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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 aprile 2023

Cassazione n. 46122/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni scritte in calce ai ricorsi proposti da tutti i ric:orrenti, che hanno chiesto l'annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania, con 'decreto depositato in data 22 aprile 2023 (cc. 17 aprile 2023), ha confermato il decreto emesso, in tema di prevenzione personale e patrimoniale, dal Tribunale dei medesimo capoluogo (su proposta del P.m. datata al 2019) in data 2 agosto 2021. (cc 23 luglio 2021) con il quale veniva applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la durata di anni tre e imposto il pagamento della cauzione di C tremila; nonché disposta la confisca dei beni immobili, cassette di sicurezza e rapporti bancari (eventualmente nella disponibilità) ivi analiticamente indicati.

Tali beni immobili (oggetto specifico della impugnazione) sarebbero riferibili a [OSCURATO:PERSONA], ancorché formalmente intestati ai suoi prossimi congiunti.

1.1. La Corte di merito, conformemente al Tribunale, ha stimato ricorrente la pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA] (in atto ancora detenuto, sin dal 1982, presso la Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA]) ai sensi dell'art. 4, lett. a, D.Igs. 159 del 2011, in quanto gravemente indiziato di aver preso parte (fatti accertati nel tempo con diverse condanne succedutesi negli anni) al clan Santapaola-Ercolano, storicamente attivo in Catania e provincia; a carico dello stesso proposto sono richiamate anche condanne per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ed estorsioni aggravate dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa (reati tutti idonei alla produzione ed all'accumulo di ricchezza illecita, commessi a cavallo degli anni '90- 2000, fino al 2009).

La sussistenza ed attuale operatività dei detti sodalizi mafiosi non è oggetto di osservazione critica da parte della difesa, come pure non è discussa la qualità direttiva assunta del prevenuto all'interno di quelle compagini (è stata valorizzata nel merito anche l'indicazione dichiarativa di collegamenti esterni, ad efficacia direzionale, mantenuti in costanza di detenzione nei primi anni del 2000).

Tali centripeti convincimenti trovano fondamento nella irrevocabilità degli accertamenti giudiziari enumerati nel corpo del decreto emesso dal Tribunale (pag. 3); si è pure detto che in ambito associativo il proposto svolgeva un ruolo dirigenziale, ancorché subordinato rispetto ai vertici indiscussi del clan [OSCURATO:PERSONA].

1.2. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che tale qualificata pericolosità potesse, per un verso, retrodatarsi, ai fini della valutazione della capacità patrimoniale versata negli acquisiti immobiliari, fino agli inizi degli anni '90 dello scorso secolo, valorizzando in proposito elementi dichiarativi e deduzioni logiche fondate soprattutto sul lunghissimo periodo di affilliazione familistica; mentre, per altro verso, tale pericolosità deve ritenersi, ad avviso dei giudici di merito, attuale ancor o oggi, in ragione della presunzione che accompagna la permanenza di affiliazione mafiosa, finale non siano palesati eventi interruttivi.

2. Con distinti atti ricorrono avverso il detto decreto, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA], anche nella veste di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], figlia del proposto e terza interessata) ed il procuratore speciale (avv. [OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nella veste di terzi interessati), impugnavano il decreto emesso dalla Corte di appello, deducendo le seguenti violazioni della legge penale, sostanziale e processuale:

2.1. [OSCURATO:PERSONA], proposto interessato: violazione della normativa in materia di misure di prevenzione, per difetto della dimostrazione della attualità della ritenuta pericolosità sociale qualificata del proposto.

La Corte non ha punto tenuto conto del lunghissimo periodo di detenzione del proposto, detenuto pressoché ininterrottamente dal 1982 all'attualità; la motivazione spesa sul punto è inesistente o, al più, meramente apparente; difetta pertanto il requisito della attuale pericolosità del proposto previsto dalla legge, l'argomentare di merito sul punto è retto solo da mere ipotesi presuntive fondate persino sui semplici legami di affinità con i vertici del clan Ercolano-Santapaola; mentre i valorizzati collegamenti extramurari sono anch'essi riferibili ai primi anni 2000, talché anche questo dato non può sostenere l'attualità presuntivamente ravvisata.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlio e coniuge del proposto, terzi interessati.

2.2.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono, a ministero del procuratore speciale all'uopo nominato, inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (artt. 178 cod. proc. pen. e 23 d.lgs. 159/2011), atteso che la moglie del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], pur essendo di fatto l'occupante dei locali (due vani in totale) oggetto di confisca (Catania, via Vetrano, n. 55 e 57), non è stata mai citata nella qualità di terza interessata alla confisca.

2.2.2. violazione della legge stabilita in materia di prevenzione patrimoniale (artt. 4, 16, 24 del d.lgs. 159/2011) e vizi esiziali di motivazione (per illogicità manifesta e mera apparenza) in ordine agli argomenti versati per sostenere che gli immobili acquistati nell'anno 2001 devono ritenersi riconducibili alle illecite accumulazioni di ricchezza del genitore Salvatore, laddove sin dall'anno 1999 [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito autonomo nucleo familiare capac:e di sostenersi in via indipendente dal genitore; del resto, questa stessa argomentazione aveva sostenuto l'esclusione dal novero dei beni confiscabili di quelli acquistati dalle sorelie, che pure avevano costituito nucleo familiare autonomo.2.2.3.

Ancora, i medesimi vizi sono dedotti per denunziare l'indebito ribaltamento sulla difeSa dell'onere della prova- gravante invece sull'accusa, anche in termini di indicazione della incapienza patrimoniale legittima.

2.3. [OSCURATO:PERSONA], figlia del proposto, terza interessata.

Con unico motivo di ricorso deduce violazione ed erronea applicazione della legge stabilita in materia di prevenzione (art. 24 d.lgs. 159/2011), in quanto il fabbricato oggetto di confisca, sito in Catania, alla via Ferrera 22 (distinto in catasto al fol 69, p.11a 24030, sub 1, cat.

A/5, consistenza di 4 vani), acquistato il 18 giugno 2007, era stato evidentemente oggetto di acquisto da parte della madre della ricorrente, con sua autonoma provvista lecita.

2.4. Il Pubblico ministero presso questa Corte, con le conclusioni scritte depositate in data 23 luglio 2023, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono tutti fondati.

1. In tema di misura di prevenzione personale ([OSCURATO:PERSONA]), ciò che rende il decreto impugnato censurabile, sotto il profilo della violazione di legge, è l'assenza dell'indicazione di elementi dimostrativi idonei ad asseverare positivamente la condizione di attuale (anno 2021) pericolosità qualificata del proposto.

1.1. Al riguardo, infatti, la Corte di merito ha richiamato gli esiti dei processi penali per i quali il ricorrente ha riportato condanne (partecipazione ad associazione di stampo mafioso, clan Ercolano-Santapaola, partecipazione ad associazione tematica in materia di stupefacenti, estorsioni aggravate dalla mafiosità e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno indicato l'esistenza di contatti extramurari efficaci nei primi anni del 2000).

Tuttavia, se tale coagulo di elementi storici è certamente idoneo a ricondurre il proposto in una delle categorie di pericolosità qualificata (nel caso in esame la misura è stata applicata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b, D.L.vo. n. 159 del 2011), altrettanto non può ritenersi con riguardo al necessario e distinto requisito dell'attualità, che deve caratterizzare detto inquadramento per farsi luogo all'applicazione della misura di prevenzione personale.

Invero, le date delle contestazioni dei fatti oggetto dei procedimenti penali (sino al 2009), così come l'epoca dei fatti indicativi della permeabilità delle barriere carcerarie agli ordini ed alle direttive emanante dal prevenuto riferiti dai collaboratori di giustizia (primi anni 2000), si collocano in un arco temporale assai distante rispetto a quello in cui è stato formulato" il giudizio di pericolosità ed applicata la misura (la proposta data al 2019, il decreto del Tribunale è del 2/8/2021), con la conseguenza che l'omessa indicazione di elementi sintomatici della permanenza di una condotta socialmente pericolosa del proposto, finisce per rendere il percorso argomentativo evanescente e, come tale, meramente apparente.

1.2. Del resto, anche laddove si ritenesse il ricorrente inquadrabile nell'ambito della categoria di cui alla lett. a) della medesima disposizione normativa, questa Corte ha più volte affermato che, in tema di accertamento del requisito della "attualità" della pericolosità, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo mafioso laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. 6, n. 20577 del 07/07;2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279306 - 01; Sez. u, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01; Sez. 6, n. 53157 del 11/11/2016, Camerlingo, Rv. 268518 - 01).

Occorre, dunque, che il giudice del merito dia motivatamente conto di come gli elementi sintomatici da cui è stata desunta la pericolosità attuale -che possono anche trarsi dal solo vissuto giudiziario- siano idonei a fondare un persistente giudizio di probabile e concreta reiterabilità di tali condotte illecite da parte del proposto, del tipo di quelle correlate alla categoria criminologica di appartenenza.

Del resto, anche in tema di concretezza ed effettività della partecipazione associativa, la più recente giurisprudenza di questa Corte (per tutte Sez. u, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01) sembra evidenziare la necessità del manifestarsi di una virulenza effettuale di comportamenti; c:osì come, in tema di prova della permanenza del vincolo o interruzione della permanenza, si va consolidando un orientamento (modellato sul caso delle modifiche del regime sanzionatorio, ad effetto ingravescente) che tende a valorizzare la prova della effettività del contributo, il manifestarsi in atti della partecipazione fino ad una certa data (solo tra le più recenti, Sez. 2, n. 37104 del 13/6/2023, Aligi ed altri, in motiv. pag. 84 e ss., allo stato non massimata).

1.3. Pertanto, affermare che l'attualità può presumersi dall'accertamento di condotte protrattesi fino al 2009, rispetto ad una misura applicata nel 2021, non soddisfa i requisiti legali richiesti.

1.4. La Corte di rinvio, formata in diversa composizione, dovrà pertanto valorizzare elementi recenti o, quanto meno, non datati ad oltre due lustri, 7-- indicativi della attualità della pericolosità qualificata, già manifestata in atti dal proposto fino al compiersi della prima decade del secondomillennio.

2. Quanto ai ricorsi, del pari ammissibili e fondati, proposti, in riferimento alle disposte confische, dai familiari del proposto, si osserva che, in ragione della disposizione dettata dall'art. 10, comma 3, del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, il ricorso per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione (anche patrimoniale) è ammesso solo allorquando si denunzi la violazione della legge; tale vizio ricorre, non solo quando la motivazione sia mancante del tutto, ma anche quando questa presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge, per mancata osservanza, da parte del giudice, dell'obbligo di provvedere con decreto motivato.

Tale situazione ricorre nella specie, essendosi la Corte d'appello limitata a postulare un difetto della provvista necessaria agli acquisti e, dunque, una "sperequazione patrimoniale" in capo ai familiari del proposto, oggi ricorrenti, affermando che le allegazioni difensive in ordine alla legittima provenienza dei beni sottoposti a confisca non trovano obbiettivo riscontro o plausibilità razionale.

Il provvedimento, tuttavia, non affronta, se non su base meramente presuntiva, il principale presupposto della confisca di prevenzione che colpisce i terzi intestatari e, cioè, la dimostrazione della riconducibilità di tali acquisti o possidenze in capo al soggetto proposto.

Non viene infatti evidenziato alcun elemento logico-fattuale da cui desumere la provenienza illecita e la disponibilità in capo al proposto dei beni confiscati, al ch là del deficit di provvista dei familiari.

Occorre, quindi, ancora una volta ribadire che il difetto delle capacità patrimoniali dell'intestatario terzo è valutabile come indice della fittizia intestazione, ma non legittima, da sola, la conclusione che quei beni appartengano alla persona del proposto (Sez. 1 n. 26872 del 05/02/2019, Vazzano, Rv. 276412-01; Sez. 2, n. 14981 del 9/1/2020, Rv. 279224; Sez. 2, n. 22196 del 16/2/2022, n.m.).

2.1. L'orientamento consolidato e condivisibile di questa Corte ha stabilito che il rapporto fra il proposto ed i prossimi congiunti costituisce una circostanza di fatto assai significativa della fittizietà della formale intestazione e della riconducibilità al proposto dei beni dei quali non è dimostrata la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta formalmente titolare dei cespiti, non sia provvisto di effettiva capacità economica ovvero non sia in grado di dimostrare l'origine lecita dei redditi percepiti (Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, Rienzi, Rv. 259608; Sez.

U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270081).

Deve trattarsi però di una incapienza patrimoniale del terzo, legato da vincolo di parentela o convivenza, che rilevi oggettivamente in funzione del giudizio di sproporzione, e che sia tale da dimostrare di per sé una disponibilità del bene in capo al proposto.

