CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 26179/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 15219/2018 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato pressola Cancelleria della Corte di cassazione; Oggetto: cornice biennale – diritto alla detrazione –IVA –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; – controric orrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno , n. 9589 / 9 /20 17 depositata il 14/11/2017e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 luglio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] e riconvocato il collegio in data 24 settembre 2025. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez.staccata di Salerno, n. 9589/9/2017 veniva rigettato l’appello proposto dalComune di Controne avverso la sentenza della Commissione t ributaria provincialedi Salerno n. 900 / 1 /201 6 con la quale era stat o parzialmente accolto i l ricors o propost o dall ’ente territoriale avverso la cartella di pagamentoex art. 54 bis d.P.R. n.633/72 emessa per IVA per l’anno di imposta2011, in relazione ad un credito maturato nel 2008, riportato nella dichiarazioneIVA presentata per il 2009 e non utilizzato . 2. Sia il giudice di prime cure sia il giudice d’appello ritenevano che, in relazioneal credito IVA del 2008 la relativa possibilità di detrazione andava esercitataentro il secondo anno successivo a quello in cui è sorto il credito ecioè al più tardi nella dichiarazione IVA relativa al 2010, il che non era avvenuto,dovendosi considerare omessa la dichiarazione relativa al 2009 presentatain data 30/1/2013. Inoltre, il giudice di primo grado faceva cadere l’iscrizione a ruolo per sanzionie interessi, considerati irragionevoli perché riteneva che nessun dannofosse stato arrecato all’erario, non essendo stato utilizzato il credito incompensazione; il capo di decisione non veniva appellato. 3.L’ente territoriale ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello, affidat o a due motiv i , cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso. Considerato che: 1.Con il primo motivo il ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972 e dei principi generali in tema di avviso di accertamento, per avere il giudice di seconde cure ritenuto che il cr edito IVA maturato nell’annod’imposta 2008, riportato nella dichiarazione IVA presentata per il2009, non utilizzato in detrazione, potesse essere disconosciuto mediante laprocedura del controllo formale con iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento, non avendo il ricorrente presentato istanza di rimborsodel credito IVA. Secondo il ricorrente l’Amministrazione avrebbe dovuto, in luogo della cartella, adottare il più articolato procedimento di accertamentoe di disconoscimento del credit o. 2.Il motivo è infondato. 2.1. Con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenzaIVA prevista dall'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, questaCorte ha più volte affermato (cfr., ad es., Cass. ordinanza n. 20573 del31/07/2019 e giurisprudenza ivi citata, conforme a Cass. n.1845 del 2014)che, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente(che equivale, "a tutti gli effetti", all'omessa presentazione ai sensiart. 37, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 nel testo modificato dall'art.1 del d.P.R. n. 24 del 1979), il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essereriportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno successivo, ostando all'utilizzo di detto credito in detrazione il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazionetra il credito ed il debito tributario . Come ritenuto dal giudice d’appello, a seguito del controllo della dichiarazione, poteva perciò essere adottata direttamente una cartella di pagamentoex art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972, senza necessità di doverla farprecedere o adottare in sua vece un avviso di accertamento. 3.Con il secondo motivo l’ente territoriale censura, in rapporto all’art. 360 , primocomma, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 19, 30, 30 ter e 38bis del d.P.R. n. 633/1972, 21 del d . l gs. n. 546/1992 e 2946 cod. civ. peravere la CTR ritenuto applicabile il termine biennale di decadenza alla fattispecie. 4.Il motivo è in fondato. 4.1. La giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle SS.UU. n. 17757/2016, è pacifica nell’affermare che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazioneannuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, cherisulti da dichiarazioni periodiche e regolari ver samenti per un anno e siadedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciutadal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. La giurisprudenza della Corte (Cfr. Cass.n.33626/2018), inoltre, precisa che nel giudizio d’impugnazione della cartellaemessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non « » « 5. Il ricorso è rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favoredell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 2 . 4 00 ,00 per compensi, oltrespese prenotate a debito. Sidà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo d