CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14618/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 5 luglio 2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.333,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990 per la detenzione a fini di spaccio di grammi 23,50 di hashish. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato con cui deduce l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente desunto la destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio sulla base di elementi probatori equivoci e con motivazione illogica e apparente. In particolare, la difesa contesta la valutazione operata dai giudici di merito circa: il quantitativo di sostanza (g. 23,50 lordi, pari a 139 dosi), ritenuto compatibile con una scorta per uso personale di un forte assuntore, come documentato da certificazione del SerD; la presenza di due bilancini di precisione, giustificata dall'esigenza di verificare il peso della sostanza acquistata per uso personale; il rinvenimento di un foglio manoscritto con nomi e cifre, la cui riconducibilità all'imputato e all'attività di spaccio non sarebbe stata provata con certezza, a fronte delle spiegazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] che lo attribuiva a un coinquilino per debiti di gioco. A parere della difesa, inoltre, il Giudice di merito non avrebbe considerato gli elementi a favore dell'imputato, quali l'assenza di suddivisione in dosi dello stupefacente, il mancato reperimento del materiale necessario per il confezionamento delle dosi, la capacità di reddito,t0 il mancato rinvenimento di somme di denaro provento di reato e il consumo abituale di elevati quantitativi di sostanza, i quali, se correttamente valutati, avrebbero precluso l'adozione del verdetto di condanna rivelando che la detenzione era finalizzata all'uso personale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è inammissibile in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito senza indicare specifiche criticità nelle argomentazioni a base della sentenza impugnata e, anzi, postulando una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie estranei al sindacato di legittimità. 2. La Corte di appello ha fondato il proprio convincimento sulla colpevolezza dell'imputato in ordine alla finalità di spaccio della sostanza detenuta su una valutazione globale e coordinata diuna pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, in piena aderenza ai principi ermeneutici stabiliti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. In particolare, la sentenza impugnata ha logicamente valorizzato i seguenti elementi: a) l'ingente numero di dosi ricavabili (139), ritenuto "eccessive per un uso personale anche diluito nel tempo" b) la detenzione non di una, ma di "ben due bilance per la pesatura dello stupefacente"; c) il rinvenimento, "insieme al grosso della droga", di un "foglio manoscritto contenente cifre e nomi, all'evidenza collegato con l'attività di spaccio". A fronte di tale quadro indiziario, la Corte territoriale ha considerato, con motivazione esente da vizi logici, le giustificazioni fornite dall'imputato, ritenendole inattendibili. La valutazione circa la compatibilità del quantitativo con l'uso personale, la funzione dei bilancini e la natura del foglio manoscritto costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in questa sede, essendo sorretta da un apparato argomentativo coerente e plausibile. La sentenza ha correttamente evidenziato come la combinazione di tali elementi, considerati i precedenti, anche specifici del ricorrente, che rendevano evidente che la conservazione del foglietto unitamente a un quantitativo così elevato di droga avrebbe reso inevitabile l'arresto in caso di controllo, assuma un significato univoco, che trascende la possibile ambiguità di ciascuno di essi singolarmente considerato. 3. Le doglianze relative alla mancata valorizzazione della certificazione del SerD, dell'assenza di suddivisione in dosi o di denaro contante non inficiano la tenuta logica della decisione. La Corte di merito ha implicitamente ritenuto tali elementi recessivi rispetto alla pregnanza degli indizi a carico, operando una selezione e una ponderazione del materiale probatorio che rientra nella sua esclusiva competenza. D'altronde, la destinazione di parte della sostanza anche al consumo personale non esclude la configurabilità del reato contestato, come correttamente rilevato dalla stessa Corte d'appello 4. Tenuto conto, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA r gIN CANCr r-"R!A 2 2026