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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17645/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione promossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Biagio, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di restituzione di un bene, formulata nella qualità di terzo acquirente, confiscato nell'ambito di un procedimento penale per lottizzazione abusiva (reato dichiarato prescritto con conferma delle statuizioni sulla confisca, dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza divenuta irrevocabile a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA], formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla valutazione dei presupposti per la confisca, in relazione alla buona fede del terzo acquirente.

In particolare, si rileva che; in assenza di trascrizione pregiudizievole, il terzo in buona fede sarebbe sprovvisto di strumenti di controllo per verificare la regolarità del bene oggetto della compravendita e si osserva che la buona fede escluderebbe una consapevole partecipazione all'operazione illecita e una scorretta gestione delle fasi precontrattuale e contrattuale.

A sostegno si richiama anche l'affidamento derivante dal comportamento della [OSCURATO:PERSONA] che, nella specie, aveva rilasciato i permessi a costruire.

Sotto altro profilo, poi, la difesa osserva che la natura demaniale del bene era stata accertata da una consulenza disposta nel processo principale e che l'ausiliario aveva effettuato verifiche assai risalenti, tale natura del bene non consentendo neppure di ravvisare il reato stesso di lottizzazione abusiva, poiché l'area non è suscettibile di interventi edilizi privati, cosicché il bene dovrebbe essere restituito al demanio e non al Comune di Condofuri.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte d'appello ha richiamato in premessa l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale era stata rigettata la richiesta del ricorrente di restituzione di un bene confiscato nell'ambito di un procedimento penale per il reato di lottizzazione abusiva a carico di altri soggetti, tra i quali la dante causa del [OSCURATO:PERSONA], poiché il manufatto era ricompreso nel compendio immobiliare oggetto del reato.

In quella sede, si era dato atto che l'odierno ricorrente aveva riproposto le stesse argomentazioni fondanti analoga richiesta, già rigettata con ordinanza del 5/10/2011, nell'ambito di un procedimento di esecuzione che si era concluso con declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della Corte di cassazione (sentenza n. 31447/2018).Nel provvedimento richiamato era stato ricostruito il complesso iter procedimentale, dandosi atto che l'istante/acquirente aveva opposto la sua buona fede, evidenziando la modifica della destinazione d'uso dei terreni, confiscati nel 2001, prima del passaggio in giudicato della sentenza e che la buona fede era stata ricollegata alla concessione rilasciata nel 2000 a AMEDEO [OSCURATO:PERSONA], sua dante causa nel 2003.

In quella sede, ai fini decisori, era stata valorizzata una CT a firma dell'ing.

Barreca, in base alla quale si era accertato che i terreni oggetto della compravendita rientravano in lotti ricompresi in area demaniale, non suscettibile, pertanto, di edificazione, non solo da parte di privati, ma in assoluto, avendo estensione inferiore a mq.

10.000. La buona fede del terzo acquirente era esclusa, pertanto, dalla natura demaniale del bene e non poteva ricollegarsi a provvedimenti della [OSCURATO:PERSONA] in sanatoria, resi dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato il reato di lottizzazione abusiva disponendo il provvedimento ablativo.

Sul punto, la Corte territoriale aveva richiamato quanto affermato dal giudice di legittimità nella sentenza che aveva definito il procedimento penale nel quale è stato adottato il provvedimento ablativo contestato dal [OSCURATO:PERSONA]: le nuove previsioni del PRG non costituivano interventi di recupero urbanistico dell'area abusivamente lottizzata, né integravano un'autorizzazione postuma dell'intervento abusivo e neppure sanavano costruzioni abusive preesistenti, non atteggiandosi quali estrinsecazioni di una volontà della P.A. di riconoscimento ex post della conformità di tali interventi con rinuncia ad acquisire le aree e i manufatti al proprio patrimonio.

Pertanto, in assenza di provvedimenti amministrativi incompatibili con la demanialità, gli effetti della confisca si estendevano anche al terzo acquirente [OSCURATO:PERSONA].

Rispetto a tale situazione, la Corte decidente aveva rilevato la mancanza di allegazioni nuove, giustificative di una rivalutazione delle questioni già esaminate, non ritenendo di ravvisarle nei principi di matrice convenzionale, ricavabili dalla sentenza della CEDU nella causa GIEM c.

Italia del 2018, richiamata dal richiedente, in base a tali principi, per come implementati nel nostro paese dai più recenti arresti del giudice di legittimità, l'applicazione del rimedio ablativo urbanistico deve avvenire in base a criteri di proporzionalità e di tendenziale residualità, sempre che risulti accertato il collegamento tra il fatto e una condotta di partecipazione psichica e personale del soggetto agente, dovendosi riscontrare quantomeno un profilo di colpa nella sua condotta, proprio in ipotesi (come quella all'esame), nella quale il reato per il quale era intervenuta condanna in primo grado é stato dichiarato estinto dal giudice d'appello per prescrizione.

Tali principi erano stati ulteriormente calibrati proprio nell'arresto richiamato da parte ricorrente, con specifico riguardo al rispetto della necessaria proporzionalità tra i mezzi impiegati per limitare il godimento dei beni e lo scopo, di per sé legittimo, perseguito dal legislatore con la previsione del reato di lottizzazione abusiva e con la connessa sanzione di natura reale, indicando gli elementi per effettuare tale verifica (tra i quali, la possibilità di adottare misure meno afflittive, il grado della colpa o della imprudenza, il rapporto tra la condotta e il reato).

Operato un rinvio alla giurisprudenza di legittimità, la Corte del merito ha rilevato che, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, i giudici dell'impugnazione sono comunque tenuti a decidere sulla confisca urbanistica, non potendo la stessa essere applicata automaticamente, risentendo la decisione di eventuali determinazioni della pubblica amministrazione, titolare del potere di programmazione urbanistica ed edilizia, potestà che l'autorità amministrkiva mantiene anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con il solo limite che dalla stessa non può derivare un "retro- trasferimento" della proprietà in favore dei privati destinatari dell'ordine di confisca, potendo la proprietà di tali beni essere semmai trasferita a titolo oneroso, ove tale valutazione sia assistita da una finalità legittima.

Ai terzi acquirenti destinatari della misura ablativa, peraltro, resta in ogni caso la strada dell'azione risarcitoria nei confronti dei responsabili dell'illecito lottizzatorio, gli atti d'acquisto essendo nulli con tutte le ulteriori conseguenze in tema di indebito oggettivo ed eventuale risarcimento del danno.

La Corte d'appello, in quella sede, dopo aver richiamato detti principi, aveva precisato, quanto al [OSCURATO:PERSONA], che il giudice dell'esecuzione, già adito con istanza di revoca della misura, formulata sulla scorta della ritenuta modificazione della destinazione d'uso dei terreni prima del passaggio in giudicato della sentenza e della buona fede del [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'acquisto (avvenuto nel 2003 da AMEDEO [OSCURATO:PERSONA], relativamente a un bene confiscato nel 2001), aveva escluso la buona fede dell'istante con ampia motivazione: il terreno in cui ricadeva la particella sulla quale era stato edificato senza titolo autorizzativo il manufatto (cioè tutto il suolo lottizzato prospiciente la costa del comune di Condofuri) era demaniale; il dato era stato accertato in maniera inoppugnabile mediante CTU; il manufatto era stato costruito abusivamente ed era stato oggetto di una concessione in sanatoria (nel 2000 in favore della dante causa) del tutto peculiare siccome contrastante con le norme edilizie e gli strumenti urbanistici; sin dall'inizio, l'intento lottizzatorio era stato palese stanti le modalità di vendita a plurimi acquirenti pro indiviso del terreno e contestuale suddivisione di fatto dei vari lotti con clausola di realizzazione di una strada comune di accesso; la natura demaniale era risalente, come accertato dal CTU, e gli acquirenti e sub-acquirenti (come il [OSCURATO:PERSONA]) succedutisi nel tempo potevano verificarlo.

Dall'insieme di tali elementi, quel giudice aveva ritenuto un contributo causale dell'istante alla illecita condotta del venditore, essendosi posto in maniera colposa in condizione di inconsapevolezza, ribadendo in ogni caso la natura demaniale del bene rivendicato.

Avverso detta ordinanza, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso e, con sentenza n. 30450/2022, la Terza sezione penale di questa Corte lo ha riqualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, c. 4, cod. proc. pen., ordinando la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] che lo ha rigettato, ritenendo non superate dalla parte le considerazioni operate nel precedente provvedimento e neppure dimostrata l'ordinaria diligenza per una puntuale e preventiva verifica (rimasta indinnostrata) della regolarità amministrativa e urbanistica dell'immobile, edificato su suolo certamente demaniale.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Con il ricorso la parte si è limitata a riproporre le questioni già scrutinate con l'ordinanza di rigetto, sia quanto alla assenza della buona fede in capo al [OSCURATO:PERSONA], ritenuta dai giudici territoriali alla stregua di una congerie di elementi analiticamente riportati nel provvedimento oggetto di opposizione, che avuto riguardo alla natura demaniale del bene.

Rispetto a tale argomentare, la parte si è limitata a richiamare gli stessi principi ai quali ha fatto rinvio il giudice territoriale, assegnandovi però una valenza confermativa dei propri assunti, senza un effettivo confronto con il ragionamento svolto dai giudici del merito che hanno correttamente rinviato al primo provvedimento di rigetto.

Né l'elemento di novità può esser rappresentato dalla sentenza con la quale questa Corte di legittimità (sez. 3, n. 2220 del 2020) ha annullato con rinvio analogo provvedimento adottato dalla Corte d'appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mario (già condannato nello stesso procedimento per il reato di lottizzazione abusiva, con declaratoria di estinzione per prescrizione nel giudizio d'appello).

In quel procedimento, il giudice di legittimità, nel richiamare la sentenza, con la quale era stato dichiarato inammissibile altro ricorso dell'odierno ricorrente avverso la precedente ordinanza del 15/11/2016 (sez. 3, n. 31447 del 6/12/2017, dep. 2018), ha ritenuto che - tra quella decisione e l'ordinanza oggetto del diverso ricorso esaminato - era intervenuta la sentenza della Corte EDU nel 2018, nel caso [OSCURATO:SOCIETA]. c.

Italia, rilevando il mancato vaglio dei giudici territoriali alla luce dei criteri ivi rinvenibili, a fronte di un rigetto che, con quel diverso provvedimento, era stato motivato essenzialmente in base al regime della confisca di lottizzazione, solo marginalmente essendo stato evocato l'argomento della dennaniliatà originaria.

4. Tali considerazioni, tuttavia, non rilevano nel caso in esame: la sentenza della CEDU del 2018 è stata esaminata dalla Corte d'appello nel provvedimento di rigetto, laddove l'argomento dirimente della originaria demanialità è stato sviluppato alla luce della CTU richiamata nel provvedimento impugnato, rispetta alla quale la difesa aveva anche argomentato.

La Corte territoriale, facendo propri gli argomenti esposti nell'ordinanza opposta, ha ritenuto adeguatamente motivati entrambi i profili, alla luce dei principi di matrice sovranazionale richiamati nella sentenza di annullamento nel procedimento promosso dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sopra richiamata, principi espressamente richiamati nell'ordinanza opposta.

Né la difesa ha introdotto argomenti di valutazione rilevanti sotto il profilo della necessaria proporzionalità tra i mezzi impiegati per limitare il godimento dei beni e lo scopo.

In particolare, quanto ai temi sviluppati in ricorso, la buona fede del terzo acquirente è stata sostenuta alla stregua della difficoltà di conoscere la natura demaniale del bene e dell'affidamento riposto nell'agire della P.A.,.ma i giudici territoriali hanno valorizzato elementi di sicuro rilievo: da un lato, hanno precisato che la natura demaniale del bene era stata verificata dal CTU e che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto accertare quel dato dirimente con l'ordinaria diligenza, procedendo a preventiva e puntuale verifica; quanto all'affidamento, altro argomento sviluppato a difesa per sostenere la buona fede del [OSCURATO:PERSONA], hanno affermato che esso era ricollegato a un atto amministrativo - concessione in sanatoria del 16/10/2000 in favore della dante causa AMEDEO Rosa - in palese contrasto con lo strumento urbanistico, documento prodotto in giudizio in maniera del tutto singolare, in quanto neppure corredato dagli allegati tecnici, e disapplicato dal giudice.