Nella concreta fattispecie, in ragione della quarantennale durata della detenzione del proposto, della data degli acqUisti e della incolmabile -distanza tra tali date ed il momento della proposta, non emerge una situazione obiettiva che abbia un tale profilo (anche in ragione del modesto valore degli immobili confiscati), sì che non appare coerente con le disposizioni richiamate, e con l'esegesi di legittimità affermatasi su di esse, il richiamo di meccanismi presuntivi, finalizzato a dedurre il requisito obiettivo della disponibilità del bene in capo al proposto e per qualificare come fittizia l'intestazione dei beni che risultino nella formale titolarità del parente o del convivente: costui è sicuramente esposto in misura maggiore rispetto ad altri terzi all'indagine di prevenzione, ma tale esposizione deve poi tradursi, ai fini della confisca del bene, nell'acquisizione di elementi di fatto ulteriori rispetto alla mera presunzione, elementi non riscontrabili nella fattispecie, per come argomentata la decisione dai giudici del merito.

3. In conclusione, la motivazione con cui è stata affermata la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione della misura patrimoniale manca, quindi, delle caratteristiche minime per essere ritenuta sussistente, con la conseguenza che il decreto impugnato va annullato con rinvio alla medesima Corte di appello, in diversa composizione, per nuovo giudizio.

3.1. Al giudice del rinvio competerà la rinnovata valutazione dei presupposti dell'ablazione in coerenza col principio secondo cui l'art. 19 co. 3 D.L.vo n, 159/2011 non istituisce una presunzione di disponibilità dei beni in capo al proposto, bensì si limita a sollecitare le speciali indagini a carico dei familiari conviventi (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Cesarano, Rv. 279224 - 01: «Dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deriva non già una presunzione di appartenenza in capo al proposto dei beni intestati ai familiari, bensì il riconoscimento de/potere di indirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti del coniuge, dei figli e degli altri soggetti che abbiano convissuto con il proposto nell'ultimo quinquennio; ne consegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., il rapporto esistente tra il proposto e tali soggetti può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non possa dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica»).

4. Va, pertanto, annullato il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio in punto di attualità della pericolosità sociale del proposto e di riconducibilità allo stesso degli immobili intestati ai suoi prossimi congiunti, oggi ricorrenti.

La Corte di appello di Catania, in diversa composizione, si atterrà ai Principi di, diritto sopra -affermati.

P.Q.M.

Annulla il decreto i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni scritte in calce ai ricorsi proposti da tutti i ric:orrenti, che hanno chiesto l'annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con 'decreto depositato in data 22 aprile 2023 (cc. 17 aprile 2023), ha confermato il decreto emesso, in tema di prevenzione personale e patrimoniale, dal Tribunale dei medesimo capoluogo (su proposta del P.m. datata al 2019) in data 2 agosto 2021. (cc 23 luglio 2021) con il quale veniva applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la durata di anni tre e imposto il pagamento della cauzione di C tremila; nonché disposta la confisca dei beni immobili, cassette di sicurezza e rapporti bancari (eventualmente nella disponibilità) ivi analiticamente indicati. Tali beni immobili (oggetto specifico della impugnazione) sarebbero riferibili a [OSCURATO:PERSONA], ancorché formalmente intestati ai suoi prossimi congiunti. 1.1. La Corte di merito, conformemente al Tribunale, ha stimato ricorrente la pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA] (in atto ancora detenuto, sin dal 1982, presso la Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA]) ai sensi dell'art. 4, lett. a, D.Igs. 159 del 2011, in quanto gravemente indiziato di aver preso parte (fatti accertati nel tempo con diverse condanne succedutesi negli anni) al clan Santapaola-Ercolano, storicamente attivo in Catania e provincia; a carico dello stesso proposto sono richiamate anche condanne per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ed estorsioni aggravate dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa (reati tutti idonei alla produzione ed all'accumulo di ricchezza illecita, commessi a cavallo degli anni '90- 2000, fino al 2009). La sussistenza ed attuale operatività dei detti sodalizi mafiosi non è oggetto di osservazione critica da parte della difesa, come pure non è discussa la qualità direttiva assunta del prevenuto all'interno di quelle compagini (è stata valorizzata nel merito anche l'indicazione dichiarativa di collegamenti esterni, ad efficacia direzionale, mantenuti in costanza di detenzione nei primi anni del 2000). Tali centripeti convincimenti trovano fondamento nella irrevocabilità degli accertamenti giudiziari enumerati nel corpo del decreto emesso dal Tribunale (pag. 3); si è pure detto che in ambito associativo il proposto svolgeva un ruolo dirigenziale, ancorché subordinato rispetto ai vertici indiscussi del clan [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che tale qualificata pericolosità potesse, per un verso, retrodatarsi, ai fini della valutazione della capacità patrimoniale versata negli acquisiti immobiliari, fino agli inizi degli anni '90 dello scorso secolo, valorizzando in proposito elementi dichiarativi e deduzioni logiche fondate soprattutto sul lunghissimo periodo di affilliazione familistica; mentre, per altro verso, tale pericolosità deve ritenersi, ad avviso dei giudici di merito, attuale ancor o oggi, in ragione della presunzione che accompagna la permanenza di affiliazione mafiosa, finale non siano palesati eventi interruttivi. 2. Con distinti atti ricorrono avverso il detto decreto, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA], anche nella veste di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], figlia del proposto e terza interessata) ed il procuratore speciale (avv. [OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nella veste di terzi interessati), impugnavano il decreto emesso dalla Corte di appello, deducendo le seguenti violazioni della legge penale, sostanziale e processuale: 2.1. [OSCURATO:PERSONA], proposto interessato: violazione della normativa in materia di misure di prevenzione, per difetto della dimostrazione della attualità della ritenuta pericolosità sociale qualificata del proposto. La Corte non ha punto tenuto conto del lunghissimo periodo di detenzione del proposto, detenuto pressoché ininterrottamente dal 1982 all'attualità; la motivazione spesa sul punto è inesistente o, al più, meramente apparente; difetta pertanto il requisito della attuale pericolosità del proposto previsto dalla legge, l'argomentare di merito sul punto è retto solo da mere ipotesi presuntive fondate persino sui semplici legami di affinità con i vertici del clan Ercolano-Santapaola; mentre i valorizzati collegamenti extramurari sono anch'essi riferibili ai primi anni 2000, talché anche questo dato non può sostenere l'attualità presuntivamente ravvisata. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlio e coniuge del proposto, terzi interessati. 2.2.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono, a ministero del procuratore speciale all'uopo nominato, inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (artt. 178 cod. proc. pen. e 23 d.lgs. 159/2011), atteso che la moglie del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], pur essendo di fatto l'occupante dei locali (due vani in totale) oggetto di confisca (Catania, via Vetrano, n. 55 e 57), non è stata mai citata nella qualità di terza interessata alla confisca. 2.2.2. violazione della legge stabilita in materia di prevenzione patrimoniale (artt. 4, 16, 24 del d.lgs. 159/2011) e vizi esiziali di motivazione (per illogicità manifesta e mera apparenza) in ordine agli argomenti versati per sostenere che gli immobili acquistati nell'anno 2001 devono ritenersi riconducibili alle illecite accumulazioni di ricchezza del genitore Salvatore, laddove sin dall'anno 1999 [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito autonomo nucleo familiare capac:e di sostenersi in via indipendente dal genitore; del resto, questa stessa argomentazione aveva sostenuto l'esclusione dal novero dei beni confiscabili di quelli acquistati dalle sorelie, che pure avevano costituito nucleo familiare autonomo.2.2.3. Ancora, i medesimi vizi sono dedotti per denunziare l'indebito ribaltamento sulla difeSa dell'onere della prova- gravante invece sull'accusa, anche in termini di indicazione della incapienza patrimoniale legittima. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], figlia del proposto, terza interessata. Con unico motivo di ricorso deduce violazione ed erronea applicazione della legge stabilita in materia di prevenzione (art. 24 d.lgs. 159/2011), in quanto il fabbricato oggetto di confisca, sito in Catania, alla via Ferrera 22 (distinto in catasto al fol 69, p.11a 24030, sub 1, cat. A/5, consistenza di 4 vani), acquistato il 18 giugno 2007, era stato evidentemente oggetto di acquisto da parte della madre della ricorrente, con sua autonoma provvista lecita. 2.4. Il Pubblico ministero presso questa Corte, con le conclusioni scritte depositate in data 23 luglio 2023, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono tutti fondati. 1. In tema di misura di prevenzione personale ([OSCURATO:PERSONA]), ciò che rende il decreto impugnato censurabile, sotto il profilo della violazione di legge, è l'assenza dell'indicazione di elementi dimostrativi idonei ad asseverare positivamente la condizione di attuale (anno 2021) pericolosità qualificata del proposto. 1.1. Al riguardo, infatti, la Corte di merito ha richiamato gli esiti dei processi penali per i quali il ricorrente ha riportato condanne (partecipazione ad associazione di stampo mafioso, clan Ercolano-Santapaola, partecipazione ad associazione tematica in materia di stupefacenti, estorsioni aggravate dalla mafiosità e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno indicato l'esistenza di contatti extramurari efficaci nei primi anni del 2000). Tuttavia, se tale coagulo di elementi storici è certamente idoneo a ricondurre il proposto in una delle categorie di pericolosità qualificata (nel caso in esame la misura è stata applicata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b, D.L.vo. n. 159 del 2011), altrettanto non può ritenersi con riguardo al necessario e distinto requisito dell'attualità, che deve caratterizzare detto inquadramento per farsi luogo all'applicazione della misura di prevenzione personale. Invero, le date delle contestazioni dei fatti oggetto dei procedimenti penali (sino al 2009), così come l'epoca dei fatti indicativi della permeabilità delle barriere carcerarie agli ordini ed alle direttive emanante dal prevenuto riferiti dai collaboratori di giustizia (primi anni 2000), si collocano in un arco temporale assai distante rispetto a quello in cui è stato formulato" il giudizio di pericolosità ed applicata la misura (la proposta data al 2019, il decreto del Tribunale è del 2/8/2021), con la conseguenza che l'omessa indicazione di elementi sintomatici della permanenza di una condotta socialmente pericolosa del proposto, finisce per rendere il percorso argomentativo evanescente e, come tale, meramente apparente. 1.2. Del resto, anche laddove si ritenesse il ricorrente inquadrabile nell'ambito della categoria di cui alla lett. a) della medesima disposizione normativa, questa Corte ha più volte affermato che, in tema di accertamento del requisito della "attualità" della pericolosità, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo mafioso laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. 6, n. 20577 del 07/07;2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279306 - 01; Sez. u, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01; Sez. 6, n. 53157 del 11/11/2016, Camerlingo, Rv. 268518 - 01). Occorre, dunque, che il giudice del merito dia motivatamente conto di come gli elementi sintomatici da cui è stata desunta la pericolosità attuale -che possono anche trarsi dal solo vissuto giudiziario- siano idonei a fondare un persistente giudizio di probabile e concreta reiterabilità di tali condotte illecite da parte del proposto, del tipo di quelle correlate alla categoria criminologica di appartenenza. Del resto, anche in tema di concretezza ed effettività della partecipazione associativa, la più recente giurisprudenza di questa Corte (per tutte Sez. u, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01) sembra evidenziare la necessità del manifestarsi di una virulenza effettuale di comportamenti; c:osì come, in tema di prova della permanenza del vincolo o interruzione della permanenza, si va consolidando un orientamento (modellato sul caso delle modifiche del regime sanzionatorio, ad effetto ingravescente) che tende a valorizzare la prova della effettività del contributo, il manifestarsi in atti della partecipazione fino ad una certa data (solo tra le più recenti, Sez. 2, n. 37104 del 13/6/2023, Aligi ed altri, in motiv. pag. 84 e ss., allo stato non massimata). 1.3. Pertanto, affermare che l'attualità può presumersi dall'accertamento di condotte protrattesi fino al 2009, rispetto ad una misura applicata nel 2021, non soddisfa i requisiti legali richiesti. 1.4. La Corte di rinvio, formata in diversa composizione, dovrà pertanto valorizzare elementi recenti o, quanto meno, non datati ad oltre due lustri, 7-- indicativi della attualità della pericolosità qualificata, già manifestata in atti dal proposto fino al compiersi della prima decade del secondomillennio. 2. Quanto ai ricorsi, del pari ammissibili e fondati, proposti, in riferimento alle disposte confische, dai familiari del proposto, si osserva che, in ragione della disposizione dettata dall'art. 10, comma 3, del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, il ricorso per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione (anche patrimoniale) è ammesso solo allorquando si denunzi la violazione della legge; tale vizio ricorre, non solo quando la motivazione sia mancante del tutto, ma anche quando questa presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge, per mancata osservanza, da parte del giudice, dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. Tale situazione ricorre nella specie, essendosi la Corte d'appello limitata a postulare un difetto della provvista necessaria agli acquisti e, dunque, una "sperequazione patrimoniale" in capo ai familiari del proposto, oggi ricorrenti, affermando che le allegazioni difensive in ordine alla legittima provenienza dei beni sottoposti a confisca non trovano obbiettivo riscontro o plausibilità razionale. Il provvedimento, tuttavia, non affronta, se non su base meramente presuntiva, il principale presupposto della confisca di prevenzione che colpisce i terzi intestatari e, cioè, la dimostrazione della riconducibilità di tali acquisti o possidenze in capo al soggetto proposto. Non viene infatti evidenziato alcun elemento logico-fattuale da cui desumere la provenienza illecita e la disponibilità in capo al proposto dei beni confiscati, al ch là del deficit di provvista dei familiari. Occorre, quindi, ancora una volta ribadire che il difetto delle capacità patrimoniali dell'intestatario terzo è valutabile come indice della fittizia intestazione, ma non legittima, da sola, la conclusione che quei beni appartengano alla persona del proposto (Sez. 1 n. 26872 del 05/02/2019, Vazzano, Rv. 276412-01; Sez. 2, n. 14981 del 9/1/2020, Rv. 279224; Sez. 2, n. 22196 del 16/2/2022, n.m.). 2.1. L'orientamento consolidato e condivisibile di questa Corte ha stabilito che il rapporto fra il proposto ed i prossimi congiunti costituisce una circostanza di fatto assai significativa della fittizietà della formale intestazione e della riconducibilità al proposto dei beni dei quali non è dimostrata la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta formalmente titolare dei cespiti, non sia provvisto di effettiva capacità economica ovvero non sia in grado di dimostrare l'origine lecita dei redditi percepiti (Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, Rienzi, Rv. 259608; Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270081). Deve trattarsi però di una incapienza patrimoniale del terzo, legato da vincolo di parentela o convivenza, che rilevi oggettivamente in funzione del giudizio di sproporzione, e che sia tale da dimostrare di per sé una disponibilità del bene in capo al proposto. Nella concreta fattispecie, in ragione della quarantennale durata della detenzione del proposto, della data degli acqUisti e della incolmabile -distanza tra tali date ed il momento della proposta, non emerge una situazione obiettiva che abbia un tale profilo (anche in ragione del modesto valore degli immobili confiscati), sì che non appare coerente con le disposizioni richiamate, e con l'esegesi di legittimità affermatasi su di esse, il richiamo di meccanismi presuntivi, finalizzato a dedurre il requisito obiettivo della disponibilità del bene in capo al proposto e per qualificare come fittizia l'intestazione dei beni che risultino nella formale titolarità del parente o del convivente: costui è sicuramente esposto in misura maggiore rispetto ad altri terzi all'indagine di prevenzione, ma tale esposizione deve poi tradursi, ai fini della confisca del bene, nell'acquisizione di elementi di fatto ulteriori rispetto alla mera presunzione, elementi non riscontrabili nella fattispecie, per come argomentata la decisione dai giudici del merito. 3. In conclusione, la motivazione con cui è stata affermata la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione della misura patrimoniale manca, quindi, delle caratteristiche minime per essere ritenuta sussistente, con la conseguenza che il decreto impugnato va annullato con rinvio alla medesima Corte di appello, in diversa composizione, per nuovo giudizio. 3.1. Al giudice del rinvio competerà la rinnovata valutazione dei presupposti dell'ablazione in coerenza col principio secondo cui l'art. 19 co. 3 D.L.vo n, 159/2011 non istituisce una presunzione di disponibilità dei beni in capo al proposto, bensì si limita a sollecitare le speciali indagini a carico dei familiari conviventi (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Cesarano, Rv. 279224 - 01: «Dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deriva non già una presunzione di appartenenza in capo al proposto dei beni intestati ai familiari, bensì il riconoscimento de/potere di indirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti del coniuge, dei figli e degli altri soggetti che abbiano convissuto con il proposto nell'ultimo quinquennio; ne consegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., il rapporto esistente tra il proposto e tali soggetti può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non possa dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica»). 4. Va, pertanto, annullato il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio in punto di attualità della pericolosità sociale del proposto e di riconducibilità allo stesso degli immobili intestati ai suoi prossimi congiunti, oggi ricorrenti. La Corte di appello di Catania, in diversa composizione, si atterrà ai Principi di, diritto sopra -affermati. P.Q.M. Annulla il decreto i