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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:111
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61994J0147 - IT Avis juridique important | 61994J0147 SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 6 APRILE 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-147/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01015 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° [OSCURATO:PERSONA] ° Giustificazione ° Inammissibilità (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] membro non può richiamarsi a disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti da una direttiva. [OSCURATO:PERSONA] causa C-147/94, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e F. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale per il coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di [OSCURATO:PERSONA], 4-6, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato e non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l' attuazione della direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/618/CEE, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l' assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita (GU L 330, pag. 44), e non avendone informato la [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori F.A.

Schockweiler, presidente di sezione, P.J.G.

Kapteyn, C.N.

Kakouris (relatore), J.L.

Murray e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 marzo 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 maggio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato e non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l' attuazione della direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/618/CEE, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l' assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita (GU L 330, pag. 44; in prosieguo: la "direttiva"), e non avendone informato la [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato. 2 L' art. 12, primo comma, della direttiva dispone che gli Stati membri modificano le disposizioni nazionali per conformarsi a questa direttiva entro diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].

La direttiva è stata notificata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il 20 novembre 1990. 3 Non avendo ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alcuna comunicazione riguardo alle misure di attuazione della direttiva, il 6 agosto 1992 la [OSCURATO:PERSONA] gli inviava una lettera di diffida invitandolo a presentare le sue osservazioni.

Questa lettera restava senza risposta.

Di conseguenza, il 24 maggio 1993 la [OSCURATO:PERSONA] emetteva un parere motivato, invitando il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro due mesi a decorrere dalla notifica del detto parere motivato.

Essendo questo rimasto senza esito, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in oggetto. 4 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non contesta il fatto che la direttiva non sia stata attuata.

Esso rileva soltanto che un disegno di legge denominato "Disegno di legge recante modifica della normativa relativa alle assicurazioni private" era stato elaborato dalla direzione generale delle assicurazioni, ma che allo scadere del termine per presentare emendamenti al Senato e mentre il detto disegno di legge seguiva il suo iter parlamentare sono state sciolte le Camere e indette elezioni generali, il che ha determinato la caducazione del citato disegno di legge e la ripresa dell' iter legislativo, il quale è ancora in corso. 5 Va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può richiamarsi a disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti da una direttiva. 6 Poiché la trasposizione completa della direttiva non è stata effettuata entro il termine stabilito dall' art. 12 della direttiva, occorre riconoscere che sussiste l' inadempimento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in proposito. 7 Tuttavia la Corte non deve tener conto, contrariamente a quanto chiesto dalla [OSCURATO:PERSONA], della mancata comunicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che avrebbero dovuto essere emanate per conformarsi alla direttiva, proprio perché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato tali disposizioni nel termine fissato nel parere motivato (v. sentenza 18 maggio 1994, causa C-303/93, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, Racc. pag.

I-1901, punto 6). 8 Si deve pertanto constatare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato e non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l' attuazione della direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 9 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

Il convenuto è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato e non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l' attuazione della direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/618/CEE, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l' assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE. 2) Per il resto il ricorso è respinto. 3) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994J0147 - IT Avis juridique important | 61994J0147 SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 6 APRILE 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-147/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01015 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° [OSCURATO:PERSONA] ° Giustificazione ° Inammissibilità (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] membro non può richiamarsi a disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti da una direttiva. [OSCURATO:PERSONA] causa C-147/94, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e F. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale per il coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di [OSCURATO:PERSONA], 4-6, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato e non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l' attuazione della direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/618/CEE, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l' assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita (GU L 330, pag. 44), e non avendone informato la [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn, C.N. Kakouris (relatore), J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 marzo 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 maggio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato e non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l' attuazione della direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/618/CEE, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l' assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita (GU L 330, pag. 44; in prosieguo: la "direttiva"), e non avendone informato la [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato. 2 L' art. 12, primo comma, della direttiva dispone che gli Stati membri modificano le disposizioni nazionali per conformarsi a questa direttiva entro diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. La direttiva è stata notificata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il 20 novembre 1990. 3 Non avendo ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alcuna comunicazione riguardo alle misure di attuazione della direttiva, il 6 agosto 1992 la [OSCURATO:PERSONA] gli inviava una lettera di diffida invitandolo a presentare le sue osservazioni. Questa lettera restava senza risposta. Di conseguenza, il 24 maggio 1993 la [OSCURATO:PERSONA] emetteva un parere motivato, invitando il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro due mesi a decorrere dalla notifica del detto parere motivato. Essendo questo rimasto senza esito, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in oggetto. 4 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non contesta il fatto che la direttiva non sia stata attuata. Esso rileva soltanto che un disegno di legge denominato "Disegno di legge recante modifica della normativa relativa alle assicurazioni private" era stato elaborato dalla direzione generale delle assicurazioni, ma che allo scadere del termine per presentare emendamenti al Senato e mentre il detto disegno di legge seguiva il suo iter parlamentare sono state sciolte le Camere e indette elezioni generali, il che ha determinato la caducazione del citato disegno di legge e la ripresa dell' iter legislativo, il quale è ancora in corso. 5 Va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può richiamarsi a disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti da una direttiva. 6 Poiché la trasposizione completa della direttiva non è stata effettuata entro il termine stabilito dall' art. 12 della direttiva, occorre riconoscere che sussiste l' inadempimento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in proposito. 7 Tuttavia la Corte non deve tener conto, contrariamente a quanto chiesto dalla [OSCURATO:PERSONA], della mancata comunicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che avrebbero dovuto essere emanate per conformarsi alla direttiva, proprio perché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato tali disposizioni nel termine fissato nel parere motivato (v. sentenza 18 maggio 1994, causa C-303/93, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, Racc. pag. I-1901, punto 6). 8 Si deve pertanto constatare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato e non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l' attuazione della direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato. Decisione relativa alle spese Sulle spese 9 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il convenuto è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato e non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l' attuazione della direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/618/CEE, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l' assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE. 2) Per il resto il ricorso è respinto. 3) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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