CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36019/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03i7,ATA iN SENTENZA 29 AGO 2023 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 7.7.2022 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7.7.2022 la Corte di Appello di Messina, pronunciatasi a seguito di annullamento disposto dalla Quarta Sezione di questa Corte del precedente provvedimento reiettivo della richiesta svolta ex art. 314 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia non fosse sufficiente a configurare la condotta dolosa o gravemente colposa concorrente nell'emissione della misura cautelare in difetto dell'indicazione delle spiegazioni che costui avrebbe potuto dare agli inquirenti atte a scagionarlo, ha rigettato nuovamente l'istanza di equo indennizzo relativa alla custodia cautelare dal medesimo sofferta per essere stato assolto dal Tribunale di Patti dal delitto di estorsione per insussistenza del fatto. A fondamento del diniego i giudici distrettuali hanno ritenuto che l'istante avesse concorso a dar causa alla custodia cautelare atteso il contenuto equivoco di talune frasi dal medesimo profferite nelle conversazioni intercettate, intrattenute sia con l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], sia con tale [OSCURATO:PERSONA], contenenti la richiesta di danaro, lette come una manifestazione dell'intenzione di sfruttare il carisma criminale del padre, appena uscito dal carcere, in virtù dei suoi legami mafiosi, per fini illeciti. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'Alberti ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, invocando il vizio rnotivazionale, che, diversamente dai rilievi spesi con la pronuncia di annullamento di questa Corte che aveva ravvisato il vulnus della precedente ordinanza nella mancata indicazione delle spiegazioni che avrebbe dovuto fornire l'allora indagato ìn ordine ai fatti dei quali era accusato, i giudici del rinvio hanno ravvisato nel comportamento imprudente tenuto dall'odierno ricorrente nell'esaltazione dei vantaggi derivanti dal rapporto di consanguineità con un mafioso conclamato, qual'era il padre, le ragioni dell'emissione della misura cautelare. Lamenta tuttavia come in nessuna delle citate conversazioni si faccia cenno ad alcun fatto criminoso, tanto meno alle vicende estorsive per le quali era stato raggiunto dalla misura cautelare, evidenziando che comunque il rapporto di filiazione con un noto mafioso, quand'anche egli avesse inteso sfruttarlo, non avrebbe potuto giustificare la sua reclusione in carcere. Riproduce sul punto la motivazione resa dai giudici di merito di secondo grado che, confermando la sua assoluzione, avevano precisato che la circostanza che l'Alberti avesse ritenuto di abbandonare il lavoro per dedicarsi al crimine non aveva ragione di essere collegato all'uscita del padre dal carcere atteso che, ove la famiglia avesse continuato a godere dei benefici del carisma criminale di costui, l'istante non avrebbe avuto ragione di attendere per iniziare ad intraprendere attività estorsive e che risultava, piuttosto, dalle acquisite intercettazioni che l'istante intendesse vantare il suo lignaggio delinquenziale sperando di poterne in futuro ricavarne vantaggi stante la condizione di grave ristrettezza economica in cui versava. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle spese del giudizio di legittimità che andavano liquidate in accoglimento del gravame stante il disposto annullamento della precedente ordinanza [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.0ccorre premettere, ai fini della corretta impostazione della questione processuale sottesa alla pronuncia dei giudici del rinvio, che, allorquando come nel caso di specie l'annullamento del precedente provvedimento sia stato pronunciato dalla Corte di Cassazione per vizio motivazionale, la sentenza rescindente travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate così da restituire al giudice del rinvio, chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata cori il solo "vincolo di contenuto negativo" consistente nel divieto di adottare, nella sua decisione, la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata e/o nell'obbligo di colmare le rilevate carenze argomentative. Diversamente dalla prima pronuncia che aveva individuato una violazione dei canoni di prudenza nel silenzio tenuto dall'istante innanzi all'autorità inquirente, profilo questo censurato dalla Cassazione in mancanza dell'indicazione di quali fossero i dati fattuali che, se conosciuti tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi della privazione della sua libertà personale, l'ordinanza impugnata ha invece escluso la fondatezza dell'istanza di equo indennizzo con riferimento al diverso profilo della contiguità del ricorrente all'ambiente mafioso di provenienza, facendo leva sul contenuto di plurime intercettazioni in cui aveva manifestato la volontà di ottenere profitti illeciti sfruttando il proprio lignaggio criminale. Con tale ratio decidendi il ricorrente omette ogni confronto, incentrandosi le dispiegate doglianze sul diverso esito della sentenza assolutoria pronunciata nel merito nei suoi confronti che vengono inutilmente contrapposte ai rilievi spesi dalla Corte peloritana. Profilo questo del tutto ultroneo rispetto al nesso di causalità ravvisato nell'esternazione da parte dell'Alberti di frasi intimidatorie rivolte a quegli stessi soggetti cui aveva richiesto ed ottenuto del danaro, entrambi imprenditori della zona, e dunque ponendo in essere una condotta in astratto compatibile con quella di estorsione, nonché nella intenzione di far soldi sfruttando la scarcerazione del padre, noto esponente di Cosa nostra, manifestata in altra conversazione intrattenuta con un interlocutore non identificato, così da rafforzare il senso di quanto già espresso ai diretti destinatari delle richieste. Deve essere al riguardo sottolineata la diversità l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione. Questi, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico- motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638). Siffatti principi, correttamente declinati al caso di specie hanno condotto i giudici del rinvio a ravvisare un addebito di imprudenza da parte dell'istante, postosi, in quanto idoneo ad ingenerare una situazione di allarme sociale per effetto del contenuto intimidatorio delle conversazioni intercettate, in rapporto sinergico con l'errore in cui è incorsa l'autorità giudiziaria nell'emissione della misura cautelare personale. Non vale perciò contrapporre a tale ricostruzione la circostanza che il ricorrente sia stato assolto dal delitto di estorsione, così come fa la difesa che imbastisce l'impugnativa devoluta a questa Corte limitandosi a riprodurre stralci della pronuncia assolutoria di primo grado e di quella della Corte di appello di Messina che ha rigettato l'appello della pubblica accusa, costituendo la disposta assoluzione esclusivamente il presupposto per la richiesta di equo indennizzo. Il primo motivo deve essere, conseguentemente, dichiarato inammissibile. 2. Il secondo motivo con il quale si lamenta la mancata liquidazione delle spese processuali sostenute nella precedente fase di legittimità ad opera della Corte di appello, rivela all'evidenza la sua manifesta infondatezza, avendo i giudici del rinvio, pronunciatisi espressamente sul punto, correttainnente ritenuto di compensarle in assenza di intervento del Ministero dell'Economia e delle Finanze stante l'esito della controversia All'esito del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento