CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 12111/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di una rilettura minimalistica del fatto, mentre la sentenza impugnata ha dato compiutamente atto di un qualificato profilo di pericolo in concreto, ricondotto non irragionevolmente allo status di pregiudicato del ricorrente ed al porto del distintivo in luogo pubblico, in tal modo esplicitando l'esito di una complessiva valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, il riferimento alla presenza di precedenti penali); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]