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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 40778/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato aydis-o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1k5 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, lamentando carenza di motivazione e chiedendo di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost.

2. Occorre osservare, con rilievo di ordine dirimente, come l'impugnazione risulti essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data 5/5/2022 (come da attestazione della cancelleria).

La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente».

Tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

3. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato aydis-o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1k5 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, lamentando carenza di motivazione e chiedendo di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost. 2. Occorre osservare, con rilievo di ordine dirimente, come l'impugnazione risulti essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data 5/5/2022 (come da attestazione della cancelleria). La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente». Tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. 3. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 40778/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris