CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14484/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svizzera) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bari; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata la Corte di appello di Bari ha rigettato la richiesta di scarcerazione presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], cittadino francese e svizzero, arrestato e sottoposto alla custodia cautelare in carcere perché destinatario di un mandato di arresto a fini estradizionali emesso dalle Autorità degli [OSCURATO:PERSONA] d'America ([OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]) per partecipazione sia ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi su titoli sia a una associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza. Si deduce che — in base al combinato disposto delle norme sulla estradizione del codice di procedura penale italiano e del [OSCURATO:PERSONA] bilaterale tra la Repubblica italiana e gli [OSCURATO:PERSONA] d'America, ratificato con legge 26 maggio 1984 n. 225, e 1A442.-ec.4/, tt_ oba[[OSCURATO:PERSONA] di estradizione tra l'Unione Europea e gli [OSCURATO:PERSONA] d'America, stipulato il 25 giugno 2003 e pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione europea il 18 luglio 2003 (L181/27) — gli [OSCURATO:PERSONA] d'America avrebbero dovuto inviare la richiesta formale di estradizione, accompagnata dalla documentazione prescritta, entro 45 giorni dal momento dell'arresto, avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si rileva che, invece, sono decorsi 45 giorni dalla data dell'arresto e che — a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello — quella che è pervenuta il 20/11/2025 non è la domanda di estradizione, ma soltanto una nota diplomatica non conforme alle precise indicazioni del [OSCURATO:PERSONA] (art. X), mentre nessun documento di carattere giudiziario è pervenuto, sicché i termini della custodia cautelare risultano perenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il 10/10/2025 il ricorrente è stato arrestato ex artt. 715 e 715 cod. proc. pen. perché destinatario di un mandato di arresto a fini estradizionali emesso il 21/07/1999 dal [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America ha formulato una richiesta di arresto provvisorio di [OSCURATO:PERSONA] con inclusa una sintesi dell'indagine e delle prove nei confronti dello stesso e il 16/10/2025 il Dipartimento di Giustizia degli [OSCURATO:PERSONA] d'America ha chiesto al Ministero della Giustizia italiano che [OSCURATO:PERSONA] rimanesse agli arresti domiciliari sino al completamento del procedimento di estradizione, illustrando analiticamente le ragioni della richiesta. 1117/10/2025 il Ministero della Giustizia ha notificato alle Autorità statunitensi l'arresto provvisorio di [OSCURATO:PERSONA] precisando che la domanda di estradizione avrebbe dovuto pervenire entro 45 giorni. Il 24/11/2025 la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di scarcerazione presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] adducendo che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era pervenuta la domanda di estradizione. In realtà, nella comunicazione del 20/11/2025 il Ministero della Giustizia aveva trasmesso alla Corte d'appello di Bari quella che definiva una «nota verbale con cui l'Ambasciata statunitense ha trasmesso la domanda di estradizione nei confronti del nominato in oggetto con riserva di trasmettere alla Procura generale della Repubblica in indirizzo tale domanda di estradizione con l'allegata documentazione ai sensi dell'art. 703 c.p.p.». Risulta, pertanto, che il 20/11/2025 alla Corte d'appello non era ancora pervenuta la domanda di estradizione, né la documentazione richiesta. 22. Con legge 16 marzo 2009 n. 25 sono stati ratificati nel nostro ordinamento i Trattati di estradizione e di mutua assistenza in materia penale tra [OSCURATO:PERSONA] e Italia, firmati rispettivamente il 13 ottobre del 1983 e il 9 novembre del 1982, secondo le indicazioni contenute nell'art. 3, comma 2 a), dell'Accordo sull'estradizione stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e Unione Europea in materia di estradizione e mutua assistenza giudiziaria stipulato a Roma il 3 maggio del 2006. [OSCURATO:PERSONA] sull'estradizione tra Unione Europea e [OSCURATO:PERSONA] d'America, firmato il 25 giugno 2003 e pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] UE L 181/27 del 19 luglio 2003, regola la cooperazione giudiziaria penale tra i 27 [OSCURATO:PERSONA] membri UE e gli USA. Tale normativa, specificamente nell'articolo XII del [OSCURATO:PERSONA] di estradizione tra Italia e [OSCURATO:PERSONA], prevede che entro 45 giorni dall'arresto gli [OSCURATO:PERSONA] devono far pervenire all'Italia la richiesta formale di estradizione unitamente alla documentazione prevista dall'art. X. Lo scopo è quello di evitare che l'arresto provvisorio si trasformi in una detenzione prolungata senza la base formale costituita da una formale domanda di estradizione (ex aliis: Sez. 6, n. 3043 del 03/12/2025, dep. 2026, Rv. 289216; ,Sez. 6, n. 9092 del 23/11/2012, dep. 2013, Rv. 254380; Sez. 6, n. 24326 del 22/06/2010, Rv. 247807; Sez. 6, n. 20962 del 13/05/2009, Rv. 244104). Nella fattispecie l'arresto è stato eseguito il 10/10/2025, data dalla quale decorre il termine perentorio sopra indicato. 3. Poiché la Corte d'appello ha deciso quando non era ancora pervenuta nei termini perentori indicati nel [OSCURATO:PERSONA] — come era, invece, necessario — la domanda di estradizione, né la documentazione richiesta, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e la misura cautelare in atto va revocata. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti meglio indicati nel dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio P.Q.MIl Consiciliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ostanzo [OSCURATO:PERSONA] li. 1 OR 2026 GIUDIZIARI Cirimele