CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 ottobre 2024
Cassazione n. 45624/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di L'Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Prv [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di L'Aquila, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misura cautelari personali, ha dichiarato l'incompetenza territoriale della Autorità giudiziaria di Avezzano, tenuto conto che in relazione al più grave delitto di autoriclaggio contestato all'indagato, ha ritenuto competente l'Autorità giudiziaria di Roma, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e confermando l'ordinanza genetica sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari che avevano dato luogo all'applicazione degli arresti domiciliari. La decisione ha valorizzato, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il luogo ove l'indagato aveva acceso il conto corrente nel quale erano confluite le somme oggetto del reato di truffa presupposto, poi utilizzate in termini tali da configurare il reato di autoriciclaggio. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, deducendo violazione di legge in ordine alla dichiarazione di incompetenza territoriale. Secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere valorizzato il luogo ove l'indagato aveva reimpiegato le somme di provenienza illecita in attività produttive o speculative, vale a dire il luogo ove aveva commesso la condotta tipica di autoriciclaggio, individuato in Avezzano in quanto colà egli aveva gestito la società sportiva dilettantistica dell'[OSCURATO:PERSONA] e si era avuto "il pericolo per i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice da individuarsi nella sicurezza pubblica e nel corretto andamento dell'economia" (fg. 6 del ricorso). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in tema di misure cautelari, sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare l'ordinanza del tribunale del riesame che, dichiarata l'incompetenza per territorio, annulli la misura per insussistenza dell'urgenza e degli ulteriori presupposti che legittimano l'attivazione del meccanismo di inefficacia differita di cui all'art. 27 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46404 del 29/10/2019, Genco, Rv. 277308). Nel caso in esame, il Tribunale non aveva annullato la misura cautelare, ritenendone sussistenti i presupposti, ma si è limitato a rilevare la propria incompetenza territoriale. 2 hit P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.10.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga 'r'41/e [OSCURATO:PERSONA] S