CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26541/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la decisione del Tribunale locale, con la quale era stato condannato per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto 1,5 grammi di cocaina e 46 grammi di hashish, suddivisi in 36 involucri, con recidiva specifica e infraquinquennale. 2. Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui si lamenta, cumulativamente, la mancanza e la illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali è inammissibile, poiché prospetta deduzioni generiche, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati e non indica le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive. Esso non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su argomentazioni del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). E' principio costante quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.M