 febbraio 2021, l’1 marzo 2021 per truffa; il 4 aprile 2021 e il 17 aprile 2021ai sensi dell’art. 4, comma 1, d. l. n. 19 del 2020; il 21, il 23, il 28 e il 30 luglio2021 e il 17 agosto 2022 per truffa. Rileva, quindi, che trattasi di plurimesegnalazioni, non solo per truffa, che hanno costellato senza soluzione dicontinuità tutto il periodo successivo a quello di presofferto e che certamente, aprescindere dalla configurabilità dell’illecito penale, denotano il perdurare dimodalità antisociali e la mancanza di effettiva partecipazione all’opera dieducazione nel periodo in valutazione, presupposto necessario ai fini dellaconcessione del beneficio richiesto.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il propriodifensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 54 l. 26 luglio1975, n. 354 (Ord. pen.) e 27 Cost. e vizio di motivazione.Lamenta il ricorrente che: - non è spesa alcuna valutazione in relazione alpercorso inframurario seguito dal richiedente la liberazione anticipata; - vieneipervalutato il periodo di libertà posto a cavallo tra i due periodi del semestreconsiderato; - non si considera la distanza tra la cautela domiciliare e lacarcerazione definitiva, pari ad oltre quattro anni, che, invece, avrebbe impostodi dedicare maggiore peso al percorso inframurario, specie, come nel caso inesame, ove tale percorso conduce verso l’affidamento in prova, che è da soloindice esterno della partecipazione al percorso risocializzante del condannato.Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1. Secondo l’orientamento di questa Corte – si veda per tutte Sez.1, n.32203 del 26/06/2015, Rv.264293 – la finalità principale dell'istituto dellaliberazione anticipata risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nellasocietà del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera dirieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991)» ed «è solamente detta partecipazioneche viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatoredi per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza cheoccorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece,probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n.276 del 1990)».La valutazione di meritevolezza del beneficio, rimessa al giudice del merito,consiste, quindi, nella verifica del presupposto della partecipazione all’opera dirieducazione, che non può ridursi alla mera buona condotta carceraria, checostituisce la “norma” del comportamento del detenuto, ma richiede un’adesionepronta ed attiva alle regole che disciplinano la vita carceraria e agli interventitrattamentali.Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatticostituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione delrelativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenzarispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamentoincompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848del 30/04/2019, De, Rv. 276498: in applicazione di tale principio la Corte haannullato con rinvio l'ordinanza di rigetto del reclamo proposto avverso ilprovvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta diliberazione anticipata sulla base della denuncia sporta dalla ex convivente deldetenuto in relazione a minacce di morte ricevute in occasione di un colloquio incarcere).Inoltre, al fine di valutare la meritevolezza dell’istanza di liberazioneanticipata può essere preso in considerazione anche un comportamento che nonsia tale da integrare un reato, ma che si riveli, in ogni caso, indicativo dellamancata partecipazione all’attività di risocializzazione, dunque, anche unacondotta per la quale sia pronunciata sentenza di assoluzione (Sez. 1, n. 12669del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).Infine, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazionefrazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini dellaconcessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersinegativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quellisuccessivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesioneall'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez.1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; in senso conforme:Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Onorato, Rv. 285120).1.2. Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro fa buongoverno dei principi sopra indicati, palesando, invece, i rilievi difensivi,meramente confutativi, la loro infondatezza.Invero, detto Tribunale valorizza, nei termini specifici di cui sopra, che sisottraggono a qualsivoglia censura di legittimità, la successione di episodi nellasso temporale intercorrente tra il presofferto agli arresti domiciliari e ladetenzione carceraria, che, a prescindere dal loro trasmodare in illeciti penali,costituiscono riprova della refrattarietà al percorso rieducativo che avrebbedovuto essere perseguito nel periodo in valutazione. La reiterazione delleviolazioni e la loro frequenza sono state ritenute indicative del fallimento dellaprospettiva rieducativa.2.Al rigetto consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna diPasquale [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]