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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15086/2026

Testo disponibile della fonte

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icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADOdel LAZIO n. 4105/2024 depositata il 21/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoavverso l’avviso di accertamento Tasi 2015 n. 7751 con cui [OSCURATO:PERSONA] il parziale pagamento del tributo e l’infedele dichiarazione inrelazione alle unità immobiliari ivi indicate.Numero registro generale 2040/2025Numero sezionale 2712/2026Numero di raccolta generale 15086/2026Data pubblicazione 19/05/20262. [OSCURATO:PERSONA] di Roma con sentenza n.5134/21/2022, depositata in data 03/05/2022, ha accolto il ricorso econdannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di spese di lite.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto indi appello, e la CTG di gravame, conla sentenza meglio indicata in epigrafe, lo ha respinto, confermando lasentenza di primo grado.

In particolare, la statuizione si fonda sul principiodel “giudicato esterno”: una precedente sentenza della CTP di Roma n.3820/2022, divenuta definitiva, aveva già riconosciuto all’Istitutol’esenzione IMU per l’anno 2015 per le stesse unità immobiliari.

Poiché ipresupposti per l’esenzione TASI coincidono con quelli dell’IMU (art. 7 deld.lgs. n. 504/1992), la Corte ha ritenuto che il giudicato formato sull’IMU2015 vincoli anche quanto alla TASI 2015, estendendo l’effettodell’esenzione alla tassa.

Pur riconoscendo che la destinazione dell’immobilepuò variare nel tempo, i giudici hanno ritenuto che la verifica già compiutaper l’IMU 2015 copra lo stesso periodo e gli stessi fatti e presupposti dellaTASI 2015.4.

Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito concontroricorso l’ente religioso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 e 2967 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 deld. lgs n. 504/1992 e dell’art. 124 disp. att. trans. c.p.c., in relazione all’art.360 c.

I n. 3 c.p.c..1.1.

L’Amministrazione sostiene che la sentenza d’appello ha rigettatoil proprio gravame basandosi sull’esistenza di un presunto giudicato esterno(la sentenza CTP di Roma n. 3820/2022 relativa all’IMU 2015), senza peròche questo fosse dimostrato in modo certo.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che la sentenza invocata dallacontroparte è stata prodotta solo in copia, priva della necessariaNumero registro generale 2040/2025Numero sezionale 2712/2026Numero di raccolta generale 15086/2026Data pubblicazione 19/05/2026giudicato, mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, chi invocal’autorità del giudicato esterno deve fornire prova certa della sua esistenza,tramite la sentenza munita dell’attestazione prevista dall’art. 124 disp. att.c.p.c., sicché la copia tratta dal fascicolo telematico non è sufficiente.

Inconclusione, [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, non potendo essere riconosciuto ungiudicato esterno in quanto non provato, la sentenza impugnata debbaessere cassata perché non ha verificato in concreto la sussistenza deirequisiti oggettivi per l’esenzione.2.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 1, del decreto legislativon. 504/1992 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. e delle normeconnesse e/o correlate nell'accezione compatibile con la decisione adottatadalla Commissione europea il 19 dicembre 2012 e con la sentenza resa dallaCorte di Giustizia dell'Unione europea il 6 novembre 2018 (cause riunite c-622/16 p - c-623/16 p, c-624/16), rilevante ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3 c.p.c..2.1.

Nello specifico, [OSCURATO:PERSONA] contesta la sentenza sostenendoche l’esenzione TASI 2015 non possa derivare automaticamente dalrequisito soggettivo (ente non commerciale) o dalla semplice previsionestatutaria, ma richieda un accertamento in concreto dell’attivitàeffettivamente svolta nell’immobile.

Secondo l’Amministrazione, ènecessario verificare che l’attività, pur rientrando tra quelle potenzialmenteesenti, non sia esercitata con modalità commerciali.2.2.

La ricorrente afferma che l’onere della prova spetti alcontribuente che invoca l’agevolazione e che, nel caso in esame, l’Istitutonon abbia prodotto elementi idonei a dimostrare l’effettivo utilizzo noncommerciale delle unità immobiliari.

La documentazione in atti non sarebbesufficiente, perché non prova in concreto la mancanza di scopo di lucro.Inoltre, l’amministrazione evidenzia che gli enti ecclesiastici ben possonoNumero registro generale 2040/2025Numero sezionale 2712/2026Numero di raccolta generale 15086/2026Data pubblicazione 19/05/2026svolgere anche attività diverse da quelle istituzionali, che restano soggetteal regime ordinario se esercitate in forma commerciale; l’esenzione èdunque possibile solo se l’assenza di finalità di lucro è dimostrabileoggettivamente.

Infine, [OSCURATO:PERSONA] richiama precedenti di Cassazionefavorevoli alla stessa tesi, relativi alle annualità 2012, 2013 e 2014, cheavrebbero già confermato il mancato assolvimento dell’onere probatorio daparte dell’Istituto.3.

Il collegio, preso atto che il tema di diritto sottostante lacontroversia è stato rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventualeassegnazione alle Sezioni Unite (ordinanza interlocutoria n. 13651/2026),per la soluzione del profilo - di valenza nomofilattica - relativo alla questionese l’esistenza del giudicato esterno possa (debba) essere provataesclusivamente con l’allegazione del certificato di cui all’art. 124 disp. att.c.p.c. (norma valevole anche nel giudizio tributario), oppure possa essereritenuta dimostrata anche con altri mezzi, tra i quali anche il riconoscimentoo la mancata contestazione dell’altra parte, dispone il rinvio a nuovo ruoloin attesa della detta decisione.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026 .Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADOdel LAZIO n. 4105/2024 depositata il 21/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoavverso l’avviso di accertamento Tasi 2015 n. 7751 con cui [OSCURATO:PERSONA] il parziale pagamento del tributo e l’infedele dichiarazione inrelazione alle unità immobiliari ivi indicate.Numero registro generale 2040/2025Numero sezionale 2712/2026Numero di raccolta generale 15086/2026Data pubblicazione 19/05/20262. [OSCURATO:PERSONA] di Roma con sentenza n.5134/21/2022, depositata in data 03/05/2022, ha accolto il ricorso econdannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di spese di lite.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto indi appello, e la CTG di gravame, conla sentenza meglio indicata in epigrafe, lo ha respinto, confermando lasentenza di primo grado. In particolare, la statuizione si fonda sul principiodel “giudicato esterno”: una precedente sentenza della CTP di Roma n.3820/2022, divenuta definitiva, aveva già riconosciuto all’Istitutol’esenzione IMU per l’anno 2015 per le stesse unità immobiliari. Poiché ipresupposti per l’esenzione TASI coincidono con quelli dell’IMU (art. 7 deld.lgs. n. 504/1992), la Corte ha ritenuto che il giudicato formato sull’IMU2015 vincoli anche quanto alla TASI 2015, estendendo l’effettodell’esenzione alla tassa. Pur riconoscendo che la destinazione dell’immobilepuò variare nel tempo, i giudici hanno ritenuto che la verifica già compiutaper l’IMU 2015 copra lo stesso periodo e gli stessi fatti e presupposti dellaTASI 2015.4. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito concontroricorso l’ente religioso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 e 2967 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 deld. lgs n. 504/1992 e dell’art. 124 disp. att. trans. c.p.c., in relazione all’art.360 c. I n. 3 c.p.c..1.1. L’Amministrazione sostiene che la sentenza d’appello ha rigettatoil proprio gravame basandosi sull’esistenza di un presunto giudicato esterno(la sentenza CTP di Roma n. 3820/2022 relativa all’IMU 2015), senza peròche questo fosse dimostrato in modo certo.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che la sentenza invocata dallacontroparte è stata prodotta solo in copia, priva della necessariaNumero registro generale 2040/2025Numero sezionale 2712/2026Numero di raccolta generale 15086/2026Data pubblicazione 19/05/2026giudicato, mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, chi invocal’autorità del giudicato esterno deve fornire prova certa della sua esistenza,tramite la sentenza munita dell’attestazione prevista dall’art. 124 disp. att.c.p.c., sicché la copia tratta dal fascicolo telematico non è sufficiente. Inconclusione, [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, non potendo essere riconosciuto ungiudicato esterno in quanto non provato, la sentenza impugnata debbaessere cassata perché non ha verificato in concreto la sussistenza deirequisiti oggettivi per l’esenzione.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 1, del decreto legislativon. 504/1992 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. e delle normeconnesse e/o correlate nell'accezione compatibile con la decisione adottatadalla Commissione europea il 19 dicembre 2012 e con la sentenza resa dallaCorte di Giustizia dell'Unione europea il 6 novembre 2018 (cause riunite c-622/16 p - c-623/16 p, c-624/16), rilevante ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3 c.p.c..2.1. Nello specifico, [OSCURATO:PERSONA] contesta la sentenza sostenendoche l’esenzione TASI 2015 non possa derivare automaticamente dalrequisito soggettivo (ente non commerciale) o dalla semplice previsionestatutaria, ma richieda un accertamento in concreto dell’attivitàeffettivamente svolta nell’immobile. Secondo l’Amministrazione, ènecessario verificare che l’attività, pur rientrando tra quelle potenzialmenteesenti, non sia esercitata con modalità commerciali.2.2. La ricorrente afferma che l’onere della prova spetti alcontribuente che invoca l’agevolazione e che, nel caso in esame, l’Istitutonon abbia prodotto elementi idonei a dimostrare l’effettivo utilizzo noncommerciale delle unità immobiliari. La documentazione in atti non sarebbesufficiente, perché non prova in concreto la mancanza di scopo di lucro.Inoltre, l’amministrazione evidenzia che gli enti ecclesiastici ben possonoNumero registro generale 2040/2025Numero sezionale 2712/2026Numero di raccolta generale 15086/2026Data pubblicazione 19/05/2026svolgere anche attività diverse da quelle istituzionali, che restano soggetteal regime ordinario se esercitate in forma commerciale; l’esenzione èdunque possibile solo se l’assenza di finalità di lucro è dimostrabileoggettivamente. Infine, [OSCURATO:PERSONA] richiama precedenti di Cassazionefavorevoli alla stessa tesi, relativi alle annualità 2012, 2013 e 2014, cheavrebbero già confermato il mancato assolvimento dell’onere probatorio daparte dell’Istituto.3. Il collegio, preso atto che il tema di diritto sottostante lacontroversia è stato rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventualeassegnazione alle Sezioni Unite (ordinanza interlocutoria n. 13651/2026),per la soluzione del profilo - di valenza nomofilattica - relativo alla questionese l’esistenza del giudicato esterno possa (debba) essere provataesclusivamente con l’allegazione del certificato di cui all’art. 124 disp. att.c.p.c. (norma valevole anche nel giudizio tributario), oppure possa essereritenuta dimostrata anche con altri mezzi, tra i quali anche il riconoscimentoo la mancata contestazione dell’altra parte, dispone il rinvio a nuovo ruoloin attesa della detta decisione. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026 .Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]
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