Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1989
ECLI:EU:C:1989:585
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61988J0041 - IT
Avis juridique important
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61988J0041
SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 21 NOVEMBRE 1989. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. - DIPENDENTI - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] 41/88 E 178/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 03807
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[OSCURATO:PERSONA] chiave
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1 . Dipendenti - Ricorso - Ricorso avverso la decisione di rigetto del reclamo - Ricevibilità
( Statuto del personale, artt . 90 e 91 )
2 . Dipendenti - Ricorso - Oggetto - Ingiunzione all' amministrazione - Irricevibilità
( Trattato CEE, art . 176; statuto del personale, art . 91 )
3 . Dipendenti - Statuto - Norme imperative - Deroghe - Divieto
4 . Dipendenti - Assunzione - Posto vacante - Candidati promovibili - Diritto alla promozione - Assenza
(( Statuto del personale, artt . 29, n . 1, lett . a ), e 45, n . 1 ))
5 . Dipendenti - Comando nell' interesse del servizio - [OSCURATO:PERSONA] - Diritto al mantenimento del grado attribuito per il posto occupato a seguito del comando - Assenza
( Statuto del personale, art . 38 )
[OSCURATO:PERSONA]
1 . Il ricorso dinanzi alla Corte, anche se formalmente diretto avverso la decisione di rigetto del reclamo del dipendente, comporta che la Corte sia chiamata a conoscere dell' atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo ( giurisprudenza costante, vedasi sentenza 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 23 ).
2 . La Corte non può rivolgere ingiunzioni all' amministrazione nell' ambito del sindacato di legittimità in base all' art . 91 dello statuto . Va pertanto dichiarata irricevibile una domanda intesa all' emanazione di una tale ingiunzione . Gli obblighi imposti all' amministrazione possono derivare unicamente dall' annullamento di uno dei suoi atti, conformemente all' art . 176 del trattato ( giurisprudenza costante, vedansi sentenze 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 99, e 27 aprile 1989, causa 192/88, Turner / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1017 ).
3 . L' autorità che ha il potere di nomina non può, mediante una direttiva interna o qualsivoglia altra procedura analoga, derogare alle norme imperative dello statuto ( vedasi sentenza 10 dicembre 1987, cause riunite da 181 a 184/86, [OSCURATO:PERSONA] e a . / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 4991 ) ovvero far sorgere, a vantaggio dei dipendenti, diritti che possono determinare un inquadramento in contrasto con lo statuto .
4 . L' art . 29, n . 1, lett . a ), dello statuto, a norma del quale l' autorità che ha il potere di nomina, per provvedere ai posti vacanti, deve in primo luogo esaminare le possibilità di promozione e di trasferimento all' interno dell' istituzione, non riconosce ai dipendenti che soddisfano i requisiti per essere promossi il diritto ad una promozione automatica .
5 . L' art . 38 dello statuto non fornisce al dipendente comandato nell' interesse del servizio la garanzia del mantenimento, all' atto della reintegrazione nel posto precedentemente occupato, del grado e della relativa retribuzione avuti nel posto cui era stato comandato .
[OSCURATO:PERSONA] cause riunite C-41/88 e C-178/88,
[OSCURATO:PERSONA], dipendente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], Van-der-Heyder-strasse 7, Repubblica federale di Germania, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 31, Grand-rue,
ricorrente nella causa C-41/88,
e
[OSCURATO:PERSONA], dipendente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Lussemburgo, con l' avv . [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 62, avenue Guillaume,
ricorrente nella causa C-178/88,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai sigg . F . Pasetti-Bombardella, giureconsulto, M . Peter, capodivisione presso il servizio giuridico, in qualità di agente, e D . Petersheim, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg,
convenuto,
causa avente ad oggetto l' annullamento delle decisioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo 12 novembre 1987 e 30 marzo 1988, relative alla ricostituzione della carriera delle ricorrenti dopo la loro reintegrazione,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori O . Due, presidente, F.A . Schockweiler, presidente di sezione, G.F . Mancini, giudice,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
[OSCURATO:PERSONA]
1 ) I ricorsi sono respinti .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .