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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 11100/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la della Corte di appello di Bologna che - in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Modena per avere riconosciuto con giudizio di prevalenza le circostanze attenuanti generiche, unitamente alla già concessa attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., e conseguentemente ride- terminato la pena - ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di tentato furto aggravato.

Con l'unico motivo sollevato, deduce violazione dell'art. 624, comma 3, cod. pen. per aver la Corte di appello ritenuto il reato procedibile d'ufficio.

Il ricorrente chiede, pertanto, che la sentenza impugnata sia annullata per mancanza della querela della persona offesa.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Diversamente da quanto assume il ricorrente, risulta agli atti rituale e valida querela della persona offesa.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la della Corte di appello di Bologna che - in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Modena per avere riconosciuto con giudizio di prevalenza le circostanze attenuanti generiche, unitamente alla già concessa attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., e conseguentemente ride- terminato la pena - ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di tentato furto aggravato. Con l'unico motivo sollevato, deduce violazione dell'art. 624, comma 3, cod. pen. per aver la Corte di appello ritenuto il reato procedibile d'ufficio. Il ricorrente chiede, pertanto, che la sentenza impugnata sia annullata per mancanza della querela della persona offesa. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Diversamente da quanto assume il ricorrente, risulta agli atti rituale e valida querela della persona offesa. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 11100/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris