CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03333/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. R.g. 35062-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 18.12.2024 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che, dichiarando il non doversi in ordine ai reati di furto aggravato di cui ai capi 1) e 3) per mancanza della condizione di procedibilità e riducendo il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili di una pluralità di delitti di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso presentato dal Lunario - con cui si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al valore probatorio attribuito alla individuazione dell'imputato quale autore del fatto - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Considerato che il secondo motivo di ricorso presentato dal Lunario e l'unico motivo addotto dal Masini - con cui si censura la violazione della legge nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla negazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità - sono manifestamente infondati in quanto, dall'analisi degli atti, si evince come la Corte di Appello ha fornito adeguata motivazione circa l'oggettivo valore dei beni sottratti e delle conseguenze ulteriori patite dalla persona offesa (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); d'altronde, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma ,di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso