CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 31355/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17438/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: CLLFBA71R09H5010) che li rappresenta e difende — Ricorrente — Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende — Controricorrente — avverso la sentenza del TRIBUNALE di CREMONA n. 635/2018 2JD.2.2. depositata il 28/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal ALDO 8 Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il giudizio di primo grado. Con atto di citazione regolarmente notificato, i Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e Zuffetti convenirono davanti al Giudice di pace di Crema la compagnia aerea [OSCURATO:PERSONA], denunciando di essere stati abbandonati per oltre due giorni (58 ore), senza alcuna assistenza e informativa, presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della arbitraria cancellazione del volo AA 1263 diretto a [OSCURATO:PERSONA] in data 5 marzo 2015. Richiamando i principi che disciplinano nel nostro ordinamento la tutela del passeggero in caso di cancellazione e ritardo aereo (Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale, di seguito: "Convenzione di Montreal", e Reg. Ce n. 261/04), veniva richiesta la somma complessiva di euro 4.788,07 in favore di ciascun attore (di cui: euro 600,00 ciascuno, prevista dal Reg. Ce 261/2004 ed euro 3.500,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; euro 288,07 a titolo di danno patrimoniale ed euro 400,00 ciascuno a titolo risarcitorio per la mancata informativa ed assistenza). 2. La sentenza di primo grado. Con sentenza n. 4/2017, il Giudice di Pace di Crema, confermando la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], accolse parzialmente la domanda proposta, condannando il vettore aereo al pagamento dell'importo di euro 3.788,07 in favore di ciascun attore, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale per il grave ritardo di 58 ore, ai sensi dell'art. 22 della Convenzione di Montreal. 3. Il giudizio di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] aerea [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza n. 4/2017 del Giudice di pace di Crema, chiedendo la riforma integrale della stessa e, per l'effetto, la condanna alla restituzione delle somme liquidate in primo grado da parte dei Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e Zuffetti, ribadendo la sussistenza di una causa di forza maggiore (violenta bufera di neve). 4. La sentenza di secondo grado. Con sentenza n. 635/2017, depositata in data 28 novembre 2018, il Tribunale di Cremona, pur confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al grave ritardo di oltre 58 ore denunciato dai passeggeri, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che gli attori non avrebbero fornito la prova del danno connesso agli oltre due giorni di costrizione in aeroporto. A detta del giudice del gravame, l'applicazione dei principi risarcitori previsti nella Convenzione di Montreal sarebbe subordinata, per espresso richiamo di quest'ultima, alla disciplina dell'ordinamento interno esistente in ciascuno degli Stati aderenti. Veniva pertanto negato ogni diritto risarcitorio ai Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disponendo la restituzione delle somme loro versare da parte del vettore statunitense. 5. Il ricorso per cassazione. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e Zuffetti propongono ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, con cui si deduce: (1) in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 10 comma, n. 3, c.p.c., sotto il profilo del vizio del ragionamento inferenziale con riferimento al riconoscimento nell'ordinamento italiano del danno morale da ritardo aereo, solo in caso il passeggero fornisca la prova dello stesso". (2) In relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1°comma, n. 3, c.p.c. sotto il profilo dei Principi e delle Finalità della Convenzione di Montreal". (3) In relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione o falsa applicazione di norme di. diritto ex art. 360, 10 comma, n. 3, c.p.c. sotto il profilo del vizio del ragionamento inferenziale con riferimento al danno morale da ritardo aereo previsto per legge". (4) In relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 10 comma, n. 3, c.p.c. sotto il profilo della non previsione del danno da ritardo e della sua ascrivibilità alla sfera di meri fastidi o disagi". [OSCURATO:PERSONA] ha proposto controricorso.6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. 7. Parte ricorrente ha depositato memoria conclusiva in data 6-5-2002. 8. [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno rimettere il presente ricorso alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la trattazione del presente ricorso alla pubblica udienza. Così deciso in Roma il 17