L'intento lottizzatorio, peraltro, risultava in maniera evidente anche alla luce delle modalità di vendita ai plurimi acquirenti (il terreno pro indiviso, con suddivisione in lotti).

Sul punto, pare opportuno un rinvio alla sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la prima ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca della confisca (15/11/2016), atteso che, in quella sede, i giudici di legittimità hanno precisato, proprio con riferimento alla concessione in sanatoria di cui sopra, che la [OSCURATO:PERSONA] può certamente adottare dei provvedimenti, prima o dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la lottizzazione abusiva ed ha disposto la confisca, richiamando un passaggio decisivo della sentenza di questa Corte che ha definito il procedimento penale che ha travolto i beni dell'odierno ricorrente: «le nuove previsioni del P.R.G non costituiscono intervento di recupero urbanistico dell'area abusivamente lottizzata; non integrano autorizzazione postuma dell'intervento lottizzatore; non sanano le costruzioni abusive preesistenti; non si pongono in conclusione quale estrinsecazione di una volontà della [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere ex post la conformità degli interventi già realizzati con lo strumento urbanistico oggi in vigore e di rinunciare all'acquisizione delle aree e dei manufatti al proprio patrimonio disponibile».

A seguito della citata sentenza la confisca delle aree è divenuta definitiva e non sono stati apprezzati provvedimenti amministrativi incompatibili con la demanialità, sicché i suoi effetti si riverberano negativamente anche sul terzo acquirente, odierno ricorrente (sez. 3, n. 31447/2018, cit.).

Rispetto a tali elementi, il ricorrente si è limitato alla mera allegazione di una buona fede del terzo acquirente, riconducibile, quanto alla demanialità, a generiche difficoltà di risalire alla natura del bene; quanto all'affidamento, a un atto amministrativo del tutto singolare, neppure corredato dagli allegati tecnici, disapplicato dal giudice poichè in palese contrasto con lo strumento urbanistico. 6.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 28 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione promossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Biagio, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di restituzione di un bene, formulata nella qualità di terzo acquirente, confiscato nell'ambito di un procedimento penale per lottizzazione abusiva (reato dichiarato prescritto con conferma delle statuizioni sulla confisca, dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza divenuta irrevocabile a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA], formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla valutazione dei presupposti per la confisca, in relazione alla buona fede del terzo acquirente. In particolare, si rileva che; in assenza di trascrizione pregiudizievole, il terzo in buona fede sarebbe sprovvisto di strumenti di controllo per verificare la regolarità del bene oggetto della compravendita e si osserva che la buona fede escluderebbe una consapevole partecipazione all'operazione illecita e una scorretta gestione delle fasi precontrattuale e contrattuale. A sostegno si richiama anche l'affidamento derivante dal comportamento della [OSCURATO:PERSONA] che, nella specie, aveva rilasciato i permessi a costruire. Sotto altro profilo, poi, la difesa osserva che la natura demaniale del bene era stata accertata da una consulenza disposta nel processo principale e che l'ausiliario aveva effettuato verifiche assai risalenti, tale natura del bene non consentendo neppure di ravvisare il reato stesso di lottizzazione abusiva, poiché l'area non è suscettibile di interventi edilizi privati, cosicché il bene dovrebbe essere restituito al demanio e non al Comune di Condofuri. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello ha richiamato in premessa l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale era stata rigettata la richiesta del ricorrente di restituzione di un bene confiscato nell'ambito di un procedimento penale per il reato di lottizzazione abusiva a carico di altri soggetti, tra i quali la dante causa del [OSCURATO:PERSONA], poiché il manufatto era ricompreso nel compendio immobiliare oggetto del reato. In quella sede, si era dato atto che l'odierno ricorrente aveva riproposto le stesse argomentazioni fondanti analoga richiesta, già rigettata con ordinanza del 5/10/2011, nell'ambito di un procedimento di esecuzione che si era concluso con declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della Corte di cassazione (sentenza n. 31447/2018).Nel provvedimento richiamato era stato ricostruito il complesso iter procedimentale, dandosi atto che l'istante/acquirente aveva opposto la sua buona fede, evidenziando la modifica della destinazione d'uso dei terreni, confiscati nel 2001, prima del passaggio in giudicato della sentenza e che la buona fede era stata ricollegata alla concessione rilasciata nel 2000 a AMEDEO [OSCURATO:PERSONA], sua dante causa nel 2003. In quella sede, ai fini decisori, era stata valorizzata una CT a firma dell'ing. Barreca, in base alla quale si era accertato che i terreni oggetto della compravendita rientravano in lotti ricompresi in area demaniale, non suscettibile, pertanto, di edificazione, non solo da parte di privati, ma in assoluto, avendo estensione inferiore a mq. 10.000. La buona fede del terzo acquirente era esclusa, pertanto, dalla natura demaniale del bene e non poteva ricollegarsi a provvedimenti della [OSCURATO:PERSONA] in sanatoria, resi dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato il reato di lottizzazione abusiva disponendo il provvedimento ablativo. Sul punto, la Corte territoriale aveva richiamato quanto affermato dal giudice di legittimità nella sentenza che aveva definito il procedimento penale nel quale è stato adottato il provvedimento ablativo contestato dal [OSCURATO:PERSONA]: le nuove previsioni del PRG non costituivano interventi di recupero urbanistico dell'area abusivamente lottizzata, né integravano un'autorizzazione postuma dell'intervento abusivo e neppure sanavano costruzioni abusive preesistenti, non atteggiandosi quali estrinsecazioni di una volontà della P.A. di riconoscimento ex post della conformità di tali interventi con rinuncia ad acquisire le aree e i manufatti al proprio patrimonio. Pertanto, in assenza di provvedimenti amministrativi incompatibili con la demanialità, gli effetti della confisca si estendevano anche al terzo acquirente [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a tale situazione, la Corte decidente aveva rilevato la mancanza di allegazioni nuove, giustificative di una rivalutazione delle questioni già esaminate, non ritenendo di ravvisarle nei principi di matrice convenzionale, ricavabili dalla sentenza della CEDU nella causa GIEM c. Italia del 2018, richiamata dal richiedente, in base a tali principi, per come implementati nel nostro paese dai più recenti arresti del giudice di legittimità, l'applicazione del rimedio ablativo urbanistico deve avvenire in base a criteri di proporzionalità e di tendenziale residualità, sempre che risulti accertato il collegamento tra il fatto e una condotta di partecipazione psichica e personale del soggetto agente, dovendosi riscontrare quantomeno un profilo di colpa nella sua condotta, proprio in ipotesi (come quella all'esame), nella quale il reato per il quale era intervenuta condanna in primo grado é stato dichiarato estinto dal giudice d'appello per prescrizione. Tali principi erano stati ulteriormente calibrati proprio nell'arresto richiamato da parte ricorrente, con specifico riguardo al rispetto della necessaria proporzionalità tra i mezzi impiegati per limitare il godimento dei beni e lo scopo, di per sé legittimo, perseguito dal legislatore con la previsione del reato di lottizzazione abusiva e con la connessa sanzione di natura reale, indicando gli elementi per effettuare tale verifica (tra i quali, la possibilità di adottare misure meno afflittive, il grado della colpa o della imprudenza, il rapporto tra la condotta e il reato). Operato un rinvio alla giurisprudenza di legittimità, la Corte del merito ha rilevato che, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, i giudici dell'impugnazione sono comunque tenuti a decidere sulla confisca urbanistica, non potendo la stessa essere applicata automaticamente, risentendo la decisione di eventuali determinazioni della pubblica amministrazione, titolare del potere di programmazione urbanistica ed edilizia, potestà che l'autorità amministrkiva mantiene anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con il solo limite che dalla stessa non può derivare un "retro- trasferimento" della proprietà in favore dei privati destinatari dell'ordine di confisca, potendo la proprietà di tali beni essere semmai trasferita a titolo oneroso, ove tale valutazione sia assistita da una finalità legittima. Ai terzi acquirenti destinatari della misura ablativa, peraltro, resta in ogni caso la strada dell'azione risarcitoria nei confronti dei responsabili dell'illecito lottizzatorio, gli atti d'acquisto essendo nulli con tutte le ulteriori conseguenze in tema di indebito oggettivo ed eventuale risarcimento del danno. La Corte d'appello, in quella sede, dopo aver richiamato detti principi, aveva precisato, quanto al [OSCURATO:PERSONA], che il giudice dell'esecuzione, già adito con istanza di revoca della misura, formulata sulla scorta della ritenuta modificazione della destinazione d'uso dei terreni prima del passaggio in giudicato della sentenza e della buona fede del [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'acquisto (avvenuto nel 2003 da AMEDEO [OSCURATO:PERSONA], relativamente a un bene confiscato nel 2001), aveva escluso la buona fede dell'istante con ampia motivazione: il terreno in cui ricadeva la particella sulla quale era stato edificato senza titolo autorizzativo il manufatto (cioè tutto il suolo lottizzato prospiciente la costa del comune di Condofuri) era demaniale; il dato era stato accertato in maniera inoppugnabile mediante CTU; il manufatto era stato costruito abusivamente ed era stato oggetto di una concessione in sanatoria (nel 2000 in favore della dante causa) del tutto peculiare siccome contrastante con le norme edilizie e gli strumenti urbanistici; sin dall'inizio, l'intento lottizzatorio era stato palese stanti le modalità di vendita a plurimi acquirenti pro indiviso del terreno e contestuale suddivisione di fatto dei vari lotti con clausola di realizzazione di una strada comune di accesso; la natura demaniale era risalente, come accertato dal CTU, e gli acquirenti e sub-acquirenti (come il [OSCURATO:PERSONA]) succedutisi nel tempo potevano verificarlo. Dall'insieme di tali elementi, quel giudice aveva ritenuto un contributo causale dell'istante alla illecita condotta del venditore, essendosi posto in maniera colposa in condizione di inconsapevolezza, ribadendo in ogni caso la natura demaniale del bene rivendicato. Avverso detta ordinanza, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso e, con sentenza n. 30450/2022, la Terza sezione penale di questa Corte lo ha riqualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, c. 4, cod. proc. pen., ordinando la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] che lo ha rigettato, ritenendo non superate dalla parte le considerazioni operate nel precedente provvedimento e neppure dimostrata l'ordinaria diligenza per una puntuale e preventiva verifica (rimasta indinnostrata) della regolarità amministrativa e urbanistica dell'immobile, edificato su suolo certamente demaniale. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Con il ricorso la parte si è limitata a riproporre le questioni già scrutinate con l'ordinanza di rigetto, sia quanto alla assenza della buona fede in capo al [OSCURATO:PERSONA], ritenuta dai giudici territoriali alla stregua di una congerie di elementi analiticamente riportati nel provvedimento oggetto di opposizione, che avuto riguardo alla natura demaniale del bene. Rispetto a tale argomentare, la parte si è limitata a richiamare gli stessi principi ai quali ha fatto rinvio il giudice territoriale, assegnandovi però una valenza confermativa dei propri assunti, senza un effettivo confronto con il ragionamento svolto dai giudici del merito che hanno correttamente rinviato al primo provvedimento di rigetto. Né l'elemento di novità può esser rappresentato dalla sentenza con la quale questa Corte di legittimità (sez. 3, n. 2220 del 2020) ha annullato con rinvio analogo provvedimento adottato dalla Corte d'appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mario (già condannato nello stesso procedimento per il reato di lottizzazione abusiva, con declaratoria di estinzione per prescrizione nel giudizio d'appello). In quel procedimento, il giudice di legittimità, nel richiamare la sentenza, con la quale era stato dichiarato inammissibile altro ricorso dell'odierno ricorrente avverso la precedente ordinanza del 15/11/2016 (sez. 3, n. 31447 del 6/12/2017, dep. 2018), ha ritenuto che - tra quella decisione e l'ordinanza oggetto del diverso ricorso esaminato - era intervenuta la sentenza della Corte EDU nel 2018, nel caso [OSCURATO:SOCIETA]. c. Italia, rilevando il mancato vaglio dei giudici territoriali alla luce dei criteri ivi rinvenibili, a fronte di un rigetto che, con quel diverso provvedimento, era stato motivato essenzialmente in base al regime della confisca di lottizzazione, solo marginalmente essendo stato evocato l'argomento della dennaniliatà originaria. 4. Tali considerazioni, tuttavia, non rilevano nel caso in esame: la sentenza della CEDU del 2018 è stata esaminata dalla Corte d'appello nel provvedimento di rigetto, laddove l'argomento dirimente della originaria demanialità è stato sviluppato alla luce della CTU richiamata nel provvedimento impugnato, rispetta alla quale la difesa aveva anche argomentato. La Corte territoriale, facendo propri gli argomenti esposti nell'ordinanza opposta, ha ritenuto adeguatamente motivati entrambi i profili, alla luce dei principi di matrice sovranazionale richiamati nella sentenza di annullamento nel procedimento promosso dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sopra richiamata, principi espressamente richiamati nell'ordinanza opposta. Né la difesa ha introdotto argomenti di valutazione rilevanti sotto il profilo della necessaria proporzionalità tra i mezzi impiegati per limitare il godimento dei beni e lo scopo. In particolare, quanto ai temi sviluppati in ricorso, la buona fede del terzo acquirente è stata sostenuta alla stregua della difficoltà di conoscere la natura demaniale del bene e dell'affidamento riposto nell'agire della P.A.,.ma i giudici territoriali hanno valorizzato elementi di sicuro rilievo: da un lato, hanno precisato che la natura demaniale del bene era stata verificata dal CTU e che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto accertare quel dato dirimente con l'ordinaria diligenza, procedendo a preventiva e puntuale verifica; quanto all'affidamento, altro argomento sviluppato a difesa per sostenere la buona fede del [OSCURATO:PERSONA], hanno affermato che esso era ricollegato a un atto amministrativo - concessione in sanatoria del 16/10/2000 in favore della dante causa AMEDEO Rosa - in palese contrasto con lo strumento urbanistico, documento prodotto in giudizio in maniera del tutto singolare, in quanto neppure corredato dagli allegati tecnici, e disapplicato dal giudice. L'intento lottizzatorio, peraltro, risultava in maniera evidente anche alla luce delle modalità di vendita ai plurimi acquirenti (il terreno pro indiviso, con suddivisione in lotti). Sul punto, pare opportuno un rinvio alla sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la prima ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca della confisca (15/11/2016), atteso che, in quella sede, i giudici di legittimità hanno precisato, proprio con riferimento alla concessione in sanatoria di cui sopra, che la [OSCURATO:PERSONA] può certamente adottare dei provvedimenti, prima o dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la lottizzazione abusiva ed ha disposto la confisca, richiamando un passaggio decisivo della sentenza di questa Corte che ha definito il procedimento penale che ha travolto i beni dell'odierno ricorrente: «le nuove previsioni del P.R.G non costituiscono intervento di recupero urbanistico dell'area abusivamente lottizzata; non integrano autorizzazione postuma dell'intervento lottizzatore; non sanano le costruzioni abusive preesistenti; non si pongono in conclusione quale estrinsecazione di una volontà della [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere ex post la conformità degli interventi già realizzati con lo strumento urbanistico oggi in vigore e di rinunciare all'acquisizione delle aree e dei manufatti al proprio patrimonio disponibile». A seguito della citata sentenza la confisca delle aree è divenuta definitiva e non sono stati apprezzati provvedimenti amministrativi incompatibili con la demanialità, sicché i suoi effetti si riverberano negativamente anche sul terzo acquirente, odierno ricorrente (sez. 3, n. 31447/2018, cit.). Rispetto a tali elementi, il ricorrente si è limitato alla mera allegazione di una buona fede del terzo acquirente, riconducibile, quanto alla demanialità, a generiche difficoltà di risalire alla natura del bene; quanto all'affidamento, a un atto amministrativo del tutto singolare, neppure corredato dagli allegati tecnici, disapplicato dal giudice poichè in palese contrasto con lo strumento urbanistico. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 marz
Sentenza Cassazione n. 17645/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris