CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 26208/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale il 15 aprile 2024 per avere escluso la continuazione e, in conseguenza rideterminato la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascritto. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che, con unico motivo, ha dedotto violazione di legge per non essere stato il fatto contestato riqualificato ai sensi del comma 5 dell'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pagg. 4-5 sent. impugnata), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il