CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024
Cassazione n. 46379/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000), mediante il quale sono state denunciate la violazione di disposizioni di legge penale e processuale e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla conferma della dichiarazione di responsabilità, che sarebbe stata fondata sulla considerazione delle sole prove a carico e non anche di quelle della difesa, dalle quali sarebbe emerso il pagamento a mezzo di contanti del corrispettivo delle fatture giudicate afferenti a operazioni inesistenti, è inammissibile, sia per la sua genericità, essendo privo di considerazione di tutti gli elementi di prova e del complesso della motivazione della sentenza impugnata; sia a causa della sua manifesta infondatezza, essendo volto a conseguire una rivisitazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di ottenerne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che è concorde e non manifestamente illogica, essendo fondata su una valutazione pienamente razionale delle risultanze istruttorie (essendo stata sottolineata la mancanza di riscontri univoci in ordine all'a prassi di pagare in contanti i corrispettivi dovuti al subappaltatore [OSCURATO:PERSONA], di cui è stata smentita la presenza nel cantiere e che non possedeva neppure l'organizzazione di mezzi e personale per poter eseguire i lavori di cui alle fatture), come tale non suscettibile di riconsiderazione e rivalutazione sul piano del merito nel giudizio di legittimità. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]