CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 51782/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con i primi due motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono l'erronea applicazione dell'art. 337 e la manifesta illogicità della sentenza sul punto; Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto i ricorrenti si limitano a riproporre censure già devolute all'esame della Corte di appello di Palermo e motivatamente disattese (alla pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto, inoltre, che i motivi proposti dai ricorrenti, formalmente deducendo la violazione di legge, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito; Rilevato che, con il terzo motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e alla determinazione del trattamento sanzionatorio per entrambi i ricorrenti; Considerato che il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha negato le attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravato da «innumerevoli precedenti penali» e ha ritenuto la pena irrogata adeguata all'entità della condotta illecita e, segnatamente, RIla violenta spinta agli operanti e alla minaccia di buttarli giù dalla valle; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1