CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39108/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15278-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 4522/26/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 23/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 15278 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- Rg 15278/2019 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in contenzioso su impugnazione di avviso di accertamento sintetico (cd redditometro) per Irpef anno 2009 ha respinto l'appello della contribuente, confermando la sentenza di primo grado. L'Agenzia prima dell'emissione dell'atto impugnato aveva invitato la contribuente a fornire chiarimenti sullo scostamento del reddito rilevato per il periodo d'imposta 2009 in merito all'acquisto di un fabbricato e tre autorimesse; la CTR in adesione alla decisione di primo grado ha ritenuto indimostrata la giustificazione dei due investimenti, che la Rinaldi affermava rivenienti da somme versate dall'ex marito, separato da 18 anni, senza prova sulla natura dei versamenti, preso atto della omessa dichiarazione dei redditi del marito e dell'onere della prova, gravante sulla contribuente, e non assolto. L'Agenzia si costituisce con controricorso, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. La ricorrente deposita successiva memoria. Eccepisce che l'Ufficio non ha esaminato i documenti e gli elementi d'indagine offerti in sede precontenziosa e la CTR ha ignorato le operazioni bancarie idonee a giustificare l'acquisto della prima casa e le elargizioni dell'ex marito, titolare di un conto bancario all'estero. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce violazione dell'art. 2730 c.c., ex art. 360 n.3 c.p.c., in quanto le presunzioni poste a base dell'accertamento sintetico possono essere vinte anche da presunzioni senza la necessità di produzione documentale. Nella fattispecie si tratta della donazione indiretta della casa di abitazione la cui spesa non attesta evasione; e dell'acquisto di box auto pagati con assegno bancario e bonifico provenienti da una fiduciaria di [OSCURATO:PERSONA]. 2 Il motivo è fondato. 3. Questa Corte ha affermato, con decisione qui condivisa, che per la determinazione dell'obbligazione fiscale del soggetto passivo d'imposta nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici induttivi mediante cd. redditometro, "costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell'inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio, deve seguire, ove a quell'onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell'organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa" (Cass. n. 2100/2020; v. Cass. n. 17203/2006). 4. Nel caso di specie, pertanto, la CTR avrebbe dovuto esaminare la specifica documentazione allegata dalla contribuente (due assegni bancari e un bonifico), analiticamente valutandone ammissibilità e idoneità a giustificare la provvista necessaria a supportare l'acquisto costituente indice di spesa, come individuato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 38 comma 4 dpr n. 600/73, e la provenienza delle somme utilizzate per il suddetto acquisto. Dalla lettura della sentenza invece è dato evincere che tale attività è stata omessa dalla CTR. 5. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del