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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 03037/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14615/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, n. 1958/2023 , depositata i l 28 febbraio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – La presente controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento n.

RJE030501521ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2005, emesso dall’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Messina nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in esito alle risultanze dell’attività istruttoria posta in essere dalla Guardia di Finanza di Messina.

In particolare, l’attività di verifica svolta nei confronti della società ha avuto riguardo a quattro distinte annualità (dal 2003 al 2006) e da essa sono emerse gravi e ripetute violazioni della normativa fiscale, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 e del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446.

L’entità e la gravità delle violazioni riscontrate ha determinato la predisposizione di un rapporto penale alle autorità giudiziarie.

Nello specifico, con riguardo ai rapporti intrattenuti con la società [OSCURATO:PERSONA], venivano riscontrate movimentazioni finanziarie afferenti ad acconti ricevuti e/o erogati per prestazioni di servizi, con conseguente omissione di autofatturazione dei relativi acconti e/o pagamenti effettuati in favore della società da parte della contribuente.

Pertanto, dai riscontri della documentazione bancaria, emergeva che la contribuente aveva omesso di autofatturare pagamenti e/o acconti ricevuti pari ad euro 657.372,38, oltre a pagamenti ed acconti corrisposti pari ad euro 644.454,50.

Con riguardo ai rapporti intercorsi con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si accertava la presenza di una fattura attiva per la cessione di nove immobili, emessa dalla Network cable s.r.l. nei confronti della società.

Le attività di accertamento facevano emergere che la contribuente aveva omesso di fatturare le somme ricevute, pari ad euro 1.272.750,00.

Inoltre, veniva accertata l’omessa fatturazione dell’importo di euro 620.000,00, in quanto si era riscontrata l’esistenza di un contratto di appalto in forza del quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe dovuto eseguire dei lavori di costruzione in favore della società Italia [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che il corrispettivo per tale appalto ammontava ad euro 1.000.000,00, oltre IVA , e che risultava fatturato solo l’importo di euro 316.666,66, oltre IVA, si contestava l’omessa fatturazione della differenza.

Infine, con riguardo ai controlli operati nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., emergeva che tale società aveva commissionato alla contribuente dei lavori.

A fronte di due assegni emessi per euro 111.500,00, la contribuente non emetteva la relativa fattura, da ciò il rilievo relativo a ricavi non fatturati, né dichiarati per l’importo di euro111.500,00.

Pertanto, con l’avviso di accertamento, l’ente impositore procedeva alla rettifica della perdita dichiarata in euro 836.183,00 in reddito, pari ad euro 1.825.440.0, con un’imposta dovuta pari ad euro 602.395,00.

Ai fini IRAP, venivano rettificati i componenti positivi da euro 3.330.048,00 ad euro35.991.571,00, con rideterminazione del valore netto della produzione in euro 2.237.980,00 ed una maggiore imposta dovuta pari ad euro 95.114,00.

Ai fini IVA, per effetto di riprese a tassazione di fatture relative ad operazioni inesistenti e per omissione di autofatture, è stata quantificata una maggiore IVA dovuta pari ad euro 787.216,00.

Venivano altresì irrogate sanzioni per complessivi euro1.180.824,00.

La società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diMessina.

L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina, sezione 5, con sentenza n. 476 del 5 giugno 2012, accoglieva parzialmente il ricorso.

2. – Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio.

Il contribuente si costituiva in giudizio proponendo, altresì, appello incidentale avverso la sentenza di prime cure per i profili di soccombenza.

Con sentenza n. 1958/2023, pubblicata in data 28 febbraio 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio, sia l’appello incidentale della contribuente, confermando la sentenza impugnata.

3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a tre motivi.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

Eccezione di giudicato esterno.

Parte ricorrente evidenzia che, in relazione ad altro avviso n.

RJE030501514, ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2006, emesso nei confronti dell’odierna contribuente, e sulla base dei medesimi atti istruttori su cui si fonda l’avviso per il 2005, qui impugnato, è stata resa la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, sez. 2, n. 4957/23, pubblicata il 9 giugno 2023, che ha accolto l’appello dell’Ufficio confermando la legittimità del predetto accertamento per il 2006.

Tale sentenza è passata in giudicato in data 9 gennaio 2024, successivamente alla data di deposito della sentenza oggetto di odierna impugnazione.

Di conseguenza, il giudicato esterno n. 4957/23 può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità, nel ricorso avverso la sentenza n. 1959/2023.

L'Agenzia delle entrate ritiene che tale giudicato esterno n. 4957/23 sia munito di efficacia espansiva ex art. 2909 c.c. nel presente giudizio, instaurato tra le stesse parti.

1.1. –Il motivo è infondato.

La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmentepermanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità ( Cass. n. 38950/2021 ; Cass. n. 6953/2015).

Nel caso di specie va esclusa l'efficacia espansiva del giudicato, trattandosi di operazioni diverse, per cui deve negarsi un'efficacia vincolante sui presupposti di fatto.

2. –Col secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., art. 118 disp. attuazione c.p.c., nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 n. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. 546/1992.

Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione nella parte in cui ha respinto l’appello principale dell’Ufficio (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).

Nella specie, la corte regionale, Nella specie, la corte regionale, dopo aver premesso di essere concorde con quanto disposto nel decisum di prime cure, nell’affrontare l’appello principale dell’Ufficio, si è limitata ai seguenti, apodittici, rilievi: “Nel merito, i primi Giudici, hanno valutato [……] non fondate, le contestazioni relative all’anno 2005 in riferimento all’omissione della fatturazione di ricavi per euro 657.672,38 per i pagamenti effettuati dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl, perché basato su movimentazioni finanziarie che secondo i verificatori si ritenevanoafferenti a prestazioni servizio e al contempo si contestava alla società ricorrentedi aver corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA], sempre nell’anno 2005, un importo complessivo di euro 644.454,50. [OSCURATO:PERSONA] da un’analisi attenta della situazione rilevava che il rapporto tra le due società era alquanto complesso e mancava di una ricostruzione delle opere eseguite in relazione ai diversi anni d’imposta e quindi non riteneva valida la presunzione accertata.

Riguardo alle altre contestazioni contenute nell’avviso di accertamento sono state ritenute fondate nei termini che, anche questo Collegio approva. [……] Fondate risultano, anche, le contestazioni in merito all’omessa fatturazione dei pagamenti, che la società ricorrente, ha ricevuto dalla Italia [OSCURATO:SOCIETA] per euro 620.000,00, per un contratto di appalto di euro 1.000.000,00.

Dall’accertamento risulta che la ricorrente ha emesso una sola fattura di euro 316.666,66 a titolo di acconto, omettendo di fatturare l’importo di euro 444.600,00, dato dai successivi pagamenti ricevuti e incassati a mezzo di n. 27 assegni circolari”.

In sostanza, nel pronunciarsi sull’appello principale dell’Ufficio, la Corte di giustizia tributaria, lungi dall’esaminare, anche criticamente, gli articolati motivi dell’impugnazione dedotti dall’Agenzia delle entrate, si sarebbe limitata, genericamente, a richiamare la decisione di primo grado, facendo mero rinvio ad essa, senza aggiungere nulla a tale apodittica affermazione e, in particolare, senza riportare i passaggi salienti della sentenza richiamata, e senza farne oggetto di un’autonoma e critica valutazione, alla luce dei motivi del gravame principale dell’Ufficio, del tutto trascurati.

2.1. –Il motivo è fondato.

In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationemla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. n. 9830/2024).

Nel caso di specie, la motivazione si è limitata a richiamare la pronuncia di prime cure, senza effettuare alcuna analitica valutazione dei motivi di censura articolati nell'appello principale, non consentendo di comprendere l’iter logico-giuridico seguito per addivenire al rigetto dell'impugnazione.

Parte ricorrente, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, ha assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. identificando il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado, in realtà, ha eluso i suoi doveri motivazionali (Cass. n. 28581/2025).

3. – L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo con cui si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge, artt. 2727 e 2729 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.

4. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata in relazione al motivo accolto e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente anche per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta primo, assorbito terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di gius

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14615/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, n. 1958/2023 , depositata i l 28 febbraio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – La presente controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento n. RJE030501521ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2005, emesso dall’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Messina nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in esito alle risultanze dell’attività istruttoria posta in essere dalla Guardia di Finanza di Messina. In particolare, l’attività di verifica svolta nei confronti della società ha avuto riguardo a quattro distinte annualità (dal 2003 al 2006) e da essa sono emerse gravi e ripetute violazioni della normativa fiscale, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 e del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446. L’entità e la gravità delle violazioni riscontrate ha determinato la predisposizione di un rapporto penale alle autorità giudiziarie. Nello specifico, con riguardo ai rapporti intrattenuti con la società [OSCURATO:PERSONA], venivano riscontrate movimentazioni finanziarie afferenti ad acconti ricevuti e/o erogati per prestazioni di servizi, con conseguente omissione di autofatturazione dei relativi acconti e/o pagamenti effettuati in favore della società da parte della contribuente. Pertanto, dai riscontri della documentazione bancaria, emergeva che la contribuente aveva omesso di autofatturare pagamenti e/o acconti ricevuti pari ad euro 657.372,38, oltre a pagamenti ed acconti corrisposti pari ad euro 644.454,50. Con riguardo ai rapporti intercorsi con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si accertava la presenza di una fattura attiva per la cessione di nove immobili, emessa dalla Network cable s.r.l. nei confronti della società. Le attività di accertamento facevano emergere che la contribuente aveva omesso di fatturare le somme ricevute, pari ad euro 1.272.750,00. Inoltre, veniva accertata l’omessa fatturazione dell’importo di euro 620.000,00, in quanto si era riscontrata l’esistenza di un contratto di appalto in forza del quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe dovuto eseguire dei lavori di costruzione in favore della società Italia [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che il corrispettivo per tale appalto ammontava ad euro 1.000.000,00, oltre IVA , e che risultava fatturato solo l’importo di euro 316.666,66, oltre IVA, si contestava l’omessa fatturazione della differenza. Infine, con riguardo ai controlli operati nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., emergeva che tale società aveva commissionato alla contribuente dei lavori. A fronte di due assegni emessi per euro 111.500,00, la contribuente non emetteva la relativa fattura, da ciò il rilievo relativo a ricavi non fatturati, né dichiarati per l’importo di euro111.500,00. Pertanto, con l’avviso di accertamento, l’ente impositore procedeva alla rettifica della perdita dichiarata in euro 836.183,00 in reddito, pari ad euro 1.825.440.0, con un’imposta dovuta pari ad euro 602.395,00. Ai fini IRAP, venivano rettificati i componenti positivi da euro 3.330.048,00 ad euro35.991.571,00, con rideterminazione del valore netto della produzione in euro 2.237.980,00 ed una maggiore imposta dovuta pari ad euro 95.114,00. Ai fini IVA, per effetto di riprese a tassazione di fatture relative ad operazioni inesistenti e per omissione di autofatture, è stata quantificata una maggiore IVA dovuta pari ad euro 787.216,00. Venivano altresì irrogate sanzioni per complessivi euro1.180.824,00. La società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diMessina. L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina, sezione 5, con sentenza n. 476 del 5 giugno 2012, accoglieva parzialmente il ricorso. 2. – Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio. Il contribuente si costituiva in giudizio proponendo, altresì, appello incidentale avverso la sentenza di prime cure per i profili di soccombenza. Con sentenza n. 1958/2023, pubblicata in data 28 febbraio 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio, sia l’appello incidentale della contribuente, confermando la sentenza impugnata. 3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a tre motivi. Il contribuente non ha svolto attività difensiva. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Eccezione di giudicato esterno. Parte ricorrente evidenzia che, in relazione ad altro avviso n. RJE030501514, ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2006, emesso nei confronti dell’odierna contribuente, e sulla base dei medesimi atti istruttori su cui si fonda l’avviso per il 2005, qui impugnato, è stata resa la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, sez. 2, n. 4957/23, pubblicata il 9 giugno 2023, che ha accolto l’appello dell’Ufficio confermando la legittimità del predetto accertamento per il 2006. Tale sentenza è passata in giudicato in data 9 gennaio 2024, successivamente alla data di deposito della sentenza oggetto di odierna impugnazione. Di conseguenza, il giudicato esterno n. 4957/23 può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità, nel ricorso avverso la sentenza n. 1959/2023. L'Agenzia delle entrate ritiene che tale giudicato esterno n. 4957/23 sia munito di efficacia espansiva ex art. 2909 c.c. nel presente giudizio, instaurato tra le stesse parti. 1.1. –Il motivo è infondato. La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmentepermanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità ( Cass. n. 38950/2021 ; Cass. n. 6953/2015). Nel caso di specie va esclusa l'efficacia espansiva del giudicato, trattandosi di operazioni diverse, per cui deve negarsi un'efficacia vincolante sui presupposti di fatto. 2. –Col secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., art. 118 disp. attuazione c.p.c., nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 n. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. 546/1992. Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione nella parte in cui ha respinto l’appello principale dell’Ufficio (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Nella specie, la corte regionale, Nella specie, la corte regionale, dopo aver premesso di essere concorde con quanto disposto nel decisum di prime cure, nell’affrontare l’appello principale dell’Ufficio, si è limitata ai seguenti, apodittici, rilievi: “Nel merito, i primi Giudici, hanno valutato [……] non fondate, le contestazioni relative all’anno 2005 in riferimento all’omissione della fatturazione di ricavi per euro 657.672,38 per i pagamenti effettuati dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl, perché basato su movimentazioni finanziarie che secondo i verificatori si ritenevanoafferenti a prestazioni servizio e al contempo si contestava alla società ricorrentedi aver corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA], sempre nell’anno 2005, un importo complessivo di euro 644.454,50. [OSCURATO:PERSONA] da un’analisi attenta della situazione rilevava che il rapporto tra le due società era alquanto complesso e mancava di una ricostruzione delle opere eseguite in relazione ai diversi anni d’imposta e quindi non riteneva valida la presunzione accertata. Riguardo alle altre contestazioni contenute nell’avviso di accertamento sono state ritenute fondate nei termini che, anche questo Collegio approva. [……] Fondate risultano, anche, le contestazioni in merito all’omessa fatturazione dei pagamenti, che la società ricorrente, ha ricevuto dalla Italia [OSCURATO:SOCIETA] per euro 620.000,00, per un contratto di appalto di euro 1.000.000,00. Dall’accertamento risulta che la ricorrente ha emesso una sola fattura di euro 316.666,66 a titolo di acconto, omettendo di fatturare l’importo di euro 444.600,00, dato dai successivi pagamenti ricevuti e incassati a mezzo di n. 27 assegni circolari”. In sostanza, nel pronunciarsi sull’appello principale dell’Ufficio, la Corte di giustizia tributaria, lungi dall’esaminare, anche criticamente, gli articolati motivi dell’impugnazione dedotti dall’Agenzia delle entrate, si sarebbe limitata, genericamente, a richiamare la decisione di primo grado, facendo mero rinvio ad essa, senza aggiungere nulla a tale apodittica affermazione e, in particolare, senza riportare i passaggi salienti della sentenza richiamata, e senza farne oggetto di un’autonoma e critica valutazione, alla luce dei motivi del gravame principale dell’Ufficio, del tutto trascurati. 2.1. –Il motivo è fondato. In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationemla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. n. 9830/2024). Nel caso di specie, la motivazione si è limitata a richiamare la pronuncia di prime cure, senza effettuare alcuna analitica valutazione dei motivi di censura articolati nell'appello principale, non consentendo di comprendere l’iter logico-giuridico seguito per addivenire al rigetto dell'impugnazione. Parte ricorrente, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, ha assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. identificando il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado, in realtà, ha eluso i suoi doveri motivazionali (Cass. n. 28581/2025). 3. – L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo con cui si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge, artt. 2727 e 2729 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. 4. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata in relazione al motivo accolto e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente anche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta primo, assorbito terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di gius
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