CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 22857/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 23/2/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 11/2/2020, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli dei delitto di rapina aggravata e lesioni, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre,mesi sei, gg venti di reclusione ed euro 1067 di multa, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro,mesi otto di reclusione ed euro 1200,00 di multa. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso nel reato di lesioni contestato al capo F), alla mancata concessione della diminuente ex art. 114 cod.pen., alla ritenuta sussistenza della recidiva, alla determinazione della pena e all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata;nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell'art. 62bis e l'omessa motivazione sulla dosimetria della pena. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già correttamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese sulla scorta di una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica. La Corte territoriale ha, infatti, argomentato la ravvisabilità del concorso del prevenuto nel delitto di lesioni in quanto sviluppo logico e prevedibile della divisata azione predatoria, escludendo la possibilità di qualificare il contributo prestato ai sensi dell'art. 116 cod.pen. ovvero di connotarlo in termini di minima importanza. Analogamente i giudici d'appello hanno congruamente giustificato la sussistenza della ritenuta recidiva e la determinazione della pena, confermando il giudizio di concreta ed attuale pericolosità del ricorrente, a sostegno della conferma della misura di sicurezza applicata. 4.Manifestamente infondate risultano le doglianze formulate nell'interesse del Cottone, avendo la sentenza impugnata dato conto delle ragioni alle base del diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. e dell'applicazione della recidiva. La difesa non ha chiarito quali allegazioni risultino in concreto pretermesse dai giudici d'appello, capaci di condurre ad una mitigazione sanzionatoria in applicazione dei criteri ex art. 133 cod.pen., così incorrendo in radicale genericità della censura. 5.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]