Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 43542/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservato che il ricorso del Marzano attiene al diniego delle circostanze attenuanti generiche su cui la Corte d'appello ha tuttavia motivato in termini esaustivi e congrui (cfr., pagg. 6-7 della sentenza); questa Corte ha d'altra parte escluso che il riconoscimento delle attenuanti generiche possa fondarsi sulla scelta del rito abbreviato atteso che quest'ultima implica già, "ex lege", l'applicazione ci una predeterminata riduzione della pena dovendosi escludere che la scelta processuale così operata possa comportare due distinte determinazioni favorevoli all'imputato (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 24312 del 25.3.2014, Diana); né tale meritevolezza può derivare, di per sé, dalla rinuncia ai motivi sulla responsabilità e sulla qualificazione del fatto (cfr., su questo aspetto, Sez. 2 - , n. 35534 del 06/07/2021, Ronchi, Rv. 281943 - 01) a fronte degli elementi contrari invece puntualmente valorizzati dai giudici di merito a conferma del giudizio espresso in primo grado; ritenuto che l'unico motivo del ricorso del Belviso è assolutamente generico avendo la difesa addirittura evocato una ipotesi di applicazione concordata della pena (mai avvenuta) e, comunque, a fronte di una motivazione del tutto esaustiva con cui la Corte d'appello ha ribadito la sussistenza dei presupposti sostanziali del giudizio di maggiore pericolosità criminale di cui, alla luce delle pregresse condanne che avevano attinto il ricorrente, ha ritenuto essere espressione l'episodio per cui è processo; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservato che il ricorso del Marzano attiene al diniego delle circostanze attenuanti generiche su cui la Corte d'appello ha tuttavia motivato in termini esaustivi e congrui (cfr., pagg. 6-7 della sentenza); questa Corte ha d'altra parte escluso che il riconoscimento delle attenuanti generiche possa fondarsi sulla scelta del rito abbreviato atteso che quest'ultima implica già, "ex lege", l'applicazione ci una predeterminata riduzione della pena dovendosi escludere che la scelta processuale così operata possa comportare due distinte determinazioni favorevoli all'imputato (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 24312 del 25.3.2014, Diana); né tale meritevolezza può derivare, di per sé, dalla rinuncia ai motivi sulla responsabilità e sulla qualificazione del fatto (cfr., su questo aspetto, Sez. 2 - , n. 35534 del 06/07/2021, Ronchi, Rv. 281943 - 01) a fronte degli elementi contrari invece puntualmente valorizzati dai giudici di merito a conferma del giudizio espresso in primo grado; ritenuto che l'unico motivo del ricorso del Belviso è assolutamente generico avendo la difesa addirittura evocato una ipotesi di applicazione concordata della pena (mai avvenuta) e, comunque, a fronte di una motivazione del tutto esaustiva con cui la Corte d'appello ha ribadito la sussistenza dei presupposti sostanziali del giudizio di maggiore pericolosità criminale di cui, alla luce delle pregresse condanne che avevano attinto il ricorrente, ha ritenuto essere espressione l'episodio per cui è processo; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] P
Sentenza Cassazione n. 43542/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris