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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43972/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIgato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 1°aprile 2021, ai sensi degli artt. 599 bis e 605 cod.proc.pen., riduceva la pena a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute responsabili dei reati di rapina aggravata, violazione di domicilio e lesioni aggravate. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza della possibilità di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.; inoltre chiede a questa Corte di valutare la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 599 bis cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede la previa valutazione circa l'esistenza di una causa di proscioglimento nelle formule previste dall'art. 129 bis cod.proc.pen. 2.

Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore eccepisce, quanto al capo A), che gli agenti di [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito quanto appreso dal medico di [OSCURATO:PERSONA] in violazione del divieto di legge; che le azioni di [OSCURATO:PERSONA] erano determinate dallo stato di confusione; quanto al capo B), che [OSCURATO:PERSONA] aveva afferrato il telefono cellulare della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (che aveva una relazione sentimentale con [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA]) soltanto per verificare la presenza di messaggi provenienti dal marito;, per cui mancava il dolo di rapina; infine, che nessuna condotta era ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA].

3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] 3.1 II difensore eccepisce che la sentenza della Corte di appello di Napoli, non aveva offerto adeguata motivazione in ordine al reato di rapina, posto che il telefono cellulare della persona offesa era stato preso da [OSCURATO:PERSONA], dopo che era caduto per terra, solo per avere la prova che la Aiello fosse l'amante del marito; inoltre, la Corte di appello non aveva valutato che, anche nell'ipotesi di accordo delle parti, sussiste sempre il potere-dovere della Corte di prosciogliere l'imputato ove ricorrano le condizioni dell'art. 129 bis cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 E' principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale "In tema di "patteggiannento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, Sentenza n. 52803 del 14/09/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274522 - 01).

A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sulla quantificazione della pena, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato atto che vi era stata rinuncia a tutti i motivi di impugnazione, per cui discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame.

Quanto alla eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], si deve escludere la dedotta irragionevolezza della discrezionalità legislativa, posto che si è in definitiva dinanzi alla reintroduzione di un importante istituto di "giustizia contrattata", che - per le stesse esigenze deflattive e di coerenza del sistema - fa ritenere priva delle lamentate connotazioni di irragionevolezza un intervento volto a rimodulare (senza peraltro alcun pregiudizio per l'effettività del controllo demandato alla Corte di Cassazione) la definizione del procedimento impugnatorio proposto avverso la decisione di accoglimento della concorde prospettazione delle parti; sulla base di tali considerazioni la questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIgato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 1°aprile 2021, ai sensi degli artt. 599 bis e 605 cod.proc.pen., riduceva la pena a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute responsabili dei reati di rapina aggravata, violazione di domicilio e lesioni aggravate. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza della possibilità di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.; inoltre chiede a questa Corte di valutare la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 599 bis cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede la previa valutazione circa l'esistenza di una causa di proscioglimento nelle formule previste dall'art. 129 bis cod.proc.pen. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore eccepisce, quanto al capo A), che gli agenti di [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito quanto appreso dal medico di [OSCURATO:PERSONA] in violazione del divieto di legge; che le azioni di [OSCURATO:PERSONA] erano determinate dallo stato di confusione; quanto al capo B), che [OSCURATO:PERSONA] aveva afferrato il telefono cellulare della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (che aveva una relazione sentimentale con [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA]) soltanto per verificare la presenza di messaggi provenienti dal marito;, per cui mancava il dolo di rapina; infine, che nessuna condotta era ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA]. 3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] 3.1 II difensore eccepisce che la sentenza della Corte di appello di Napoli, non aveva offerto adeguata motivazione in ordine al reato di rapina, posto che il telefono cellulare della persona offesa era stato preso da [OSCURATO:PERSONA], dopo che era caduto per terra, solo per avere la prova che la Aiello fosse l'amante del marito; inoltre, la Corte di appello non aveva valutato che, anche nell'ipotesi di accordo delle parti, sussiste sempre il potere-dovere della Corte di prosciogliere l'imputato ove ricorrano le condizioni dell'art. 129 bis cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 E' principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale "In tema di "patteggiannento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, Sentenza n. 52803 del 14/09/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274522 - 01). A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sulla quantificazione della pena, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato atto che vi era stata rinuncia a tutti i motivi di impugnazione, per cui discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame. Quanto alla eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], si deve escludere la dedotta irragionevolezza della discrezionalità legislativa, posto che si è in definitiva dinanzi alla reintroduzione di un importante istituto di "giustizia contrattata", che - per le stesse esigenze deflattive e di coerenza del sistema - fa ritenere priva delle lamentate connotazioni di irragionevolezza un intervento volto a rimodulare (senza peraltro alcun pregiudizio per l'effettività del controllo demandato alla Corte di Cassazione) la definizione del procedimento impugnatorio proposto avverso la decisione di accoglimento della concorde prospettazione delle parti; sulla base di tali considerazioni la questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021
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