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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25598/2022

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la seguente SENTENZA i sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del :L9.1.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo siciliano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e, con la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Genova lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento gli artt. 178 comrna 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen.: rileva che nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa aveva segnalato che il Genova si trovava in detenzione domiciliare ma che il giudice, avendo disposto per la rinnovazione del dibattimento, non aveva adottato alcuna iniziativa conseguente; segnala che la Corte di Appello ha giudicato infondata l'eccezione dedotta con l'atto di gravame sostenendo che dal verbale di udienza non si rileva alcun riferimento allo stato di detenzione domiciliare dell'imputato tanto da ascrivere la doglianza ad una svista o un refuso; allega al ricorso copia del verbale di udienza; richiama i diversi orientamenti della giurisprudenza quanto alla natura dell'impedimento rappresentato dalla detenzione domiciliare dell'imputato ed ai presupposti perché il giudice procedente sia tenuto a darvi rilievo disponendo la traduzione e garantendone la presenza in udienza; 2.2 inosservanza di norme processuali con riferimento all'art. 337 cod. proc. pen.: segnala che il verbale di querela dà atto della circostanza che il querelante non era stato identificato perché sprovvisto di documenti di riconoscimento e, perciò, non identificato dalla PG procedente;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata: segnala che la sentenza di appello ha disatteso il motivo di gravame articolato nell'interesse dell'imputato di cui, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore aveva fatto presente il sopravvenuto stato di detenzione domiciliare che, alla luce anche delle SS.UU. del 30.9.2021, imponeva in ogni caso di disporne la traduzione al fine di consentirne la presenza personale in udienza ed il pieno esercizio del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso è fondato, conseguendone l'annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado e di quella di primo grado con la restituzione degli atti al Tribunale per la celebrazione del giudizio$ nel contempo precluso l'esame degli altri motivi di doglianza che pur sono stati articolati in questa sede.

1. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore aveva rappresentato al Tribunale che "... il proprio assistito è in detenzione domiciliare" (cfr., dal verbale di udienza).

Con ordinanza del 14.4.2021 la VI Sezione di questa Corte aveva rimesso alle SS.UU. la questione della rilevanza, ai fini della corretta celebrazione del processo "in absentia", degli arresti domiciliari per altra causa ovvero, in particolare, "se la restrizione del'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, comunicata in udienza, integri comunque un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, precludendo la celebrazione del giudizio in assenza, ovvero gravi sull'imputato il previo onere di richiedere al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare l'autorizzazione ad allontanarsi dal domiciliio per presenziare a detta udienza".

Con sentenza del 30.9.2021 le SS.UU. hanno risolto il quesito affermando che "la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione".

Le SS.UU. hanno richiamato le considerazioni svolte nella sentenza "Arena" del 26.9.2006 relativa al caso di restrizione dell'imputato in carcere per altra causa e, inoltre, dalle Sez.

U, n. 35399 del 26.6.2010, F., relativa a sua volta al caso dell'imputato agli arresti dorniciliari per altra causa, giudicato in primo grado nelle forme del rito abbreviato, e che aveva chiesi:o di partecipare al giudizio camerale di appello.

In tale ultima occasione, infatti, si era chiarito che "in virtù della regola generale fissata dall'art. 420ter commi 1 e 2, cod. proc. pen., qualora l'imputato non si presenti ed in qualunque modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche di ufficio, il rinvio ad una nuova udienza senza che sia necessaria una qualche richiesta in tal senso" e che "... qualora l'imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che lion gli consenta la presenza in udienza, poiché in tal casi è in re ipsa il legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo ed in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche in assenza di una richiesta dell'imputato, deve di ufficio rinviare il processo ad una nuova udienza ... salvo che non vi sia stato un espresso rifiuto dell'imputato ad assistere all'udienza".

Più in particolare, le SS.UU. del 2010 avevano escluso "... che l'imputato abbia un onere di chiedere al giudice competente la rimozione dell'impedimento o di comunicare al giudice che procede la sua volontà di essere presente, avendo rilievo soltanto il fatto che il giudice abbia comunque conoscenza di una obiettiva situazione di impedimento ...".

Nel criticare i diversi approcci con cui la giurisprudenza era comunque pervenuta a distinguere la condizione dell'imputato ristretto in carcere e quello ristretto agli arresti domiciliari per altra causa, le SS.UU.

"Costantino" hanno richiamato gli approdi del 2006 e del 2010 dalle cui motivazioni hanno ritenuto potersi ricavare che "... i casi di restrizione della libertà personale diversi dalla detenzione in carcere determinano un legittimo impedimento giuridico, non differente, agli effetti che qui interessano, dall'impedimento costituito dalla detenzione in carcere e che l'esercizio di un diritto fondamentale, come quello di partecipare al processo, non può essere subordinato ad oneri non espressamente previsti dalla legge" sicché "l'impedimento di chi è sottoposto a restrizione della libertà diversa dalla detenzione in carcere è pur sempre legittimo ed assoluto e una differenziazione delle due situazioni sarebbe foriera di irragionevolezza, ove si consideri che il detenuto in carcere può agevolmente dialogare con l'autorità giudiziaria procedente tramite l'ufficio matricola, mentre non sempre l'imputato agli arresti domiciliari è in grado di veicolare le sue richieste ...'.

Detto questo, le SS.UU. hanno richiamato varie fonti di diritto sovranazionale dalla cui rassegna hanno ribadito il principio della "... centralità del diritto dell'imputato di partecipare al processo e di individuare le rigorose condizioni cui è subordinata la celebrazione del giudizio in assenza nella : a) certezza della conoscenza del processo, della data e del luogo fissati per il suo svolgimento; b) inequivocità della rinuncia a comparire nel giorno fissato" sicché "... il procedimento in assenza ... è legittimo solo qualora vi sia certezza della conoscenza dell'accusa, della data e delle possibilità di accesso all'udienza da parte dell'imputato e vi sia stato a cura del 'giudice, inoltre, un rigoroso e non equivoco accertamento della volontà dell'interessato di sottrarsi al procedimento".

E d'altra parte, secondo le SS.UU.

"Costantino", la "conferma della natura ineludibile dell'accertamento della mancanza di qualsiasi impedimento alla partecipazione su cui il giudicante possa intervenire, che evidenzia la natura subvalente dell'efficienza del processo rispetto alla necessità di tutela del diritto alla partecipazione, si ricava dall'espressa previsione di un obbligo per il giudice di valutare, anche in chiave probabilistica, la sussistenza di un impedimento alla partecipazione, riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore, imposto dall'art. 420ter comma 2 cod. proc. pen. ove si equipara l'accertamento dell'impedimento al dubbio sulla sua sussistenza ...", rilevando che "... la disposizione evidenzia la rilevanza attribuita dall'ordinamento alle condizioni di effettività dell'esercizio del diritto a partecipare, superiore ad ogin ragione di interesse alla celere definizione di un procedimento ...".

Di qui, in definitiva, la conseguenza per cui "... la conoscenza da parte del giudicante della presenza di una limitazione alla libertà, imposi:a da altra autorità giudiziaria, su cui sia possibile intervenire, non può essere pretermessa, se non ignorando allo stesso tempo l'evidente discrasia logica che si verrebbe a creare tra la pretesa libertà di determinazione dell'interessato, presupposto di legittimità del giudizio in assenza, e la condizione di restrizione"; in altri termini, secondo le SS.UU., "l'assenza può costituire ... chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto" e "tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa di una limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare" sicché "in tal caso incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i potei che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante".

Per altro verso, hanno ancora fatto presente le SS.UU., "... la difforme interpretazione si fonda sul disconoscimento della natura assoluta dell'impedimento, in quanto superabile da una manifestazione di interesse da parte dell'imputato, ma omette di considerare che tale attività, sicuramente possibile, non è però imposta dalla legge, che non pone a carico dell'imputato citato in condizioni di libertà e ristretto per altra causa, di attivarsi presso il giudice della cautela o il magistrato di sorveglianza competente sulla restrizione in atto".

In altre parole, si è chiarito, "il dato normativo impone di escludere la legittimità di una interpretazione che appare fondata sulla configurazione della partecipazione dell'imputato come un interesse perseguibile su sua iniziativa e non un diritto, e su esigenze di funzionalità e celerità del prccesso, più che sul rispetto della sua ritualità, secondo le precise scansioni dettate dalle disposizioni sul punto".

Richiamato il disposto dell'art. 22 disp. att. cod. proc. pen., le SS.UU. hanno in definitiva chiarito che "il giudice che procede, nell'ipotesi in cui emerge, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanza che l'imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, deve attivarsi a disporre l'ordine di traduzione ed il rinvio del procedimento qualora tale ordine non sia eseguibile per l'udienza già fissata" Traducendo questi principi al caso che ci occupa non pare possa esservi dubbio alcuno sulla illegittimità della celebrazione del giudizio "in assenza" dell'imputato sottoposto a detenzione domiciliare per altra c:ausa laddove tale circostanza, come risulta documentalmente dalla stessa lettura del verbale di udienza, era stata resa nota al giudice procedente.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA i sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del :L9.1.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo siciliano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e, con la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Genova lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento gli artt. 178 comrna 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen.: rileva che nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa aveva segnalato che il Genova si trovava in detenzione domiciliare ma che il giudice, avendo disposto per la rinnovazione del dibattimento, non aveva adottato alcuna iniziativa conseguente; segnala che la Corte di Appello ha giudicato infondata l'eccezione dedotta con l'atto di gravame sostenendo che dal verbale di udienza non si rileva alcun riferimento allo stato di detenzione domiciliare dell'imputato tanto da ascrivere la doglianza ad una svista o un refuso; allega al ricorso copia del verbale di udienza; richiama i diversi orientamenti della giurisprudenza quanto alla natura dell'impedimento rappresentato dalla detenzione domiciliare dell'imputato ed ai presupposti perché il giudice procedente sia tenuto a darvi rilievo disponendo la traduzione e garantendone la presenza in udienza; 2.2 inosservanza di norme processuali con riferimento all'art. 337 cod. proc. pen.: segnala che il verbale di querela dà atto della circostanza che il querelante non era stato identificato perché sprovvisto di documenti di riconoscimento e, perciò, non identificato dalla PG procedente; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata: segnala che la sentenza di appello ha disatteso il motivo di gravame articolato nell'interesse dell'imputato di cui, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore aveva fatto presente il sopravvenuto stato di detenzione domiciliare che, alla luce anche delle SS.UU. del 30.9.2021, imponeva in ogni caso di disporne la traduzione al fine di consentirne la presenza personale in udienza ed il pieno esercizio del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso è fondato, conseguendone l'annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado e di quella di primo grado con la restituzione degli atti al Tribunale per la celebrazione del giudizio$ nel contempo precluso l'esame degli altri motivi di doglianza che pur sono stati articolati in questa sede. 1. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore aveva rappresentato al Tribunale che "... il proprio assistito è in detenzione domiciliare" (cfr., dal verbale di udienza). Con ordinanza del 14.4.2021 la VI Sezione di questa Corte aveva rimesso alle SS.UU. la questione della rilevanza, ai fini della corretta celebrazione del processo "in absentia", degli arresti domiciliari per altra causa ovvero, in particolare, "se la restrizione del'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, comunicata in udienza, integri comunque un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, precludendo la celebrazione del giudizio in assenza, ovvero gravi sull'imputato il previo onere di richiedere al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare l'autorizzazione ad allontanarsi dal domiciliio per presenziare a detta udienza". Con sentenza del 30.9.2021 le SS.UU. hanno risolto il quesito affermando che "la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione". Le SS.UU. hanno richiamato le considerazioni svolte nella sentenza "Arena" del 26.9.2006 relativa al caso di restrizione dell'imputato in carcere per altra causa e, inoltre, dalle Sez. U, n. 35399 del 26.6.2010, F., relativa a sua volta al caso dell'imputato agli arresti dorniciliari per altra causa, giudicato in primo grado nelle forme del rito abbreviato, e che aveva chiesi:o di partecipare al giudizio camerale di appello. In tale ultima occasione, infatti, si era chiarito che "in virtù della regola generale fissata dall'art. 420ter commi 1 e 2, cod. proc. pen., qualora l'imputato non si presenti ed in qualunque modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche di ufficio, il rinvio ad una nuova udienza senza che sia necessaria una qualche richiesta in tal senso" e che "... qualora l'imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che lion gli consenta la presenza in udienza, poiché in tal casi è in re ipsa il legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo ed in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche in assenza di una richiesta dell'imputato, deve di ufficio rinviare il processo ad una nuova udienza ... salvo che non vi sia stato un espresso rifiuto dell'imputato ad assistere all'udienza". Più in particolare, le SS.UU. del 2010 avevano escluso "... che l'imputato abbia un onere di chiedere al giudice competente la rimozione dell'impedimento o di comunicare al giudice che procede la sua volontà di essere presente, avendo rilievo soltanto il fatto che il giudice abbia comunque conoscenza di una obiettiva situazione di impedimento ...". Nel criticare i diversi approcci con cui la giurisprudenza era comunque pervenuta a distinguere la condizione dell'imputato ristretto in carcere e quello ristretto agli arresti domiciliari per altra causa, le SS.UU. "Costantino" hanno richiamato gli approdi del 2006 e del 2010 dalle cui motivazioni hanno ritenuto potersi ricavare che "... i casi di restrizione della libertà personale diversi dalla detenzione in carcere determinano un legittimo impedimento giuridico, non differente, agli effetti che qui interessano, dall'impedimento costituito dalla detenzione in carcere e che l'esercizio di un diritto fondamentale, come quello di partecipare al processo, non può essere subordinato ad oneri non espressamente previsti dalla legge" sicché "l'impedimento di chi è sottoposto a restrizione della libertà diversa dalla detenzione in carcere è pur sempre legittimo ed assoluto e una differenziazione delle due situazioni sarebbe foriera di irragionevolezza, ove si consideri che il detenuto in carcere può agevolmente dialogare con l'autorità giudiziaria procedente tramite l'ufficio matricola, mentre non sempre l'imputato agli arresti domiciliari è in grado di veicolare le sue richieste ...'. Detto questo, le SS.UU. hanno richiamato varie fonti di diritto sovranazionale dalla cui rassegna hanno ribadito il principio della "... centralità del diritto dell'imputato di partecipare al processo e di individuare le rigorose condizioni cui è subordinata la celebrazione del giudizio in assenza nella : a) certezza della conoscenza del processo, della data e del luogo fissati per il suo svolgimento; b) inequivocità della rinuncia a comparire nel giorno fissato" sicché "... il procedimento in assenza ... è legittimo solo qualora vi sia certezza della conoscenza dell'accusa, della data e delle possibilità di accesso all'udienza da parte dell'imputato e vi sia stato a cura del 'giudice, inoltre, un rigoroso e non equivoco accertamento della volontà dell'interessato di sottrarsi al procedimento". E d'altra parte, secondo le SS.UU. "Costantino", la "conferma della natura ineludibile dell'accertamento della mancanza di qualsiasi impedimento alla partecipazione su cui il giudicante possa intervenire, che evidenzia la natura subvalente dell'efficienza del processo rispetto alla necessità di tutela del diritto alla partecipazione, si ricava dall'espressa previsione di un obbligo per il giudice di valutare, anche in chiave probabilistica, la sussistenza di un impedimento alla partecipazione, riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore, imposto dall'art. 420ter comma 2 cod. proc. pen. ove si equipara l'accertamento dell'impedimento al dubbio sulla sua sussistenza ...", rilevando che "... la disposizione evidenzia la rilevanza attribuita dall'ordinamento alle condizioni di effettività dell'esercizio del diritto a partecipare, superiore ad ogin ragione di interesse alla celere definizione di un procedimento ...". Di qui, in definitiva, la conseguenza per cui "... la conoscenza da parte del giudicante della presenza di una limitazione alla libertà, imposi:a da altra autorità giudiziaria, su cui sia possibile intervenire, non può essere pretermessa, se non ignorando allo stesso tempo l'evidente discrasia logica che si verrebbe a creare tra la pretesa libertà di determinazione dell'interessato, presupposto di legittimità del giudizio in assenza, e la condizione di restrizione"; in altri termini, secondo le SS.UU., "l'assenza può costituire ... chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto" e "tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa di una limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare" sicché "in tal caso incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i potei che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante". Per altro verso, hanno ancora fatto presente le SS.UU., "... la difforme interpretazione si fonda sul disconoscimento della natura assoluta dell'impedimento, in quanto superabile da una manifestazione di interesse da parte dell'imputato, ma omette di considerare che tale attività, sicuramente possibile, non è però imposta dalla legge, che non pone a carico dell'imputato citato in condizioni di libertà e ristretto per altra causa, di attivarsi presso il giudice della cautela o il magistrato di sorveglianza competente sulla restrizione in atto". In altre parole, si è chiarito, "il dato normativo impone di escludere la legittimità di una interpretazione che appare fondata sulla configurazione della partecipazione dell'imputato come un interesse perseguibile su sua iniziativa e non un diritto, e su esigenze di funzionalità e celerità del prccesso, più che sul rispetto della sua ritualità, secondo le precise scansioni dettate dalle disposizioni sul punto". Richiamato il disposto dell'art. 22 disp. att. cod. proc. pen., le SS.UU. hanno in definitiva chiarito che "il giudice che procede, nell'ipotesi in cui emerge, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanza che l'imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, deve attivarsi a disporre l'ordine di traduzione ed il rinvio del procedimento qualora tale ordine non sia eseguibile per l'udienza già fissata" Traducendo questi principi al caso che ci occupa non pare possa esservi dubbio alcuno sulla illegittimità della celebrazione del giudizio "in assenza" dell'imputato sottoposto a detenzione domiciliare per altra c:ausa laddove tale circostanza, come risulta documentalmente dalla stessa lettura del verbale di udienza, era stata resa nota al giudice procedente. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e
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